Cassazione Penale, Sentenza n. 29089/2023 del 05/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la domanda di risarcimento per trattamento inumano e degradante (violazione dell'art. 3 CEDU) per la detenzione subita dal 25/05/2011 al 30/07/2020 presso gli istituti di Saluzzo, Tolmezzo e Novara, in particolare durante la sottoposizione al regime detentivo differenziato ex art. 41-bis. Denunciate carenze quali mancanza di ventilazione e luce, limitazioni alle passeggiate all'aria aperta, fruizione di un'ora d'aria invece di due, carenza di privacy nei servizi igienici, divieto di cottura dei cibi, divieto di passaggio di beni tra detenuti, insufficiente riscaldamento e indisponibilità di acqua calda in cella; il ricorrente ha contestato che il Tribunale si sarebbe limitato al parametro spaziale e non avrebbe valutato compiutamente gli altri elementi lesivi della dignità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché infondato. Ha ricordato che, nei ricorsi per rimedi risarcitori per detenzione inumana o degradante, la cassazione è ammessa solo per violazione di legge (artt. 35-bis, 35-ter ecc. della legge n. 354/1975) e non per contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza avesse compiuto una valutazione complessiva e motivata delle condizioni di detenzione, escludendo molte delle doglianze come meri disagi (es. acqua calda disponibile nelle docce, disponibilità di luce e aria naturale, locali doccia accessibili tutti i giorni) e osservando che altre limitazioni sono connaturate al regime 41-bis o risultano superate da successivi interventi normativi/giurisprudenziali. Il ricorso è quindi privo di specificità rispetto alle argomentazioni del Tribunale. Per questi motivi è stata dichiarata l'inammissibilità e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000,00 (ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e in applicazione della pronuncia della Corte costituzionale n. 186/2000).
Norme richiamate
art. 3 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
Occorre dimostrare un livello di gravità tale da costituire trattamento inumano o degradante; il mero disagio o sofferenze inevitabili della detenzione non sono sufficienti. La valutazione deve considerare la gravità complessiva e la durata delle condizioni denunciate
art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354
art. 41-bis L. 26/07/1975 n. 354
Il regime detentivo differenziato comporta limitazioni specifiche che, pur essendo afflittive, non sono di per sé automaticamente qualificabili come trattamento inumano o degradante; occorre valutare l'effettiva gravità e le condizioni complessive
artt. 35-bis, 35-ter e 69, comma 6, lett. b) legge 26 luglio 1975, n. 354
artt. 35-bis, comma 4-bis; 35-ter; 69, comma 6, lett. b) L. 26/07/1975 n. 354
Nei procedimenti per il risarcimento da trattamenti inumani/degradanti il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per violazione di legge; non è consentito impugnare la motivazione per contraddittorietà o manifesta illogicità
art. 616 codice di procedura penale
Consente l'imposizione delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile, purché non si rilevi colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità (con riferimento alla giurisprudenza costituzionale citata)
Massime di principio
- Per far valere una violazione dell'art. 3 CEDU occorre provare uno stato di sofferenza o afflizione di gravità tale da eccedere la sofferenza inevitabile della detenzione; il semplice disagio non è sufficiente
- Nei casi di regime 41-bis va valutata la totalità delle condizioni (spazio, igiene, accesso all'aria e alla luce, riscaldamento, possibilità di docce, attività trattamentali) e non solo singoli parametri spaziali
- In ricorso per Cassazione contro decisioni su risarcimenti per trattamenti inumani/degradanti, è possibile eccepire solo violazioni di legge (secondo gli artt. richiamati); la mera critica alla valutazione di merito o alla motivazione è inammissibile
- Le doglianze non sollevate nei precedenti gradi di giudizio possono essere dichiarate inammissibili; è quindi essenziale proporre e documentare tempestivamente tutte le circostanze rilevanti nei gradi inferiori
- Per ottenere l'accoglimento è necessaria specificità probatoria e argomentativa: indicare fatti concreti, elementi oggettivi e la loro durata per dimostrare il carattere degradante o inumano, evitando contestazioni generiche
- Le misure inerenti al regime differenziato possono essere compatibili con l'art. 3 se non si sommano a condizioni che in concreto determinano una perdita della dignità personale
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