Sentenza n. 1278/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento n. prot. -OMISSIS-/5-5-2022 emesso dal Comando dell'Aeronautica Militare -OMISSIS-- - dell'Atto dispositivo nr. -OMISSIS- del 01/04/22, notificato il 10/05/22 - dell'Invito n. ID: -OMISSIS- – 2021 del 15/12/2021 - del Provvedimento di sospensione ID: -OMISSIS-– 2021 denominato “modello Allegato D” al -OMISSIS- REG2021 -OMISSIS-10-12-2021 del 10-12-21, - ed ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, anteriore o successivo, compresi tutti gli atti di verifica e di accertamento nonché di tutti gli eventuali atti di trasmissione e/o di comunicazione, anche se non noti, con cui è stato formalizzato l'atto di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale e il conteggio delle giornate di sospensione. -al risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale e di sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa senza retribuzione, oltre agli atti presupposti e conseguenti
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato i provvedimenti con cui l'Amministrazione ha accertato il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale e disposto la sospensione dal lavoro, senza retribuzione né altri emolumenti, con conservazione del rapporto e senza conseguenze disciplinari, chiedendo anche il risarcimento dei danni. Ha sostenuto, in primo luogo, che l'assenza dal servizio per malattia escludesse l'obbligo vaccinale, poiché egli non avrebbe costituito un pericolo di contagio sul luogo di lavoro. Ha inoltre dedotto l'illegittimità costituzionale della disciplina, la disparità di trattamento rispetto ad altre ipotesi di sospensione dal servizio con mantenimento parziale della retribuzione, la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e l'inesistenza di un vaccino idoneo a prevenire l'infezione. Ha prospettato altresì il contrasto con il diritto dell'Unione europea e con l'art. 8 CEDU, chiedendo la disapplicazione dell'art. 4-ter del d.l. n. 44/2021 e, in subordine, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea o la rimessione alla Corte costituzionale. Infine, ha contestato il diverso trattamento economico della sospensione vaccinale rispetto alle sospensioni disciplinari o penali e ha proposto domanda risarcitoria.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e la domanda risarcitoria. Ha ritenuto che l'art. 4-ter del d.l. n. 44/2021 non preveda l'assenza per malattia quale causa di esenzione dall'obbligo vaccinale e che l'obbligo non sia subordinato all'effettivo e attuale svolgimento del servizio. L'unica deroga rilevante è quella prevista dall'art. 4, comma 2, per l'accertato pericolo per la salute connesso a specifiche condizioni cliniche documentate; tale ipotesi non è stata dedotta né provata. Le censure di incostituzionalità sono state ritenute manifestamente infondate alla luce delle sentenze della Corte costituzionale nn. 14, 15 e 16 del 2023 e della successiva sentenza n. 199 del 2025, che hanno ritenuto non fondate o inammissibili le questioni concernenti obbligo vaccinale, sospensione dal lavoro e mancata corresponsione della retribuzione. Il Collegio ha ritenuto legittima la scelta legislativa fondata su dati scientifici validati, non superabile da opinioni contrarie non adeguatamente documentate, e proporzionata la sospensione temporanea, priva di effetti disciplinari, con conservazione del posto e possibilità di reintegro al venir meno dell'inadempimento o dell'emergenza. Ha escluso che i vaccini fossero farmaci sperimentali privi di autorizzazione e ha ritenuto compatibile l'obbligo con l'art. 32 Cost., in ragione del bilanciamento tra salute individuale e salute collettiva e del principio di solidarietà. Ha escluso anche la violazione del diritto UE e dell'art. 8 CEDU: la Carta dei diritti fondamentali non risultava applicabile in assenza di attuazione del diritto dell'Unione e, comunque, il giudice nazionale non avrebbe potuto procedere direttamente alla disapplicazione della norma interna per contrasto con la Carta; l'ingerenza nella vita privata era inoltre prevista dalla legge, perseguiva la tutela della salute pubblica ed era proporzionata. Quanto alla retribuzione, il TAR ha applicato il principio di corrispettività, osservando che la sospensione prevista dalla norma speciale non è sanzionatoria e che, non potendo il dipendente rendere la prestazione per il mancato adempimento dell'obbligo, non spettano stipendio, compensi o contributi corrispondenti. Ha distinto tale ipotesi dalle sospensioni penali o disciplinari, nelle quali la mancata prestazione dipende da procedimenti autonomi rispetto alla volontà dell'interessato. La domanda risarcitoria è stata respinta per l'assenza di illegittimità dell'azione amministrativa. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in 2.000 euro oltre accessori, se dovuti.
