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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05721/2024 del 04/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per II.DD., IVA e accessori relativi all'anno 2009, fondato su operazioni ritenute inesistenti e su costi per sponsorizzazioni ritenuti non inerenti. Il contribuente aveva impugnato l'atto davanti al giudice tributario deducendo, tra l'altro, la nullità dell'avviso per vizio di sottoscrizione, per asserita mancanza di valida delega di firma del funzionario che lo aveva sottoscritto. La commissione provinciale aveva accolto il ricorso per ragioni di merito, senza decidere sulla questione preliminare; la commissione regionale, invece, aveva accolto l'appello dell'Agenzia e rigettato quello incidentale del contribuente. Nel ricorso per cassazione il contribuente deduce due censure ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: con la prima lamenta la violazione dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 2699, 2700 e 2729 c.c., perché la CTR avrebbe attribuito fede privilegiata alla mera indicazione, nell'avviso, dell'esistenza di una delega di firma; con la seconda lamenta la violazione dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., perché la CTR non avrebbe verificato la validità della delega e quindi la validità della sottoscrizione dell'atto impositivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi. Ha chiarito che l'avviso di accertamento tributario è un atto amministrativo dotato di efficacia dichiarativa, ma non certificativa; di conseguenza, la sola menzione nell'atto dell'esistenza di una delega di firma non è assistita da fede privilegiata e non può valere, di per sé, a superare la contestazione del contribuente. Ha inoltre ribadito che, ai sensi dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973, gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell'ufficio o da un funzionario validamente delegato di carriera direttiva, sicché occorre accertare in giudizio l'esistenza e la validità della delega, verifica che nella sentenza impugnata non risultava compiutamente svolta. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    L'avviso di accertamento in rettifica e quello d'ufficio devono essere sottoscritti, a pena di nullità, dal capo dell'ufficio o da un funzionario validamente delegato; la validità della delega va verificata in giudizio se contestata.

  • art. 2697 c.c.

    Chi deduce la validità della sottoscrizione mediante delega deve fornire la prova dei relativi presupposti quando la delega sia contestata dalla controparte.

  • art. 2699 c.c.

    La Corte esclude che l'avviso di accertamento sia un atto con fede privilegiata o certificativa in senso proprio.

  • art. 2700 c.c.

    La fede privilegiata riguarda gli atti e i fatti certificati dal pubblico ufficiale nei limiti di legge, ma non si estende all'avviso di accertamento quale atto impositivo.

  • art. 2729 c.c.

    La norma è evocata nel quadro della censura sulla prova della delega, ma la Corte pone il decisivo accento sulla necessità di verificare in concreto l'esistenza e la validità della delega stessa.

  • art. 221 c.p.c.

    La querela di falso non è il mezzo corretto per impugnare il contenuto dell'avviso di accertamento tributario.

  • art. 18 d.lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992

    L'avviso di accertamento va impugnato dal destinatario davanti al giudice tributario entro il termine di 60 giorni, non con querela di falso davanti al giudice ordinario.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Entrambi i motivi sono stati dedotti come violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    La resistente si è costituita al solo fine di partecipare all'eventuale udienza di discussione.

Massime di principio

  • L'avviso di accertamento tributario è un atto amministrativo impositivo con efficacia dichiarativa dell'obbligazione tributaria, ma non ha efficacia certificativa né gode, per il solo contenuto, di fede privilegiata.
  • La contestazione della legittimazione del sottoscrittore dell'avviso impone al giudice di verificare l'effettiva esistenza e validità della delega di firma; la mera indicazione dell'avvenuta delega nell'atto non basta, da sola, a dimostrarla.
  • La mancanza o invalidità della sottoscrizione da parte del capo dell'ufficio o di un funzionario validamente delegato comporta la nullità dell'avviso di accertamento ai sensi dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973.
  • Il contenuto dell'avviso di accertamento tributario non si impugna mediante querela di falso, ma con il ricorso al giudice tributario nei termini di legge.
  • Quando la validità della delega è specificamente contestata, l'amministrazione deve fornire la prova della fonte del potere di firma e il giudice deve motivare sul relativo accertamento.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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