Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28064/2024 del 12/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La banca impugnava l'ordinanza che aveva rigettato il riesame del sequestro preventivo impeditivo applicato a crediti d'imposta ceduti da NSA Group s.r.l. e Dado s.r.l., contestando: (i) che l'art. 121 d.l. n. 34/2020 (tutela dei cessionari del "superbonus") impedisca i sequestri penali; (ii) vizio di motivazione e violazione dell'art. 321 c.p.p. in relazione al periculum in mora; (iii) omessa o insufficiente identificazione della pertinenzialità dei crediti rispetto ai reati contestati.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo che estende la protezione dell'art. 121 d.l. 34/2020 all'ambito penale, affermando che la tutela di quella norma è limitata al settore tributario e non ostacola il sequestro penale dei crediti che risultino generati da frode (essendo inesistente il diritto alla detrazione quando ottenuta con modalità fraudolente). Ha confermato la legittimità del sequestro preventivo impeditivo ai sensi dell'art. 321 c.p.p., ritenendo adeguatamente motivato il pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato (possibile ulteriore circolazione/uso dei crediti). La censura sulla mancata prova della pertinenzialità è stata giudicata generica e non autosufficiente. La parte ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.l. 19 maggio 2020, n. 34 ("superbonus"), art. 121

    La Corte interpreta la tutela prevista dall'art. 121 come limitata all'area tributaria: non impedisce il sequestro penale dei crediti d'imposta quando il diritto alla detrazione sia inesistente per frode; il credito ceduto è dipendente dal diritto originario del committente.

  • art. 321 c.p.p.

    Il sequestro preventivo impeditivo richiede il collegamento tra la cosa e il reato e può colpire anche beni di terzi in buona fede se la loro disponibilità può aggravare o protrarre le conseguenze del reato; la buona fede del cessionario è irrilevante per il sequestro impeditivo.

  • art. 640‑quater c.p.

    Il profitto della truffa può consistere sia nel denaro ricavato dalla monetizzazione del credito sia nella proiezione cartolare del credito stesso; entrambi possono essere oggetto di sequestro preventivo funzionale alla confisca obbligatoria.

  • d.l. n. 4 del 2022, art. 28 (e art. 28‑ter richiamato)

    La normativa posteriore ha chiarito la nullità dei contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni, evidenziando che la protezione dei cessionari trova un limite nella liceità dell'operazione e nella sussistenza del diritto alla detrazione.

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10‑quater, comma 2

    I crediti derivanti da costi non realmente sostenuti possono integrare il delitto previsto dall'art. 10‑quater se utilizzati in compensazione dal cessionario, essendo crediti non spettanti o inesistenti.

  • art. 616 c.p.p.

    Regola l'addebito delle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso proposto dalla parte privata; la Corte l'ha applicata per condannare la banca al pagamento delle spese.

Massime di principio

  • La tutela prevista per i cessionari dall'art. 121 del "superbonus" è principalmente di natura tributaria e non esclude, di per sé, misure cautelari penali quando il credito risulti derivante da frode.
  • Il sequestro preventivo impeditivo (art. 321 c.p.p.) può colpire crediti anche di terzi estranei all'illecito se la loro libera disponibilità può determinare un pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato; in tale fase la buona fede del cessionario è irrilevante.
  • Quando il diritto alla detrazione è inesistente per frode, anche la 'proiezione cartolare' del credito è inesistente e può essere sequestrata come profitto del reato; la distinzione tra sequestro impeditivo e sequestro volto a garantire la confisca rende rilevante la posizione di buona fede del cessionario solo nella fase di eventuale confisca definitiva.
  • Le contestazioni generiche sulla mancata identificazione dei beni posti sotto vincolo sono solitamente inammissibili: questioni di dettaglio sulla individuazione dei crediti vanno affrontate nella fase esecutiva con specifiche prove/documenti.
  • Le circolari dell'Agenzia delle Entrate non vincolano il giudice penale; la valutazione sulla sussistenza del credito e sulla liceità dell'operazione spetta al giudice sulla base della normativa e delle prove.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.