Sentenza del 22/09/2016 n. 1096 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Imposta di registro - Liquidazione e riscossione - Imposte agevolate - Prescrizione e decadenza - Art. 76 DPR n. 131/1986 - Art. 7, quinto comma, Legge n. 604/1954
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il termine applicabile al recupero dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria ordinarie, dovute a seguito della decadenza da un regime agevolato. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che l'Amministrazione fosse soggetta al termine decadenziale triennale previsto dall'art. 76 del DPR n. 131/1986. La ricostruzione indicata distingue invece tale termine, entro il quale deve essere effettuata la liquidazione dell'imposta complementare, dal termine prescrizionale ventennale previsto dall'art. 7, quinto comma, della legge n. 604/1954 per il recupero delle imposte ordinarie conseguenti alla decadenza dalle agevolazioni.
La decisione
La tesi affermata è che il termine triennale di cui all'art. 76 del DPR n. 131/1986 opera a pena di decadenza per la liquidazione dell'imposta complementare e della connessa imposta ipotecaria. Una volta che la liquidazione sia stata effettuata tempestivamente entro tale termine, il credito tributario si considera cristallizzato e l'Amministrazione può procedere al recupero delle imposte ordinarie entro il termine prescrizionale di venti anni decorrente dalla registrazione dell'atto, secondo l'art. 7, quinto comma, della legge n. 604/1954. Ne deriva il riconoscimento della validità della distinzione tra fase di liquidazione, soggetta a decadenza, e fase di riscossione di un credito ormai definito, soggetta a prescrizione.
Norme richiamate
Art. 76 del DPR n. 131/1986 (Testo unico dell'imposta di registro)
Prevede il termine triennale, stabilito a pena di decadenza, entro il quale deve essere effettuata la liquidazione dell'imposta complementare di registro e della connessa imposta ipotecaria.
Art. 7, quinto comma, della legge n. 604/1954
Stabilisce il termine prescrizionale ventennale per il recupero delle imposte dovute in misura ordinaria quando il contribuente decade dalle agevolazioni fiscali. Il termine decorre dalla data di registrazione dell'atto.
Principio generale della prescrizione dei crediti tributari
I crediti tributari già definitivamente accertati, ad esempio per mancata impugnazione o per conclusione definitiva del processo, sono ordinariamente soggetti alla prescrizione decennale, salvo termini speciali più lunghi, come quello ventennale previsto dalla legge n. 604/1954.
Massime di principio
- Occorre distinguere sempre tra il termine di decadenza entro cui l'Amministrazione deve liquidare o accertare l'imposta e il successivo termine di prescrizione entro cui può riscuotere un credito tributario già definitivamente determinato.
- Il termine ventennale non sostituisce il termine triennale: può operare soltanto se la liquidazione dell'imposta è stata effettuata tempestivamente entro il termine decadenziale previsto dalla legge.
- La decadenza da un'agevolazione fiscale può rendere dovute le imposte ordinarie, ma l'Amministrazione deve prima formalizzare correttamente la maggiore pretesa entro i termini di legge.
- Per verificare la legittimità della pretesa occorre individuare la data di registrazione dell'atto, la data della liquidazione o dell'avviso e stabilire se l'atto impositivo sia divenuto definitivo.
- Una volta consolidato il credito, la riscossione segue il termine prescrizionale applicabile; tuttavia, eventuali atti validi di riscossione o interruzione possono incidere sul decorso della prescrizione.
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