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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14218/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per il delitto previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, articolando sei motivi: (1) mancata applicazione della sospensione del procedimento con messa alla prova alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale parziale dell'art. 168-bis c.p. (Corte Cost. n. 90/2025) e invocazione del principio tempus regit actum e del dovere del giudice di valutare la richiesta nel giudizio d'appello; (2) carenza motivazionale nella statuizione della recidiva specifica infraquinquennale ex art. 99 c.p.; (3) vizio di motivazione nella negazione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.; (4) mancanza di adeguata motivazione nella determinazione della pena ex artt. 133 c.p. e 73 DPR 309/1990; (5) errato diniego della sospensione condizionale della pena ex artt. 163 e 164 c.p.; (6) mancato riconoscimento della continuazione con un precedente reato del 18/11/2023 ex art. 81 c.p., nonostante identità tipologica, contiguità spaziale e omogeneità del modus operandi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la sentenza impugnata. In motivazione: (1) primo motivo manifestamente infondato poichè non risulta nel giudizio d'appello una formale richiesta di messa alla prova provata o programma di trattamento; i "motivi nuovi" sottoscritti solo dal difensore non equivalgono a richiesta implicita e, per giurisprudenza di legittimità, la messa alla prova nel giudizio d'appello richiede una domanda formale o la partecipazione di procuratore speciale; (2) secondo motivo manifestamente infondato: la Corte territoriale ha adeguatamente motivato l'applicazione della recidiva specifica valutando la natura e le modalità del fatto (quantitativi significativi di stupefacente) e il lasso temporale di un anno e due mesi; (3) terzo e quarto motivo inammissibili perché attengono a valutazioni di fatto e di discrezionalità del giudice di merito non sindacabili in sede di legittimità, essendo la motivazione congrua; (4) quinto motivo manifestamente infondato: il diniego della sospensione condizionale è stato motivato con la reiterazione della condotta e le modalità del fatto; (5) sesto motivo manifestamente infondato: la Corte d'appello ha correttamente valutato che l'intervallo temporale e altri elementi indicavano rinnovata ideazione e non un unico disegno criminoso. Conseguenze: ricorso dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 a titolo di contribuzione alla tassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sostanziale incriminatrice (delitti relativi agli stupefacenti). Nel caso la condotta è stata valutata come non di modesta entità, con significativi quantitativi di sostanza, giustificando la gravità della pena e l'esclusione di benefici

  • art. 168-bis c.p.

    Regola la sospensione del procedimento con messa alla prova. La Corte costituzionale (sent. n. 90/2025) ha dichiarato una parziale illegittimità costituzionale nella parte in cui non consentiva la messa alla prova per il reato di cui all'art. 73, comma 5; tuttavia la Cassazione ha ritenuto che, nel caso concreto, l'appellante non abbia formulato la richiesta formale nel giudizio di appello e che i "motivi nuovi" sottoscritti solo dal difensore non costituiscano domanda idonea a innescare la procedura

  • art. 464-bis c.p.p.

    Prevede il programma di trattamento per l'ammissione alla messa alla prova; la Corte ha richiamato l'obbligo di allegare o richiedere il programma nel giudizio d'appello per ottenere la messa alla prova

  • art. 136 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in tema di funzione nomofilattica della Corte costituzionale e di efficacia della declaratoria di illegittimità; la Cassazione ha esaminato il profilo ma ha ritenuto comunque irrilevante l'assenza di formale richiesta nel giudizio d'appello

  • art. 99 c.p.

    Disciplina la recidiva. La Corte ha ritenuto corretta e motivata l'applicazione della recidiva specifica infraquinquennale valutando la reiterazione della condotta e la pericolosità sociale risultante dalle modalità (quantitativi e specie di sostanze)

  • art. 62-bis c.p.

    Imposta una valutazione sinottica delle circostanze attenuanti generiche. La Cassazione ha ricordato che la sussistenza delle attenuanti è giudizio di fatto e di merito non sindacabile se la motivazione del giudice è congrua e non contraddittoria

  • art. 133 c.p.

    Principi per la determinazione della pena. La Corte ha affermato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione salvo vizio di arbitrio o illogicità

  • artt. 163-164 c.p.

    Norme sulla sospensione condizionale della pena. La Corte ha ritenuto adeguatamente motivate le ragioni ostative alla sospensione condizionale (reiterazione e modalità del fatto)

  • art. 81 c.p.

    Disciplina la continuazione. La Corte territoriale ha valutato che il lasso temporale e le circostanze indichino rinnovata ideazione e non un unico disegno criminoso; la Cassazione ha ritenuto congrua questa valutazione

  • art. 586, art. 604, art. 598-bis, art. 616, art. 606 c.p.p.

    Norme procedurali richiamate: disciplina dei rimedi, dell'impugnazione e degli effetti dell'annullamento. La Cassazione ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo la quale la messa alla prova può essere disposta in appello ma richiede una domanda formale e la necessaria documentazione/programmi, e ha applicato i limiti processuali dell'impugnazione e dell'ammissibilità

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 90/2025

    Dichiarata parziale illegittimità costituzionale dell'art. 168-bis c.p. nella parte che non consentiva la messa alla prova per il reato di cui all'art. 73, comma 5; la Cassazione ha preso atto dell'intervento ma ha richiamato requisiti formali per ottenere il beneficio in appello

  • Giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite n. 33216/2016 e sentenze successive)

    Principio secondo cui il giudice d'appello può, senza regressione del procedimento, sospendere il processo e disporre la messa alla prova se accoglie l'appello contro il rigetto in primo grado; tuttavia la domanda formale dell'imputato nel giudizio d'appello resta necessaria

Massime di principio

  • La declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma che rende ammissibile un beneficio processuale o sostanziale può aprire la strada alla sua applicazione nei procedimenti non definiti con sentenza irrevocabile, ma il beneficiario deve comunque proporre formalmente la richiesta nel giudizio in cui intende ottenerla (es. appello) e allegare la documentazione richiesta (programma di trattamento per la messa alla prova).
  • Nei giudizi di legittimità la Cassazione non sindaca le valutazioni di fatto e di merito (es. valutazione delle attenuanti generiche, congruità della pena, accertamento della continuazione) purché la motivazione del giudice di merito sia congrua e non contraddittoria; le censure che mirano a nuova valutazione del merito sono inammissibili.
  • La possibilità per il giudice d'appello di disporre la messa alla prova senza regressione del procedimento esiste nella giurisprudenza, ma non sostituisce l'esigenza di una domanda formale o di una procura speciale che manifesti l'interesse dell'imputato a tale misura.
  • L'applicazione della recidiva richiede motivazione concreta che colleghi la precedente e la successiva condotta (natura del reato, intervallo temporale, modalità esecutive): un intervallo di poco più di un anno può essere ritenuto compatibile con l'aggravante se sussistono elementi di pericolosità e analogia della condotta.
  • La valutazione della continuità di più reati (continuazione) è sostanzialmente fattuale: l'esistenza di un intervallo temporale significativo può essere interpretata come indice di rinnovata ideazione, ma va sempre bilanciata con altri elementi come identità tipologica, contiguità spaziale e omogeneità del modus operandi.
  • Per ottenere benefici (messa alla prova, sospensione condizionale, riconoscimento di attenuanti) è utile presentare richieste formali tempestive e documentate nel giudizio competente; affidarsi a motivi nuovi generici o a deduzioni difensive non sostituite da atti formali può risultare inefficace.

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