Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30347/2022 del 14/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguardava la domanda di una superstite volta a ottenere i benefici economici previsti per i familiari superstiti dei soggetti equiparati alle vittime del dovere. La Corte d'appello aveva accolto l'appello del Ministero della Difesa e rigettato la domanda, ritenendo che il beneficio non spettasse alla figlia non a carico fiscale della vittima al momento del decesso, in presenza del coniuge avente diritto ancora vivente. Con il ricorso per cassazione è stata dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della L. n. 407/1998, degli artt. 5 e 6 della L. n. 206/2004, dell'art. 2, commi 105 e 106, della L. n. 244/2007 e dell'art. 6 della L. n. 466/1980. La ricorrente sosteneva che la disciplina della L. n. 244/2007, art. 2, commi 105 e 106, fosse autosufficiente e che estendesse i benefici dell'assegno vitalizio e dello speciale assegno vitalizio ai figli non conviventi, indipendentemente dal carico fiscale; riteneva inconferente il richiamo alle Sezioni Unite nn. 22753/2018 e 16568/2020, riferite alla diversa speciale elargizione, e richiamava a sostegno Cass. n. 7761/2017.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto di dare continuità al principio già affermato da Cass. n. 11181/2022, secondo cui i superstiti delle vittime del dovere aventi diritto ai benefici di cui all'art. 5, commi 3 e 4, della L. n. 206/2004, come modificata dalla L. n. 244/2007, sono quelli individuati dall'art. 6 della L. n. 466/1980; pertanto il beneficio non spetta ai figli non a carico fiscale della vittima al momento del decesso, se il coniuge avente diritto è vivente. La Corte ha ritenuto che la L. n. 244/2007 abbia inciso solo sulle prestazioni dovute alle vittime del dovere, senza modificare la categoria dei familiari superstiti aventi diritto, rimasta regolata dall'art. 6 della L. n. 466/1980. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione di norme di diritto

    è stato invocato come vizio di legittimità per contestare l'interpretazione della disciplina sostanziale

  • art. 2 della L. n. 407/1998

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate

  • artt. 5 e 6 della L. n. 206/2004

    richiamati come base normativa dei benefici estesi ai familiari superstiti

  • art. 2, commi 105 e 106, della L. n. 244/2007

    la Corte ha ritenuto che la norma abbia esteso le prestazioni, ma non abbia modificato la categoria dei superstiti aventi diritto, che resta quella dell'art. 6 L. n. 466/1980

  • art. 6 della L. n. 466/1980

    considerato norma che definisce i superstiti aventi diritto ai benefici; il beneficio non spetta ai figli non a carico fiscale della vittima se il coniuge avente diritto è vivente

  • art. 82 della L. n. 388/2000

    richiamato solo come disciplina della diversa speciale elargizione, ritenuta non pertinente alla fattispecie

  • art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002

    consente l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato

  • art. 1, comma 17, della L. n. 228/2012

    ha introdotto il testo applicato dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • Nei benefici spettanti ai superstiti delle vittime del dovere, il rinvio della disciplina successiva alla normativa originaria può essere meramente oggettivo: l'estensione delle prestazioni non comporta automaticamente la modifica della platea dei beneficiari.
  • Quando la disciplina speciale non interviene espressamente sulla categoria dei familiari aventi diritto, resta ferma la delimitazione soggettiva contenuta nella norma originaria richiamata.
  • Il beneficio non compete al figlio non a carico fiscale della vittima quando il coniuge avente diritto sia ancora vivente, se la normativa di riferimento mantiene immutati i criteri di individuazione dei superstiti.
  • In sede di ricorso per cassazione per violazione di legge è decisivo verificare se la norma invocata disciplini effettivamente il caso concreto o se il richiamo giurisprudenziale riguardi una prestazione diversa e non sovrapponibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFiliazione
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.