Sentenza n. 462/2026 - Genova, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Savona, sez. lav., 20.5.2025, n. 163, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Savona, sez. lavoro, n. 163 del 20 maggio 2025, relativa alla carta del docente e al pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (docente e difensore distrattario)
Prevale il privato
La controversia
La docente e il difensore antistatario hanno agito congiuntamente per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Savona, passata in giudicato. Il titolo giudiziale aveva imposto al Ministero di attribuire alla docente la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 1.000 euro oltre rivalutazione monetaria o interessi legali, nonché di rifondere le spese del giudizio, distratte in favore dell’avvocato antistatario. Dopo la notificazione del titolo presso la sede reale dell’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, il Ministero si è costituito senza contestare e senza dimostrare l’avvenuto adempimento. La docente ha quindi chiesto l’attivazione della carta e l’accredito dell’importo dovuto; l’avvocato ha chiesto il pagamento diretto delle spese processuali, quale titolare del credito derivante dalla distrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha ritenuto decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. In assenza di contestazioni e di prova dell’adempimento da parte del Ministero, ha considerato non eseguite le obbligazioni risultanti dal giudicato, anche alla luce dell’art. 2697 c.c. Ha riconosciuto la legittimazione autonoma ed esclusiva dell’avvocato cui le spese erano state distratte, in quanto titolare di un rapporto autonomo rispetto a quello tra le parti del giudizio presupposto. Ha ordinato al Ministero, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza, di rilasciare la carta del docente alla ricorrente e accreditarvi 1.000 euro con i relativi accessori, nonché di corrispondere al difensore 21,50 euro per esborsi e 258 euro per onorari, oltre spese forfettarie del 15%, CPA e IVA se dovuta. Per l’eventuale perdurante inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale ministeriale, con termine di 30 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 500 euro oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato e di adottare misure sostitutive, inclusa la nomina di un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione delle pronunce esecutive nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha constatato il decorso prima della proposizione dell’azione di ottemperanza.
art. 2697 c.c.
pone a carico di chi eccepisce l’adempimento l’onere di provarlo; il Ministero, costituito ma non contestante, non ha dimostrato l’esecuzione delle obbligazioni contenute nel titolo.
art. 93 c.p.c.
La distrazione delle spese in favore del difensore determina, secondo il TAR, la titolarità in capo al difensore di un rapporto autonomo rispetto a quello tra le parti e la sua legittimazione esclusiva a chiedere l’ottemperanza quanto al pagamento delle spese distratte.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una pronuncia di condanna dell’amministrazione, decorso il termine dilatorio previsto dalla legge, il giudice può ordinare il compimento degli atti giuridici e materiali necessari per l’integrale esecuzione del giudicato, fissando un termine e individuando puntualmente le prestazioni dovute.
- L’amministrazione che deduca, anche implicitamente, l’avvenuto adempimento del giudicato deve fornire la relativa prova; in mancanza, e in assenza di contestazioni specifiche, l’azione di ottemperanza è fondata quando il creditore dimostri l’esistenza di un titolo esecutivo non eseguito.
- La distrazione delle spese processuali in favore del difensore attribuisce a quest’ultimo un rapporto autonomo rispetto a quello tra le parti del giudizio presupposto e lo legittima ad agire in via esclusiva per l’ottemperanza della pronuncia nella parte concernente il pagamento delle spese distratte.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento, assegnandogli un termine per l’esercizio dei poteri sostitutivi.
- Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza; nella loro liquidazione può essere considerata la natura seriale della controversia e l’assimilazione del giudizio alle procedure esecutive.
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