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Ordinanza

Ordinanza n. 209/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, a) del verbale di gara n.-OMISSIS-, comunicato il 1 dicembre 2025, relativo alla gara avente ad oggetto “Appalto integrato per la progettazione esecutiva, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione nonché esecuzione dei lavori di adeguamento antincendio ai sensi del DM 25 agosto 2022 dei Complessi e/o Edifici Universitari suddiviso in n. 5 lotti” Lotto 3 CIG: -OMISSIS-; Lotto 4 CIG: -OMISSIS-, con il quale la commissione ha disposto l’esclusione della soc. -OMISSIS- dalla gara ai sensi dell’art. 95 comma 1 lettera b), dell’art. 95 comma 1 lettera e) e art. 98 comma 3 lettera b) del D.Lgs. 36/2023; b) della nota prot.-OMISSIS- con la quale è stata comunicata l’esclusione ai sensi dell’art. 90 comma 1) lettera d) del Codice; c) dell’aggiudicazione della gara ad altro operatore economico ove intervenuta; d) di ogni altro atto presupposto e/o connesso ancorché non conosciuto;

Giustizia amministrativa202600042

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla gara per appalto integrato relativa a lavori di adeguamento antincendio, nonché eventuale successiva aggiudicazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il verbale di gara con cui la commissione ne ha disposto l’esclusione, unitamente alla comunicazione dell’esclusione e all’eventuale aggiudicazione ad altro operatore economico. L’esclusione è stata adottata ai sensi degli artt. 95, comma 1, lettere b) ed e), e 98, comma 3, lettera b), del d.lgs. 36/2023. In sede cautelare la ricorrente ha chiesto la sospensione dell’efficacia degli atti, contestando implicitamente la legittimità dell’esclusione. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che l’esclusione è dipesa dall’accertamento di un rapporto di parentela di terzo grado, non dichiarato, tra il legale rappresentante della società e un ingegnere in servizio presso l’Ufficio Tecnico Servizi Ingegneria Architettura dell’Università, il quale aveva svolto, per il lotto controverso, l’incarico di capo-progettista e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione. La questione cautelare ha riguardato quindi la rilevanza del rapporto di parentela non dichiarato ai fini del conflitto di interessi nella procedura di appalto integrato.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insussistenza del fumus boni iuris. Ha ritenuto, a una sommaria delibazione propria della fase cautelare, che la stazione appaltante avesse fatto buon governo dei principi in materia di conflitto di interessi e che fosse legittima l’esclusione della società, prima graduata, dopo l’accertamento del rapporto di parentela di terzo grado non dichiarato tra il suo legale rappresentante e il tecnico dell’Università coinvolto nella progettazione e nel coordinamento della sicurezza. Non è stata svolta una decisione definitiva sulla domanda di annullamento, la cui trattazione di merito è stata fissata per il 15 aprile 2026. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha esaminato e respinto l’istanza di sospensione.

  • art. 95, comma 1, lettera b), d.lgs. 36/2023

    Richiamato quale fondamento normativo dell’esclusione dalla procedura di gara.

  • art. 95, comma 1, lettera e), d.lgs. 36/2023

    Richiamato quale ulteriore fondamento normativo dell’esclusione dalla procedura di gara.

  • art. 98, comma 3, lettera b), d.lgs. 36/2023

    Richiamato quale fondamento normativo dell’esclusione, in relazione alla vicenda concernente il conflitto di interessi.

  • art. 90, comma 1, lettera d), d.lgs. 36/2023

    Richiamato per la comunicazione dell’esclusione alla società concorrente.

Massime di principio

  • In una procedura di appalto integrato, l’accertamento di un rapporto di parentela di terzo grado non dichiarato tra il legale rappresentante di un concorrente e il tecnico della stazione appaltante incaricato della progettazione e del coordinamento della sicurezza può giustificare l’esclusione del concorrente per conflitto di interessi, quando la stazione appaltante abbia verificato concretamente il rapporto e il coinvolgimento del tecnico nella procedura.
  • Nella fase cautelare, la sospensione degli atti di gara deve essere negata quando, a una sommaria delibazione, risulti plausibile la legittimità dell’esclusione disposta dalla stazione appaltante in applicazione dei principi sul conflitto di interessi.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusione
RamiContratti pubblici
SottomaterieCause di esclusione
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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