Sentenza n. 6019/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Piemonte che aveva respinto il ricorso contro gli atti della procedura selettiva per l'ammissione al secondo anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
L'appellante, già in possesso di una laurea di primo livello in Biotecnologie e di una laurea magistrale, era risultata quinta dopo lo scorrimento della graduatoria, prima delle candidate e dei candidati non ammessi. Ha contestato sia la mancata convalida di alcuni esami sostenuti nei precedenti percorsi universitari, confermata anche in sede di riesame, sia il punteggio attribuito a un candidato controinteressato. Nei confronti di quest'ultimo la Commissione, dopo l'approvazione della graduatoria definitiva, aveva eliminato il punteggio relativo a un esame valutato due volte, ma aveva contestualmente rivalutato integralmente tutti gli altri titoli dichiarati, attribuendo un ulteriore punteggio che aveva consentito al candidato di rimanere in posizione utile, sebbene retrocesso dal secondo al terzo posto. L'appellante ha dedotto che la sola rettifica in diminuzione avrebbe collocato il controinteressato alle sue spalle e che la rivalutazione individuale fosse illegittima perché effettuata senza annullamento della graduatoria, senza motivazione rafforzata e senza adeguata partecipazione degli altri candidati. Ha chiesto anche, in via cautelare, l'ammissione con riserva per poter sostenere gli esami nella sessione in corso.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello con sentenza succintamente motivata e ha riformato la sentenza del TAR. Ha ritenuto fondata la censura relativa alla rivalutazione individuale del candidato controinteressato. La Commissione, dopo avere esaurito il proprio compito con l'approvazione della graduatoria finale, non poteva limitarsi a correggere l'errore derivante dalla doppia valutazione di un esame e, nello stesso contesto, rivalutare integralmente tutti gli altri titoli del solo candidato interessato, attribuendogli un punteggio ulteriore idoneo a compensare la rettifica negativa. Tale operazione presentava quantomeno i tratti dell'autotutela e avrebbe richiesto il previo annullamento della graduatoria, una motivazione rafforzata e un'adeguata partecipazione degli altri candidati, anche per verificare se la necessità di rivalutazione riguardasse tutti i partecipanti. In mancanza di tali presupposti, il maggiore punteggio è stato annullato. Ne sono conseguite la retrocessione del controinteressato e la collocazione dell'appellante in posizione utile per l'accesso al corso, con obbligo dell'Università di consentirle l'immediata frequenza. Le ulteriori censure sulla valutazione dei percorsi universitari non sono state esaminate perché assorbite dall'accoglimento della censura principale. L'Università è stata condannata alle spese del doppio grado, liquidate in complessivi 6.000 euro oltre oneri di legge. Il Consiglio di Stato ha inoltre precisato che l'Università, ferma la graduatoria risultante dalla decisione, può eventualmente agire in autotutela per rimediare alla propria inadeguata attività valutativa, anche valutando l'ammissione in soprannumero del candidato rimasto escluso.
Norme richiamate
artt. 38 e 60 c.p.a.
Sentenza ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
La causa è stata definita in camera di consiglio con sentenza succintamente motivata, dopo che le parti sono state informate della possibilità di decisione immediata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
La disposizione è stata richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti interessate.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è stata richiamata, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità delle parti mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando una commissione di una procedura selettiva, dopo l'approvazione della graduatoria finale, corregge in diminuzione il punteggio di un candidato per eliminare una duplicazione valutativa e, contestualmente, rivaluta integralmente gli altri titoli del solo candidato interessato attribuendogli un punteggio aggiuntivo, l'operazione presenta quantomeno i caratteri dell'autotutela.
- La rivalutazione individuale postuma di un candidato, idonea a compensare la rettifica negativa del punteggio e a conservarne la posizione utile, richiede il previo annullamento della graduatoria precedente, una motivazione rafforzata e un'adeguata partecipazione degli altri candidati interessati.
- La correzione di un errore di punteggio è legittima nei limiti della rettifica dell'errore; non può trasformarsi, senza riapertura trasparente e imparziale della valutazione, in una nuova valutazione favorevole riservata a un solo candidato.
- L'annullamento del punteggio aggiuntivo illegittimamente attribuito a un candidato comporta la sua retrocessione e, ove ciò determini il superamento della soglia di ammissione, la collocazione dell'altro candidato in posizione utile e il conseguente obbligo dell'amministrazione di consentirne la frequenza.
- Anche dopo l'annullamento giurisdizionale di una graduatoria nella parte concernente una rivalutazione illegittima, l'amministrazione può eventualmente esercitare l'autotutela per rimediare a una propria inadeguata attività valutativa, nel rispetto degli effetti conformativi della decisione e della posizione della graduatoria cristallizzata.
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