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Sentenza

Sentenza n. 3617/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza - della sentenza n. 1049/2025, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 5 marzo 2025.

Giustizia amministrativa202600668

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Milano che aveva liquidato al difensore antistatario le spese di lite di un giudizio di lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 1049/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero. La pronuncia aveva condannato l’Amministrazione a mettere a disposizione della docente ricorrente la carta docente per alcune annualità e a pagare le spese processuali, distratte in favore del difensore antistatario, per euro 1.100,00 oltre IVA, CPA e rimborso previsto dall’art. 2 del D.M. n. 55/2014. Il Ministero non aveva eseguito la sentenza nella parte relativa al pagamento delle competenze spettanti al difensore. Il ricorrente ha inoltre domandato la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione a una penalità di mora per l’ulteriore ritardo. Il Ministero ha chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha accertato che la sentenza civile era passata in giudicato ai sensi dell’art. 324 c.p.c., come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Milano, ed era stata notificata all’Amministrazione in copia conforme. Al momento della proposizione del ricorso era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, necessario per procedere all’esecuzione giudiziale nei confronti della pubblica amministrazione. In assenza della prova dell’integrale adempimento, il ricorso è stato accolto quanto all’obbligo di pagamento: il Ministero deve corrispondere al difensore antistatario euro 1.100,00, oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2 del D.M. n. 55/2014, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza. È stato nominato fin d’ora, per l’eventuale ulteriore inottemperanza, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, attivabile dal creditore dopo la scadenza del termine assegnato e tenuto a provvedere entro i successivi 60 giorni, senza compenso aggiuntivo. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché l’esiguità del debito avrebbe reso la misura eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre oneri e spese generali, nonché alla rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    art. 114, comma 4, lett. e

    Consente al giudice dell’ottemperanza di disporre una penalità di mora; nel caso concreto la misura è stata negata perché, in rapporto all’esiguità del debito, sarebbe stata eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua.

  • art. 324 c.p.c.

    Il giudicato della sentenza civile costituisce il presupposto per la relativa esecuzione in sede di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il termine minimo di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo alla pubblica amministrazione deve essere decorso prima dell’esecuzione giudiziale nei suoi confronti.

  • art. 474 c.p.c.

    La sentenza dotata di attestazione di conformità è considerata titolo esecutivo notificabile ai fini dell’esecuzione.

  • art. 2 D.M. n. 55/2014

    Prevede il rimborso riconosciuto, insieme a IVA e CPA, sulle spese di lite liquidate al difensore antistatario.

Massime di principio

  • L’ottemperanza è proponibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato nei confronti di una pubblica amministrazione quando il titolo esecutivo sia stato notificato all’Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • In assenza della prova dell’integrale adempimento del titolo giudiziale, il giudice dell’ottemperanza può imporre all’Amministrazione il pagamento delle somme liquidate in favore del difensore antistatario, assegnando un termine per adempiere e nominando preventivamente un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, avuto riguardo all’entità del debito, risulti eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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