Sentenza del 01/07/2020 n. 13393 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR di Bologna che aveva respinto l'appello avverso le pronunce della CTP di Modena: il contenzioso riguarda avvisi di accertamento ICI per gli anni 2007/2008 relativi al compossesso con la sorella di un'area fabbricabile e di un terreno agricolo (per i quali la contribuente aveva già assolto l'imposta corrispondente) e per altre 7 unità immobiliari non dichiarate. La controversia verte su: (a) presunta mancata specificità dell'appello; (b) correttezza della motivazione della CTR circa la non configurabilità della ruralità dei beni e l'irrilevanza - ai fini dell'imposizione - della qualificazione catastale diversa da quella rurale; (c) omissione di esame di elementi decisivi relativi al possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi per le agevolazioni (in particolare la qualificazione della società agricola e la prevalenza del reddito agricolo); (d) omissione di pronuncia su questioni rilevanti come la tassazione dei terreni, la notifica della variazione catastale e l'eventuale incertezza normativa ai fini dell'esclusione delle sanzioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi, secondo e quarto motivi e ha accolto il terzo motivo di ricorso, cassando la sentenza della CTR di Bologna e rinviando la causa alla CTR in diversa composizione. La Cassazione ha ritenuto corretta la giurisprudenza che attribuisce rilievo decisivo alla classificazione catastale per il riconoscimento della ruralità: se un immobile è iscritto catastalmente come rurale l'esenzione opera; se è iscritto in categoria non rurale, grava sul contribuente l'onere di impugnare il classamento. Tuttavia, alla luce delle norme e della giurisprudenza sul regime delle società agricole, la Corte ha ritenuto necessario che la CTR accerti in diversa composizione se la contribuente, tramite la società semplice di cui è parte, sia proprietaria e coltivatrice diretta e se i soci siano coltivatori diretti; nonché se almeno un socio ricavi dall'attività agricola almeno il 50% del proprio reddito. La CTR dovrà anche decidere sulle spese della fase. In sintesi: parziale accoglimento del ricorso con rinvio per ulteriore istruttoria e decisione.
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica n. 557 del 1993, articolo 9
Definisce i requisiti per la ruralità dei fabbricati e i presupposti per il riconoscimento dell'esenzione; la Corte richiama la necessità di dimostrare i requisiti soggettivi e oggettivi per fruire delle agevolazioni.
Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, articolo 9
Prevede il regime agevolativo per gli immobili rurali; la Corte conferma che la ruralità è presupposto dell'agevolazione e che la classificazione catastale ha rilievo decisivo.
Decreto Legge 30 dicembre 2008, n. 207, articolo 23, comma 1-bis
Norma sopravvenuta che esclude talune unità immobiliari accatastate come rurali dalla nozione di 'fabbricato' ai fini tributari; rafforza l'importanza dell'accatastamento.
Articolo 132 c.p.c.
Citato in relazione ai requisiti della motivazione e al principio di specificità dell'appello; la Corte ricorda che la specificità non richiede formalismi stringenti purché siano indicate le doglianze consentendo l'individuazione delle ragioni.
Articolo 360 c.p.c., n. 3 e n. 5
Fondamentali per il sindacato di legittimità: n.3 (violazione di legge) è invocato relativamente a DPR 557/1993; n.5 (omesso esame di fatto decisivo) è stato applicato secondo la nuova formulazione per valutare se il giudice d'appello abbia omesso di esaminare fatti decisivi già dibattuti.
Decreto Legislativo n. 228 del 2001 e Decreto Legislativo n. 99 del 2004
Rilevati per l'evoluzione del requisito soggettivo delle agevolazioni: introducono criteri che possono consentire a forme societarie agricole di avvalersi delle agevolazioni se vengono soddisfatti specifici requisiti statutari e di partecipazione dei soci.
Regolamento (CE) n. 1257/1999, articolo 5
Richiamato a supporto dell'interpretazione circa requisiti professionali dei soggetti che svolgono attività agricola, in connessione con la normativa nazionale sulla qualifica di imprenditore agricolo.
Legge n. 289 del 2002, articolo 31, comma 20
Citate in relazione alla tempistica della comunicazione della variazione catastale; la ricorrente lamentava irregolarità nella notifica della variazione.
Decreti legge e leggi di conversione sopravvenute (es. DL n. 159/2007 art.42-bis conv. L. n.222/2007; DL n.70/2011 conv. L. n.106/2011; DL n.201/2011 conv. L. n.214/2011; DL n.102/2013 conv. L. n.124/2013)
Citate per spiegare l'evoluzione normativa che ha disciplinato la possibilità di variazioni/annotazioni catastali retroattive e le modalità per il riconoscimento della ruralità; tali norme hanno consolidato l'orientamento che attribuisce rilievo fondamentale all'accatastamento.
Massime di principio
- La classificazione catastale ha rilievo decisivo per il riconoscimento della ruralità: se un immobile è accatastato come rurale, l'esenzione opera; se è accatastato in categoria diversa, grava sul contribuente l'onere di impugnare il classamento per ottenere l'esenzione.
- Il giudice non può accertare incidentalmente la ruralità di un fabbricato correttamente accatastato in categoria non rurale salvo il caso di assenza di accatastamento: in presenza di classamento, il sindacato è limitato e il contribuente deve fornire la prova dei requisiti.
- Il requisito del volume d'affari agricolo (maggiore del 50% del reddito complessivo) si riferisce al soggetto che conduce il fondo; pertanto, occorre dimostrare quale soggetto materialmente conduce e il relativo rendimento agricolo.
- Le società agricole possono, in determinate condizioni (oggetto sociale, qualifiche dei soci, impegno temporale e incidenza del reddito), beneficiare delle agevolazioni; pertanto, quando il fondo è condotto da una società va valutata la natura e i requisiti della società e dei singoli soci.
- In caso di contestazione dell'accertamento ICI, il contribuente dovrebbe: (a) impugnare tempestivamente l'atto di classamento catastale se ritiene errata la categoria; (b) produrre documentazione che dimostri la sussistenza dei requisiti di ruralità e del requisito reddituale; (c) se la variazione catastale è stata notificata tardivamente, eccepire le violazioni procedurali e valutare la legittimità delle sanzioni alla luce dell'eventuale incertezza normativa.
- Il vizio di motivazione formale (es. mancata specificità dell'appello) non è decisivo se il giudice d'appello esamina comunque nel merito e nega l'appello: il sindacato in cassazione è circoscritto e richiede omesso esame di fatto decisivo per integrare i motivi di cassazione.
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