Cassazione Civile, Ordinanza n. 06998/2023 del 09/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento per equa riparazione ex L. n. 89/2001. La Corte d'appello aveva inizialmente liquidato, in favore di ciascun istante, un indennizzo e le spese di lite; la decisione era stata poi cassata solo quanto alla regolazione delle spese, con rinvio alla Corte di appello di Perugia in diversa composizione. In sede di riassunzione, la Corte territoriale ha rideterminato le spese del giudizio di merito e del giudizio di riassunzione, riconoscendo importi minimi e, secondo i ricorrenti, operando poi una ulteriore e ingiustificata riduzione del compenso rispetto ai minimi tabellari complessivamente dovuti. I ricorrenti hanno quindi proposto nuovo ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., dell'art. 2233, comma 2, c.c. e del d.m. n. 55/2014, per avere il giudice di merito liquidato compensi inferiori ai minimi e comunque ulteriormente decurtati in misura non consentita; 2) motivazione apparente e violazione della disciplina tariffaria per mancato esercizio motivato del potere di aumentare il compenso in ragione del numero delle parti, limitandosi la Corte d'appello a richiami astratti e a un'affermazione di semplicità della causa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato solo in parte il primo motivo: ha affermato che, nel giudizio di equa riparazione, la fase istruttoria non poteva essere considerata inesistente perché vi era comunque l'esame degli atti difensivi e dei provvedimenti del procedimento presupposto; di conseguenza, spettava un compenso anche per tale fase. Ha invece escluso che vi fosse un principio di assoluta inderogabilità dei minimi tabellari, riconoscendo al giudice di merito un margine discrezionale motivato, e ha ritenuto infondato il secondo motivo, poiché la mancata maggiorazione per pluralità di parti era stata adeguatamente giustificata dalla particolare semplicità e dalla sovrapponibilità delle posizioni. La Corte ha quindi cassato il decreto impugnato limitatamente alla censura accolta e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito, riconoscendo un ulteriore compenso di euro 200,00 per la fase istruttoria nel giudizio di merito, oltre a quanto già liquidato, con distrazione in favore dei difensori. Le spese del giudizio di legittimità sono state dichiarate non ripetibili.
Norme richiamate
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2
richiamata come norma sostanziale dell'equa riparazione; nel caso concreto il ricorso la evocava ma la censura non è stata accolta su tale profilo
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3
base del procedimento di equa riparazione promosso dagli istanti
art. 91 c.p.c.
richiamato dal ricorso in tema di regolazione delle spese di lite
art. 93 c.p.c.
richiamato per la distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari
art. 2233, comma 2, c.c.
richiamato dal ricorso quale parametro della liquidazione del compenso professionale
art. 392 c.p.c.
richiamato per la riassunzione del giudizio davanti al giudice di rinvio
d.m. 10 marzo 2014, n. 55
applicato per la liquidazione dei compensi dell'avvocato; la Corte afferma che la tabella 12 si applica al procedimento di equa riparazione e che la fase istruttoria vi è compresa
art. 4, comma 5, lett. c), d.m. n. 55/2014
la fase istruttoria comprende anche l'esame degli scritti o documenti delle altre parti e dei provvedimenti del giudice pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione
art. 4, punto 2, d.m. n. 55/2014
richiamato dal ricorso in relazione alla facoltà di aumentare il compenso, la cui mancata applicazione è stata ritenuta legittimamente motivata
art. 4, quinto comma, lett. c), d.m. n. 55/2014
richiamato per escludere che la fase istruttoria potesse dirsi inesistente nei casi in cui vi sia esame degli atti e dei provvedimenti del procedimento
Massime di principio
- Nel procedimento di equa riparazione per irragionevole durata del processo, ai fini della liquidazione dei compensi dell'avvocato si applica la tabella 12 del d.m. n. 55/2014, e la fase istruttoria include anche l'esame degli scritti difensivi e dei provvedimenti del giudice, pur in assenza di una vera attività istruttoria in senso stretto.
- La fase istruttoria non può essere esclusa in via automatica solo perché il giudizio si sia svolto in forma semplice o documentale: se il difensore ha comunque esaminato atti, documenti e provvedimenti delle parti o del giudice, un compenso per tale fase va riconosciuto.
- Non esiste un principio di assoluta inderogabilità dei minimi tabellari nella liquidazione dei compensi professionali; il giudice può discostarsene purché espliciti in motivazione le ragioni dello scostamento e la misura della riduzione o dell'aumento.
- La maggiorazione del compenso in ragione della pluralità delle parti non è automatica: può essere negata dal giudice di merito quando le posizioni siano sovrapponibili, il contenzioso sia seriale e non vi sia un apprezzabile aggravio di attività difensiva.
- La motivazione della liquidazione delle spese e dei compensi è sufficiente quando consenta di comprendere la ragione del criterio adottato e del mancato riconoscimento di aumenti o riduzioni ulteriori rispetto ai valori tabellari.
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