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Sentenza

Sentenza n. 3864/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza n.773/2025, pubblicata in data 4.12.2025, emessa dal Tribunale di Pavia – Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202601494

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Pavia che aveva riconosciuto 1.000,00 euro per la carta del docente relativa agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito all'obbligo nascente dalla sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva condannato l'Amministrazione a riconoscere la carta del docente per l'importo annuo di 500,00 euro per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi 1.000,00 euro. La sentenza era stata notificata al Ministero il 5 dicembre 2025. La ricorrente ha quindi lamentato la mancata esecuzione del giudicato e chiesto l'adozione delle misure necessarie all'adempimento. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dedotto né documentato l'avvenuto pagamento. Il ricorso è stato ritenuto procedibile, essendo decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo comprovata dalla documentazione la spettanza degli importi riconosciuti dalla sentenza passata in giudicato e rilevando che il Ministero non aveva allegato l'adempimento. Ha dichiarato l'inottemperanza dell'Amministrazione e le ha ordinato di accreditare alla ricorrente, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, gli importi dovuti, detraendo eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, precisando che il commissario sarebbe stato investito direttamente dalla creditrice mediante apposita istanza dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e avrebbe dovuto provvedere entro i successivi 60 giorni alla determinazione definitiva della somma residua e agli atti necessari all'esecuzione. Il TAR ha escluso il diritto del commissario a compensi, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 800,00 euro oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore antistatario, nonché all'onere del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza al giudicato e di impartire le misure necessarie per l'esecuzione, inclusa la nomina del commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il ricorso per ottemperanza nei confronti di un'amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, senza che sia intervenuto l'adempimento.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza è procedibile nei confronti di una pubblica amministrazione quando, dopo la notificazione della sentenza, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, senza che il giudicato sia stato eseguito.
  • In presenza di una sentenza passata in giudicato che riconosce un credito determinato e dell'assenza di prova dell'adempimento da parte dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'inottemperanza e ordinare il pagamento, detraendo gli eventuali versamenti già effettuati.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, subordinandone l'intervento alla persistente inerzia dell'amministrazione e a un'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato.
  • Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già istituzionalmente preposto alla gestione della spesa pubblica e rientrano nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto alcun compenso per l'attività di commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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