Sentenza n. 9351/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento della delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 388/24/CONS del 9 ottobre 2024, pubblicata sul sito dell'Autorità il 31 ottobre 2024, recante "Nuovo regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali" e dei relativi allegati A e B; nonché, ove occorra della delibera n. 2/24/CONS del 10 gennaio 2024, pubblicata il 18 gennaio 2024, recante "Avvio del procedimento istruttorio relativo alla revisione del regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali" e relativo allegato A; della delibera n. 203/24/CONS del 12 giugno 2024, pubblicata il 21 giugno 2024, recante "Avvio della consultazione pubblica per la revisione del regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali" e relativi allegati A, B e C; nonché di ogni eventuale atto ad essi presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera AGCOM n. 388/24/CONS, recante il nuovo regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali, nonché gli atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva originariamente proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato contro la delibera AGCOM n. 388/24/CONS e gli atti connessi. L'AGCOM ha chiesto la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale, notificando l'opposizione il 16 maggio 2025, mentre il ricorso straordinario le era stato notificato il 28 febbraio 2025. Il TAR, rilevata d'ufficio la possibile tardività dell'opposizione e dato avviso alle parti ai sensi dell'art. 73 c.p.a., ha esaminato la ritualità della trasposizione. Ai sensi dell'art. 10 d.P.R. 1199/1971, l'opposizione deve essere notificata entro sessanta giorni dalla notificazione del ricorso straordinario. L'opposizione dell'Autorità è stata proposta oltre tale termine e, pertanto, non era idonea a determinare la valida trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile la trasposizione dell'affare in sede giurisdizionale per tardività dell'opposizione dell'amministrazione. Ha precisato che, quando l'inammissibilità della sede giurisdizionale dipende dalla tardività o irritualità dell'opposizione al ricorso straordinario, gli atti devono essere restituiti al Ministero competente affinché il procedimento prosegua nella sede straordinaria. La decisione realizza una peculiare translatio iudicii, evitando la duplicazione dei rimedi e la contemporanea pendenza della medesima controversia davanti ad autorità diverse. Il fascicolo è stato quindi restituito per la prosecuzione del giudizio in sede straordinaria. Le spese della fase giurisdizionale sono state compensate.
Norme richiamate
art. 10 d.P.R. 1199/1971
I controinteressati, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso, possono richiedere, con atto notificato al ricorrente e all'organo che ha emanato l'atto impugnato, che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale
L'opposizione alla decisione del ricorso straordinario deve essere notificata entro sessanta giorni dalla notificazione del ricorso; la tardività impedisce la valida trasposizione in sede giurisdizionale. In tal caso gli atti devono essere restituiti al Ministero competente per la prosecuzione del procedimento straordinario.
art. 48 c.p.a.
Costituisce la disciplina processuale della trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario, la cui validità è soggetta al controllo del giudice amministrativo.
art. 73 c.p.a.
Impone il previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia sulla base di una questione rilevata d'ufficio, qui riferita alla tardività dell'opposizione.
Massime di principio
- L'opposizione alla decisione in sede giurisdizionale di un ricorso straordinario deve essere notificata entro il termine decadenziale di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso; l'opposizione tardiva non produce la trasposizione del giudizio davanti al giudice amministrativo.
- Quando la trasposizione del ricorso straordinario è inammissibile per tardività o irritualità dell'opposizione, il giudice amministrativo deve restituire gli atti al Ministero competente affinché il medesimo affare prosegua nella sede straordinaria, secondo una peculiare forma di translatio iudicii.
- La restituzione degli atti alla sede straordinaria evita la duplicazione dei rimedi e la contemporanea pendenza della stessa controversia davanti ad autorità diverse.
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