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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21471/2022 del 01/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che confermava la condanna per furto aggravato (art. 625 n.7 c.p.) dello stendibiancheria asportato da esposizione esterna. Il ricorrente deduceva (i) che la circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede non potesse operare perché la merce era soggetta a sorveglianza video costante; (ii) che l'esposizione sul marciapiede era dovuta a necessità/consuetudine e non ne determinava la destinazione alla pubblica fede; (iii) che la Corte territoriale avrebbe trascurato la remissione della querela da parte della persona offesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i profili principali: la semplice presenza di un impianto di videosorveglianza non esclude l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede salvo prova che il sistema fosse gestito da un operatore in grado di impedire immediatamente la sottrazione; l'esposizione esterna della merce è stata valutata coerente con l'uso commerciale e quindi esposta alla pubblica fede; la remissione della querela è irrilevante trattandosi di reato procedibile d'ufficio. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 625 c.p., comma primo, n. 7

    L'aggravante per la 'esposizione della cosa alla pubblica fede' si applica quando il bene è posto in modo accessibile e visibile al pubblico. La presenza di un sistema di videosorveglianza non è di per sé idonea a escludere l'aggravante, salvo che non emerga con precisione che la videosorveglianza era effettivamente 'attiva' tramite un operatore in grado di impedire tempestivamente la sottrazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede le conseguenze per il ricorso inammissibile, con la possibilità di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma alla Cassa delle Ammende; applicata per sanzionare l'inammissibilità del ricorso.

  • Giurisprudenza (Cass. Sez. 5, sent. n. 1509/2020)

    Richiamata per il principio consolidato secondo cui la videosorveglianza è un mezzo ausiliario per l'individuazione degli autori del reato e non sostituisce, senza specifiche prove, una sorveglianza efficace idonea a impedire il furto.

Massime di principio

  • La mera presenza di telecamere non esclude automaticamente l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede: occorre provare che la videosorveglianza fosse effettivamente operativa, con personale preposto in grado di intervenire tempestivamente per impedire il furto.
  • La collocazione di merci su espositori esterni o sul marciapiede è, di norma, indizio rilevante di esposizione alla pubblica fede quando rientra nella consuetudine commerciale; tale collocazione rende applicabile l'aggravante salvo prova contraria specifica.
  • La remissione della querela è irrilevante quando si tratta di reati procedibili d'ufficio: la rinuncia della persona offesa non impedisce l'azione penale pubblica.
  • In sede di ricorso per cassazione è necessario indicare con precisione gli elementi di fatto e le specifiche risultanze processuali che si ritengono erroneamente valutate; censure generiche o asserzioni prive di richiamo probatorio sono destinate all'inammissibilità.
  • La declaratoria di inammissibilità può comportare condanne alle spese processuali e al pagamento di somme alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare il rischio sanzionatorio prima di proporre ricorso manifestamente infondato.

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