Cassazione Penale, Sentenza n. 34343/2025 del 21/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibili i ricorsi. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., da liquidarsi equitativamente tenuto conto dei profili di colpa emergenti dalle impugnazioni. Decisione resa in data 23/09/2025.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di merito principalmente per (a) mancata o insufficiente motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche (De Colombi) e (b) contestazione della sussistenza di artifici e raggiri integrativi della truffa, della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti, dell'esclusione della recidiva e del trattamento sanzionatorio (Fulle Pablos e Mastini). La Corte di legittimità ha ritenuto i ricorsi inammissibili: per De Colombi il motivo era manifestamente infondato perché già in primo grado e in appello era stata adeguatamente evidenziata l'assenza di elementi positivi tali da giustificare il riconoscimento delle attenuanti; inoltre la Corte ha richiamato la giurisprudenza che consente al giudice di merito di negare le attenuanti sulla base dell'assenza di elementi specifici e anche in considerazione dei precedenti penali. Per Fulle Pablos e Mastini i motivi sono stati ritenuti non consentiti o reiterativi rispetto a doglianze già disattese in appello e, comunque, generici e manifestamente infondati alla luce della motivazione dettagliata della Corte d'appello.
Norme richiamate
art. 62-bis cod. pen.
La norma sulle circostanze attenuanti generiche non impone al giudice di merito di valutare e replicare ogni singola deduzione difensiva: è sufficiente indicare gli elementi di preponderante rilevanza ostativi alla concessione delle attenuanti; il giudice può negarle anche sulla base dei precedenti penali, formulando un giudizio di disvalore sulla personalità dell'imputato.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna delle parti soccombenti al pagamento delle spese processuali e, in caso di impugnazioni giudicate colpose o strumentali, l'irrogazione di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale disposizione per liquidare la sanzione di euro 3.000.
Corte costituzionale, 13 giugno 2000, n. 186 (giurisprudenza citata)
Riferimento utilizzato per giustificare la valutazione della colpa nelle impugnazioni e la proporzionalità della sanzione pecuniaria irrogata ai ricorrenti.
Massime di principio
- La semplice reiterazione in Cassazione di doglianze già valutate e respinte in appello è frequentemente dichiarata inammissibile: evitare ricorsi che non apportano nuovi profili di diritto o fatto.
- Quando la richiesta di attenuanti generiche non individua circostanze di fatto specifiche, il giudice può motivare il diniego con il richiamo all'assenza di elementi positivi valutabili; non è obbligato a replicare punto per punto ogni deduzione difensiva.
- I precedenti penali dell'imputato possono legittimamente costituire motivo sufficiente, anche se implicito, per negare le attenuanti generiche, in quanto contribuiscono a un giudizio di disvalore sulla personalità.
- I motivi generici, non specificati o manifestamente infondati sul piano probatorio o logico-giuridico rischiano di essere dichiarati inammissibili e di comportare sanzioni per le spese e per la Cassa delle ammende.
- In sede di impugnazione è fondamentale indicare fatti nuovi o errori giuridici specifici della valutazione di merito: l'assenza di elementi nuovi o la mancata specificazione rende l'impugnazione vulnerabile all'inammissibilità.
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