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Sentenza

Sentenza n. 416/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'ottemperanza della Sentenza del Tribunale di Sassari - Sezione Lavoro n. 368/2025 resa nel procedimento RG n. 1853/2023, pubblicata il 25/06/2025, notificata in data 26/06/2025 e passata in giudicato

Giustizia amministrativa202600022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Sassari, limitatamente al pagamento della maggiore somma tra rivalutazione e interessi sulle somme dovute per la Carta del docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Sassari - Sezione lavoro n. 368/2025, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta elettronica per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2024/2025, per complessivi euro 3.000,00, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione e alla eventuale maggior somma tra rivalutazione e interessi. Dopo la proposizione del ricorso, il Ministero ha accreditato la sorte capitale, ma non ha corrisposto la maggior somma tra rivalutazione e interessi. La ricorrente ha quindi chiesto l'esecuzione della parte residua del giudicato, la nomina di un commissario ad acta, la condanna alle spese, la distrazione in favore dei difensori antistatari e il rimborso del contributo unificato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alla sorte capitale, poiché il Ministero aveva accreditato le somme dovute per la Carta del docente. Ha tuttavia accertato la persistente mancata integrale esecuzione del giudicato quanto alla maggior somma tra rivalutazione e interessi. Considerato che la sentenza azionata era stata notificata al Ministero il 26 giugno 2025, era passata in giudicato per mancata impugnazione ed era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, il Collegio ha ordinato al Ministero di corrispondere la somma residua entro 30 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega ad altro dirigente, assegnandogli 30 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario può utilizzare il pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei capitoli di bilancio specificamente destinati. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di dipendente dell'amministrazione debitrice. Le spese di giudizio sono state compensate, mentre il Ministero è stato onerato del rimborso del contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato; il TAR li ha applicati per ordinare l'adempimento della parte ancora ineseguita della sentenza e nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale specifica del giudizio di ottemperanza e dei poteri esercitati dal giudice, inclusa la nomina del commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione; in caso di incapienza dei fondi, il commissario può ricorrere al pagamento in conto sospeso ai sensi del comma 2.

  • art. 1, comma 122, l. n. 107/2015

    È richiamato quale fondamento normativo del beneficio finanziario della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente.

  • D.P.C.M. 28 novembre 2016

    È richiamato quale disciplina delle modalità di attribuzione del beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'accredito della sorte capitale intervenuto dopo la proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere limitatamente a tale parte, ma non esclude la prosecuzione del giudizio per le componenti economiche ulteriori ancora dovute in base al giudicato.
  • Quando il giudicato ordina il pagamento di interessi e della eventuale maggior somma tra rivalutazione e interessi, l'amministrazione adempie integralmente solo con la corresponsione anche di tali accessori, oltre alla sorte capitale.
  • Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per i pagamenti a carico delle amministrazioni pubbliche, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adempimento entro un termine ulteriore e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
  • Il commissario ad acta nominato per l'esecuzione di un giudicato opera quale organo ausiliario del giudice e può essere individuato in un dirigente dell'amministrazione debitrice, anche con facoltà di delega a un dirigente territorialmente competente; in tale ipotesi non è dovuto alcun compenso commissariale.
  • In caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente nei capitoli di bilancio specificamente destinati al pagamento, il commissario ad acta può ricorrere al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina dell'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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