Cassazione Civile, Ordinanza n. 30347/2022 del 14/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguardava la domanda di una superstite volta a ottenere i benefici economici previsti per i familiari superstiti dei soggetti equiparati alle vittime del dovere. La Corte d'appello aveva accolto l'appello del Ministero della Difesa e rigettato la domanda, ritenendo che il beneficio non spettasse alla figlia non a carico fiscale della vittima al momento del decesso, in presenza del coniuge avente diritto ancora vivente. Con il ricorso per cassazione è stata dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della L. n. 407/1998, degli artt. 5 e 6 della L. n. 206/2004, dell'art. 2, commi 105 e 106, della L. n. 244/2007 e dell'art. 6 della L. n. 466/1980. La ricorrente sosteneva che la disciplina della L. n. 244/2007, art. 2, commi 105 e 106, fosse autosufficiente e che estendesse i benefici dell'assegno vitalizio e dello speciale assegno vitalizio ai figli non conviventi, indipendentemente dal carico fiscale; riteneva inconferente il richiamo alle Sezioni Unite nn. 22753/2018 e 16568/2020, riferite alla diversa speciale elargizione, e richiamava a sostegno Cass. n. 7761/2017.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto di dare continuità al principio già affermato da Cass. n. 11181/2022, secondo cui i superstiti delle vittime del dovere aventi diritto ai benefici di cui all'art. 5, commi 3 e 4, della L. n. 206/2004, come modificata dalla L. n. 244/2007, sono quelli individuati dall'art. 6 della L. n. 466/1980; pertanto il beneficio non spetta ai figli non a carico fiscale della vittima al momento del decesso, se il coniuge avente diritto è vivente. La Corte ha ritenuto che la L. n. 244/2007 abbia inciso solo sulle prestazioni dovute alle vittime del dovere, senza modificare la categoria dei familiari superstiti aventi diritto, rimasta regolata dall'art. 6 della L. n. 466/1980. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
violazione e falsa applicazione di norme di diritto
è stato invocato come vizio di legittimità per contestare l'interpretazione della disciplina sostanziale
art. 2 della L. n. 407/1998
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate
artt. 5 e 6 della L. n. 206/2004
richiamati come base normativa dei benefici estesi ai familiari superstiti
art. 2, commi 105 e 106, della L. n. 244/2007
la Corte ha ritenuto che la norma abbia esteso le prestazioni, ma non abbia modificato la categoria dei superstiti aventi diritto, che resta quella dell'art. 6 L. n. 466/1980
art. 6 della L. n. 466/1980
considerato norma che definisce i superstiti aventi diritto ai benefici; il beneficio non spetta ai figli non a carico fiscale della vittima se il coniuge avente diritto è vivente
art. 82 della L. n. 388/2000
richiamato solo come disciplina della diversa speciale elargizione, ritenuta non pertinente alla fattispecie
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
consente l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato
art. 1, comma 17, della L. n. 228/2012
ha introdotto il testo applicato dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Nei benefici spettanti ai superstiti delle vittime del dovere, il rinvio della disciplina successiva alla normativa originaria può essere meramente oggettivo: l'estensione delle prestazioni non comporta automaticamente la modifica della platea dei beneficiari.
- Quando la disciplina speciale non interviene espressamente sulla categoria dei familiari aventi diritto, resta ferma la delimitazione soggettiva contenuta nella norma originaria richiamata.
- Il beneficio non compete al figlio non a carico fiscale della vittima quando il coniuge avente diritto sia ancora vivente, se la normativa di riferimento mantiene immutati i criteri di individuazione dei superstiti.
- In sede di ricorso per cassazione per violazione di legge è decisivo verificare se la norma invocata disciplini effettivamente il caso concreto o se il richiamo giurisprudenziale riguardi una prestazione diversa e non sovrapponibile.
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