Cassazione Civile, Ordinanza n. 20356/2021 del 16/07/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
Due società hanno impugnato un avviso di liquidazione con cui erano state richieste imposte ipotecarie e catastali, oltre interessi e sanzioni, in relazione a un conferimento di diritti reali su immobili situati in Italia in favore di una società di capitali con sede in Lussemburgo, effettuato a completa liberazione delle azioni emesse. La CTP e poi la CTR avevano rigettato le opposizioni. In cassazione le società hanno dedotto tre motivi: (1) nullità della decisione per violazione del diritto di difesa e delle norme del processo tributario, perché l'udienza di discussione in CTR sarebbe stata fissata senza comunicazione alle parti; (2) violazione della normativa sul contenuto della motivazione dell'avviso, sostenendo che l'atto non spiegasse il calcolo degli interessi, il tasso applicato, la composizione della pretesa (imposta, sanzioni, interessi) e se fosse stata scomputata l'imposta già pagata in misura fissa; (3) violazione della disciplina UE sulle imposte indirette sulla raccolta di capitali e delle norme interne di recepimento, sostenendo che il conferimento non potesse essere assoggettato a imposte ipotecaria e catastale proporzionali perché si trattava di conferimento di capitale in cambio di quote/azioni.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo per la mancata comunicazione dell'udienza, riconoscendo la nullità processuale della decisione d'appello per lesione del diritto di difesa. Tuttavia, poiché le ulteriori questioni dedotte erano di puro diritto e non richiedevano accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c. Respinti il secondo e il terzo motivo, ha confermato la legittimità dell'avviso di liquidazione. In concreto ha affermato che la motivazione dell'avviso era sufficiente e che, quanto al profilo fiscale sostanziale, il conferimento di immobili a una società di capitali può essere assoggettato a imposte ipotecaria e catastale proporzionali quando tali imposte colpiscono in generale i trasferimenti immobiliari e non il conferimento in sé; poiché nel caso non era stata allegata la superiorità del tributo rispetto alle operazioni similari, la pretesa erariale è stata ritenuta legittima. Le spese di tutti i gradi sono state compensate per la particolarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 31 d.lgs. n. 546 del 1992
è richiamato insieme all'art. 61 d.lgs. n. 546/1992 e all'art. 24 Cost. per fondare la nullità derivante dalla mancata comunicazione dell'udienza di discussione nel processo tributario
art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992
norma processuale tributaria richiamata a sostegno della necessità di comunicare l'udienza di discussione alle parti
art. 24 Cost.
è invocato quale parametro costituzionale del diritto di difesa, violato dalla celebrazione dell'udienza senza avviso
art. 7 L. n. 212 del 2000
l'avviso di liquidazione deve essere sufficientemente motivato; nella specie la motivazione è stata ritenuta adeguata
L. n. 241 del 1990
richiamata dai ricorrenti sulla motivazione del provvedimento amministrativo; la Corte ritiene comunque sufficiente l'atto impugnato
nota IV, art. 4 della Tariffa, Parte I, d.P.R. n. 131 del 1986
richiamata dai ricorrenti per sostenere l'inapplicabilità delle imposte proporzionali al conferimento; la Corte esclude la violazione alla luce della disciplina UE
direttiva 2008/7/CE
interpreta il divieto di assoggettare i conferimenti di capitale a imposte indirette, salvo l'eccezione per le imposte di trasferimento su immobili o aziende commerciali alle condizioni indicate
direttiva 69/335/CEE
richiamata come precedente disciplina europea sulla raccolta di capitali, con la medesima logica di divieto ed eccezione per le imposte di trasferimento
d.lgs. n. 347 del 1990
normativa interna sulla quale i ricorrenti chiedono la disapplicazione; la Corte la ritiene compatibile con la disciplina UE nei limiti indicati
art. 384, comma 2, c.p.c.
consente alla Corte, pur cassando la sentenza impugnata per nullità processuale, di decidere la causa nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto
art. 92 c.p.c.
richiamato per la compensazione delle spese in ragione della particolarità della fattispecie
Massime di principio
- La mancata comunicazione alle parti dell'udienza di discussione nel processo tributario integra una nullità processuale per violazione del diritto di difesa; tuttavia, se la causa è decisa su questioni di puro diritto e non richiede nuovi accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può evitare la rimessione al giudice di merito e decidere direttamente la controversia nel merito.
- L'avviso di liquidazione è sufficientemente motivato quando richiama l'atto presupposto, le parti, la normativa applicata e la ragione della nuova liquidazione; non occorre una specifica analitica di interessi e sanzioni se essi sono determinabili con criteri legali o aritmetici, né è necessario indicare espressamente la detrazione di importi già versati in mancanza di una previsione normativa specifica.
- In materia di conferimenti di immobili a società di capitali, le imposte ipotecaria e catastale possono essere applicate in misura proporzionale solo se colpiscono in via generale i trasferimenti immobiliari e non il conferimento in sé; il divieto europeo riguarda l'imposizione indiretta sul conferimento come tale, mentre resta salva l'imposta di trasferimento entro il limite della parità di trattamento rispetto alle operazioni similari.
- Quando si invoca l'incompatibilità con la disciplina UE sulle imposte di raccolta di capitali, incombe sul contribuente allegare e dimostrare che l'imposta richiesta sia superiore a quella applicata alle operazioni similari nel medesimo Stato membro; in mancanza di tale deduzione, la censura non può essere accolta.
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