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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04616/2023 del 14/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

Il locatore aveva intimato sfratto per morosità innanzi al Tribunale; all'udienza il conduttore aveva chiesto il termine di grazia per sanare la morosità e il giudice, verificata la persistenza dell'inadempimento, aveva convalidato lo sfratto con ordinanza ex art. 663 c.p.c. Il conduttore aveva proposto appello, ma la Corte d'appello lo aveva dichiarato inammissibile ritenendo che la richiesta del termine di grazia fosse incompatibile con l'opposizione alla convalida e che, mancato il pagamento nel termine, il rimedio esperibile fosse solo l'opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c. In cassazione il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 663 e 668 c.p.c. ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che l'ordinanza di convalida era appellabile perché emessa in assenza dei presupposti di legge; ha affermato che la richiesta del termine di grazia non escludeva l'opposizione, essendo stata formulata per determinare l'esatta entità delle somme dovute e per consentire la chiamata del Comune, quale ente tenuto a erogare un contributo per la morosità incolpevole.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato anzitutto la violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c., perché il ricorrente non aveva trascritto né localizzato nel giudizio di legittimità gli atti rilevanti (richiesta a verbale di prima udienza, provvedimento di concessione del termine, memoria successiva). Ha inoltre ritenuto la censura inammissibile anche ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché non scalfiva il consolidato orientamento secondo cui l'ordinanza di convalida dello sfratto per morosità è appellabile solo se emessa senza i presupposti di legge, mentre, se segue la mancata sanatoria nel termine di grazia concesso su istanza del conduttore, il rimedio è l'opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c. La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui la richiesta del termine di grazia esprime una volontà solutoria incompatibile con l'opposizione alla convalida e, in caso di mancato pagamento nel termine perentorio, il procedimento prosegue verso la convalida come se il subprocedimento di sanatoria non fosse stato instaurato. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata partecipazione dell'intimato; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 663 c.p.c.

    L'ordinanza di convalida dello sfratto per morosità è correttamente pronunciata quando, dopo la concessione del termine di grazia, persiste la morosità; in tale ipotesi il provvedimento è impugnabile nei limiti propri del sistema.

  • art. 668 c.p.c.

    Costituisce il rimedio esperibile contro l'ordinanza di convalida quando questa sia stata pronunciata correttamente a seguito della mancata sanatoria nel termine di grazia, mediante opposizione tardiva.

  • art. 665 c.p.c.

    La richiesta del termine di grazia da parte del conduttore rende non più operante la logica dell'opposizione alla convalida fondata sulla mancata proposizione dell'opposizione stessa.

  • art. 55 L. 392/1978

    Il termine concesso per il pagamento ha carattere perentorio; il mancato pagamento determina la prosecuzione del procedimento verso la convalida dello sfratto.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La censura è stata formulata come violazione processuale, ma è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità e per mancata corretta allegazione degli atti rilevanti.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve trascrivere e localizzare specificamente gli atti e i documenti su cui fonda il motivo; la mancata osservanza dell'onere di specificazione comporta inammissibilità.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il motivo è inammissibile quando non offre argomenti idonei a mutare un orientamento giurisprudenziale consolidato.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Indica il rito camerale seguito per la trattazione del ricorso in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Poiché il ricorso è stato rigettato/inammissibile, sussistono i presupposti per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    Ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 115/2002, che prevede l'ulteriore contributo unificato in caso di esito sfavorevole dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di sfratto per morosità, la richiesta del termine di grazia da parte del conduttore esprime una scelta processuale incompatibile con l'opposizione alla convalida; se il pagamento non avviene nel termine perentorio, il provvedimento di convalida è pronunciato correttamente e non è appellabile, restando esperibile l'opposizione tardiva nei limiti di legge.
  • L'appellabilità dell'ordinanza di convalida dello sfratto per morosità sussiste solo quando il provvedimento sia stato emesso in difetto dei presupposti legali; se invece la convalida consegue alla mancata sanatoria della morosità nel termine di grazia, il mezzo di impugnazione ordinario è precluso.
  • Nel ricorso per cassazione è imprescindibile l'osservanza dell'art. 366, n. 6, c.p.c.: il ricorrente deve trascrivere e localizzare gli atti processuali e i documenti su cui fonda la censura, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando non si confronta con un orientamento di legittimità consolidato e non introduce argomenti idonei a modificarlo.

Come è indicizzato

MaterieSfratto per morositàImpugnazioni
RamiLocazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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