Norme richiamate
art. 4 d.l. 1 aprile 2021, n. 44
L'art. 4, comma 1, impone la vaccinazione e, al comma 2, consente deroghe in caso di accertato pericolo per la salute in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate.
L'obbligo vaccinale non è subordinato all'effettivo svolgimento del servizio; l'esenzione opera soltanto nei casi di pericolo per la salute clinicamente documentato.
art. 4-ter d.l. 1 aprile 2021, n. 44, introdotto dal d.l. 26 novembre 2021, n. 172
L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
La disposizione si applica anche al personale dei comparti difesa, pubblica sicurezza e soccorso pubblico; la sospensione è una conseguenza non disciplinare, temporanea e funzionale alla tutela della salute collettiva, con esclusione della retribuzione.
art. 4-ter, comma 3, d.l. n. 44/2021
Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
La norma speciale esclude ogni trattamento economico durante la sospensione derivante dall'inadempimento dell'obbligo vaccinale.
art. 82 d.P.R. 3/1957
Prevede ipotesi di corresponsione di emolumenti al personale sospeso dall'impiego, collegate a vicende penali o disciplinari, diverse dalla sospensione per mancato adempimento dell'obbligo vaccinale.
art. 6 d.P.R. 737/1981
È richiamato quale disciplina relativa alla corresponsione di emolumenti durante sospensioni connesse a procedimenti disciplinari, non applicabile alla sospensione vaccinale.
art. 32 Cost.
Il diritto alla salute del singolo deve essere contemperato con il diritto degli altri e con l'interesse della collettività.
L'obbligo vaccinale può essere imposto quando il legislatore eserciti in modo non irragionevole la propria discrezionalità, sulla base delle condizioni sanitarie ed epidemiologiche e nel rispetto della solidarietà.
art. 2087 c.c.
È richiamato quale fondamento dell'obbligo di sicurezza del datore di lavoro, coerente con la sospensione del lavoratore non vaccinato.
art. 18 d.lgs. n. 81/2008
È richiamato insieme all'art. 2087 c.c. quale parametro dell'obbligo di sicurezza sul lavoro.
art. 3 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Il TAR ha ritenuto dubbia l'applicabilità della disposizione a una disciplina nazionale sulle vaccinazioni obbligatorie non riconducibile all'attuazione del diritto dell'Unione.
art. 51 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Limita l'applicazione della Carta alle fattispecie nelle quali gli Stati membri attuano il diritto dell'Unione.
art. 8 CEDU
L'obbligo vaccinale costituisce un'ingerenza nella vita privata, ma può essere legittimo se previsto dalla legge, diretto alla tutela della salute pubblica e proporzionato.
art. 52 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
È richiamato nel quadro della censura relativa ai limiti alle restrizioni dei diritti fondamentali.
Massime di principio
- L'obbligo vaccinale previsto per una categoria professionale non è escluso dalla mera assenza dal servizio per malattia, salvo che ricorra una specifica causa di esenzione sanitaria documentata secondo la disciplina applicabile.
- La sospensione dal lavoro per mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, quando è temporanea, priva di effetti disciplinari, accompagnata dalla conservazione del posto e rimovibile mediante l'adempimento dell'obbligo, costituisce una misura funzionale alla tutela della salute collettiva e non una sanzione disciplinare.
- In applicazione del principio di corrispettività, durante la sospensione dal lavoro conseguente all'inadempimento dell'obbligo vaccinale non spettano retribuzione, compensi o emolumenti, poiché manca la prestazione lavorativa e la norma speciale esclude espressamente il trattamento economico.
- La legittimità costituzionale dell'obbligo vaccinale deve essere valutata considerando il bilanciamento tra salute individuale e salute collettiva, il principio di solidarietà, la base scientifica della misura, la sua temporaneità e proporzionalità; il giudice non può sostituire alle valutazioni scientifiche validate mere opinioni contrarie non adeguatamente documentate.
- Un obbligo vaccinale previsto dalla legge può essere compatibile con l'art. 8 CEDU quando persegua la tutela della salute pubblica e dei soggetti vulnerabili, sia fondato su ragioni rilevanti e sufficienti e rispetti il principio di proporzionalità.
- La domanda risarcitoria non può essere accolta se i provvedimenti di sospensione risultano conformi alla disciplina primaria e non è configurabile un'illegittimità dell'attività amministrativa.
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