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Ordinanza

Ordinanza n. 466/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell’Ordinanza di demolizione n. 27/2025 adottata dal Comune di Sessa Aurunca;

Giustizia amministrativa202600470

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione n. 27/2025 relativa a opere edilizie comportanti una durevole trasformazione edilizia e urbanistica del territorio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Tre privati hanno impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, l'ordinanza di demolizione adottata dal Comune di Sessa Aurunca. Il provvedimento riguarda opere idonee a determinare una durevole trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, realizzate in area sottoposta a vincolo. Il TAR dà atto anche della pendenza di una procedura RESA 204/1998. Le censure dedotte contestavano la legittimità dell'ordine di demolizione, sostenendo in particolare la risalenza delle opere a un periodo anteriore all'introduzione della legge n. 765/1967; tale anteriorità non è stata ritenuta sufficientemente dimostrata.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insussistenza, a un primo sommario esame, dei presupposti di cui all'art. 55 c.p.a. Ha ritenuto che, trattandosi di opere idonee a produrre una durevole trasformazione edilizia e urbanistica in zona vincolata, l'ordine di demolizione costituisca atto dovuto. Il provvedimento è stato giudicato immune dalle censure dedotte, poiché non risultava adeguatamente provata la realizzazione delle opere in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 765/1967. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico dei ricorrenti e liquidate in euro 1.500, oltre accessori di legge, in favore del Comune.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare è stata negata perché non sono stati ravvisati, nel sommario esame proprio della fase cautelare, i relativi presupposti.

  • legge n. 765/1967

    La non sufficiente dimostrazione dell'anteriorità delle opere rispetto all'introduzione della legge è stata valorizzata contro la fondatezza delle censure proposte.

Massime di principio

  • In presenza di opere edilizie idonee a determinare una durevole trasformazione edilizia e urbanistica del territorio in area sottoposta a vincolo, l'ordine di demolizione è qualificabile come atto dovuto, ove non siano dimostrati elementi idonei a escluderne l'abusività.
  • Nella fase cautelare, la mancata dimostrazione sufficientemente attendibile della realizzazione delle opere in epoca anteriore alla disciplina urbanistica rilevante impedisce di ritenere sussistente il fumus boni iuris delle censure contro l'ordine di demolizione.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioni
RamiEdilizia
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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