Cassazione Penale, Sentenza n. 33954/2024 del 06/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente censurava la mancata valutazione, da parte della Corte di Appello, della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale finalizzata all'acquisizione dell'ordinanza del Tribunale di Catania del 18/01/2021, con la quale veniva riconosciuto il vincolo della continuazione tra due precedenti sentenze di condanna emesse a carico dello stesso (2014 e 2016). Sosteneva che la richiesta non fosse tardiva perché l'ordinanza era successiva alla proposizione dell'appello e perché la definitività delle due pronunce si era perfezionata in tempi diversi, per cui non poteva operare la preclusione prevista per i motivi nuovi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il riconoscimento del vincolo della continuazione deve essere oggetto di specifica censura nell'atto di appello per rientrare nel devolutum; se la questione è introdotta tardivamente (ad es. con conclusioni depositate per l'udienza cartolare e fuori dal termine per i motivi nuovi), essa entra nell'ambito della mera facoltà del giudice dell'appello che può decidere discrezionalmente se pronunciarsi. L'omessa pronuncia da parte della Corte d'appello non costituisce in sé violazione di legge e la questione rimane proponibile al giudice dell'esecuzione. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 614 cod. pen.
Norma richiamata per individuare i reati per i quali il ricorrente era stato condannato; la sentenza non svolge specifica interpretazione della norma ma la cita come titolo di reato oggetto dell'impugnazione
art. 75 co.2 D.Lgs. 159/2011
Richiamata come ulteriore titolo di reato contestato al ricorrente; nessuna interpretazione sostanziale della norma nel testo della decisione
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
Giurisprudenza di legittimità su effetto devolutivo e continuazione
Sez.5, n.3867 del 07/10/2014; Sez. U, n.1 del 19/01/2000; Sez. 1, n.17832 del 24/01/2017; Sez. 2, n.49436 del 08/10/2013; Sez. U, n.47766 del 26/06/2015; Sez. 5, n.51473 del 2019; Sez. 2, n.10470 del 12/02/2016
Derivato l'indirizzo secondo cui il riconoscimento della continuazione incide sul devolutum e quindi deve essere oggetto di specifica censura in appello; se la questione è avanzata oltre l'ambito devoluto (ad es. tardivamente nelle conclusioni), ricade nella facoltà discrezionale del giudice dell'appello e la mancata pronuncia non è automaticamente sindacabile in cassazione
Massime di principio
- Per ottenere in sede di appello il riconoscimento del vincolo della continuazione è necessario inserire la relativa censura nell'atto di impugnazione (nel devolutum); introdurre la questione tardivamente può esporre all'impossibilità di farne oggetto di doglianza in cassazione
- Se la richiesta di continuazione viene formulata solo in fase cartolare o tardivamente, la decisione se esaminarla spetta alla discrezionalità del giudice dell'appello: l'omessa pronuncia non costituisce automaticamente vizio di motivazione
- La questione relativa al riconoscimento della continuazione, se non devoluta con l'appello, può comunque essere valutata d'ufficio dal giudice dell'appello ma tale valutazione è soggetta al sindacato limitato in Cassazione (verificabile la plausibilità della motivazione), oppure può essere rimessa al giudice dell'esecuzione
- Quando un provvedimento che incide sul diritto di difesa o sulla misura della pena diventa definitivo dopo l'intervento del termine per i motivi nuovi, è opportuno dedurre la questione tempestivamente nell'appello o chiedere espressamente la riapertura dell'istruttoria per evitare la preclusione
- In situazioni analoghe, la strategia difensiva migliore è proporre espressa e specifica censura in appello sul mancato riconoscimento della continuazione e allegare fin da subito i titoli utili (ordinanze o sentenze pregresse) per entrare nel devolutum
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