Sentenza n. 1983/2026 - Firenze, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, n. 430/2024 del 28 maggio 2024, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per complessivi 1.500 euro, oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza passata in giudicato del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, che le aveva riconosciuto il diritto al beneficio di 500 euro annui tramite Carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati nella pronuncia, per complessivi 1.500 euro, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva; il Ministero aveva dato esecuzione soltanto alla statuizione sulle spese di giudizio, senza dimostrare la corresponsione del beneficio alla docente. La ricorrente ha quindi domandato le misure necessarie a dare attuazione al giudicato, inclusa la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza: dagli atti non risultava dimostrato il pagamento alla ricorrente delle somme dovute in esecuzione del giudicato, mentre era decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’organo competente, senza ostacoli normativi alla corresponsione. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza, mettendo a disposizione la Carta docente con le modalità e gli accessori riconosciuti, entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. In caso di inadempimento, il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, o un suo sostituto, dovrà provvedere quale commissario ad acta entro i successivi 60 giorni, potendo se necessario ricorrere al pagamento in conto sospeso. Il Ministero è stato inoltre condannato a pagare al procuratore antistatario 800 euro, oltre IVA e CAP, per le spese del giudizio.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il ricorso per ottemperanza deve pertanto essere accolto e deve essere dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del merito di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza oggetto di ottemperanza, riconoscendo a parte ricorrente la Carta docente, con le modalità indicate in sentenza e con gli accessori ivi riconosciuti.
In presenza di un giudicato non ancora eseguito, il giudice dell’ottemperanza ordina all’amministrazione di adempiere e può fissare un termine, predisponendo le misure sostitutive necessarie in caso di ulteriore inerzia.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
La corresponsione delle dette somme non trova poi alcun ostacolo normativo, essendo stati notificati il titolo esecutivo all’organo competente alla liquidazione ed essendo ormai ampiamente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, 1° comma del d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 (conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30 e modificato dall’art. 44, 3° comma del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, conv. in l. 24 novembre 2003, n. 326).
Decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’organo competente, non sussiste l’ostacolo temporale previsto dalla norma alla corresponsione delle somme dovute in esecuzione del giudicato.
art. 14, comma 2, d.l. 669/1996
Al tempo stesso, il Collegio nomina il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente (o un suo sostituto) affinché ove l’indicato termine di 30 (trenta) giorni decorra infruttuosamente, provveda, in qualità di Commissario ad acta, a tutti gli adempimenti occorrenti per l’ottemperanza alla presente decisione nel successivo termine di 60 (sessanta) giorni, se del caso, valendosi anche del pagamento in “conto sospeso” previsto dall’art. 14, 2° comma del d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30.
In caso di inadempimento dell’amministrazione, il commissario ad acta può provvedere agli adempimenti necessari all’esecuzione anche utilizzando, se occorre, il pagamento in conto sospeso previsto dalla disposizione.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
Con sentenza 28 maggio 2024, n. 430/2024, il Tribunale di Livorno, Sezione lavoro accertava e dichiarava il diritto di parte ricorrente ad ottenere la carta docente, per l’importo di euro 500,00 annui e per gli anni scolastici meglio specificati in sentenza, oltre a rivalutazione e interessi sulle somme a tale titolo dovute nei limiti previsti dall’art. 22, 36° comma della l. 23 dicembre 1994 n. 724, a decorrere dalla maturazione del diritto e fino alla corresponsione del dovuto;
Gli interessi e la rivalutazione riconosciuti nel giudicato spettano nei limiti del divieto di cumulo previsto dalla disposizione, dalla maturazione del diritto fino al pagamento.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione non dimostra di avere eseguito la prestazione riconosciuta da una sentenza passata in giudicato, il giudice ordina l’adempimento entro un termine e può nominare un commissario ad acta incaricato di provvedere in caso di persistente inerzia.
- Il termine dilatorio previsto per il pagamento di somme dovute dalle amministrazioni non impedisce l’ottemperanza quando è decorso dalla notificazione del titolo esecutivo all’organo competente alla liquidazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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