Cassazione Penale, Sentenza n. 29029/2023 del 05/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado: il ricorrente era stato ritenuto responsabile per riciclaggio (riqualificazione da ricettazione) di un'autovettura di provenienza furtiva e per truffa (per aver messo in vendita il veicolo con documenti falsi e incassato un acconto di €8.650). In cassazione il ricorrente deduceva, tra l'altro, violazione di legge per la riqualificazione in riciclaggio e pregiudizio delle prerogative difensive (conseguente esclusione della possibilità di ottenere la messa alla prova), carenza di prova rispetto alla personale alterazione dei documenti, mancata ammissione della teste Buscaglia e vizio di motivazione circa l'insussistenza del dolo e sulle statuizioni civili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e generico. Ha ritenuto lecita la ricostituzione della fattispecie in termini di riciclaggio richiamando l'originaria imputazione nota all'imputato e nel rispetto del divieto di reformatio in peius (nessun aggravamento della sanzione). Ha confermato che il beneficio della messa alla prova era comunque precluso, sia per ragioni normative legate alle previsioni edittali e all'art. 168‑bis c.p., sia per profili prognostici legati ai precedenti dell'imputato e agli indici di cui all'art. 133 c.p. (richiamati tramite art. 464‑quater c.p.p.). La Corte ha inoltre ritenuto convincente la combinazione probatoria: possesso di documenti falsi, incongruità dei dati forniti circa un presunto venditore terzo, tentata vendita con incasso di acconto e alterazione della carta di circolazione, elementi che dimostrano la consapevolezza della provenienza delittuosa e giustificano la condanna per riciclaggio e truffa. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di €3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 133 cod. pen.
Richiamato per gli indici prognostici utili alla valutazione della recidiva e della esclusione della messa alla prova; la Corte ha fatto riferimento agli stessi per escludere il beneficio in ragione dei precedenti e della prognosi negativa.
art. 168-bis cod. pen.
Richiamato nel ragionamento sulla incompatibilità della messa alla prova con le previsioni edittali del reato in esame (si osserva che per la ricettazione/reati assimilati le soglie edittali o condizioni possono impedire l'accesso al beneficio).
art. 464-quater cod. proc. pen.
Richiamato quale norma che richiama gli indici di cui all'art. 133 c.p. ai fini della prognosi di recidiva; utilizzato per motivare l'esclusione della messa alla prova per ragioni prognostiche.
Divieto di reformatio in peius (principio di diritto)
La Corte ha ritenuto che la riqualificazione in riciclaggio non abbia violato il divieto di reformatio in peius poiché non vi è stato un peggioramento della posizione sanzionatoria rispetto al primo grado; pertanto la riqualificazione è ammissibile quando non determini un aumento della sanzione.
Massime di principio
- La riqualificazione giuridica del fatto in appello o in cassazione è lecita se riconducibile a un'imputazione originaria nota all'imputato e se non determina un peggioramento della posizione sanzionatoria (divieto di reformatio in peius).
- L'accesso al beneficio della messa alla prova può essere escluso non solo per la tipologia del reato (valutazioni edittali) ma anche per ragioni prognostiche legate ai precedenti dell'imputato richiamando gli indici dell'art. 133 c.p.; tale valutazione è rimessa al giudice del merito e difficilmente sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.
- Il possesso di documenti falsi, l'alterazione della carta di circolazione, la simulazione di un passaggio di proprietà e il comportamento volto a vendere il bene (compreso l'incasso di un acconto) costituiscono elementi probatori forti per inferire la consapevolezza della provenienza delittuosa e possono fondare una condanna per riciclaggio e/o truffa.
- La mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello è esercizio di discrezionalità del giudice ed è giustificata quando la motivazione di merito non manifesti lacune tali da rendere necessaria l'assunzione di ulteriori prove; in cassazione la censura sulla mancata rinnovazione è ammissibile solo se si dimostrano palesi illogicità o lacune nella motivazione di merito.
- I ricorsi per cassazione definiti manifestamente generici o che omettono di considerare elementi decisivi contenuti nel provvedimento impugnato sono frequentemente dichiarati inammissibili; è essenziale indicare con precisione i profili di illegittimità e le relative parti di motivazione oggetto di censura.
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