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Risoluzione

Risoluzione n. 339 del 1/08/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione esamina la territorialità IVA di un contratto tra CONI/Coni Servizi e la società americana ALFA: la concessione dei diritti sui marchi CONI e le controprestazioni di ALFA sono trattate come operazioni permutative autonome. La tassazione dipende, per ciascuna prestazione, dal luogo di effettivo utilizzo e, per i servizi resi da ALFA, dalla loro qualificazione come prestazioni generiche o specifiche ai sensi dell’art. 7 del DPR 633/1972.

IVA su contratto permutativo per licenza marchi CONI e servizi ALFA

IVA e contratto permutativo per l’utilizzo dei marchi CONI

La risoluzione n. 339/E del 1 agosto 2008 affronta il trattamento IVA di un contratto triennale stipulato da Coni Servizi S.p.a., in nome e per conto del CONI, con la società americana ALFA Inc. Il documento chiarisce che il rapporto prevede prestazioni reciproche di natura economica e che, pertanto, occorre verificare separatamente la territorialità IVA di ciascuna operazione.

Fatti e contenuto del contratto

Il CONI ha affidato a Coni Servizi l’incarico di valorizzare e gestire i propri marchi attraverso un piano di marketing internazionale, anche con il supporto di consulenti esterni. In tale contesto, Coni Servizi ha concesso ad ALFA, in esclusiva, il diritto di utilizzare i marchi commerciali CONI denominativi e figurativi, mentre ALFA si è impegnata a svolgere una serie di servizi finalizzati a rafforzare la visibilità mondiale del brand CONI.

I servizi previsti dall’articolo 2 del contratto sono stati descritti in quattro progetti:

  • Progetti integrati: predisposizione e gestione del piano marketing e di attività di comunicazione integrata, inclusi prodotti video e progetti editoriali.
  • Progetto Casa Italia: ideazione di una struttura da utilizzare in occasione di eventi sportivi, con spazi destinati a funzioni diverse e con finalità di promozione dell’immagine del CONI e del made in Italy.
  • Progetto Partner: individuazione di soggetti idonei a svolgere funzioni di sponsorizzazione, con contratti stipulati da ALFA previo assenso del CONI.
  • Progetto marchi CONI: valorizzazione dei marchi tramite merchandising e licensing, con cataloghi, studi di mercato e monitoraggio dei risultati.

Il contratto prevede, per la concessione della licenza d’uso dei marchi, un corrispettivo minimo garantito oltre a una quota aggiuntiva in caso di superamento di una soglia di ricavi.

Quesito presentato

L’istante chiede se la prestazione consistente nella concessione del diritto di utilizzazione dei marchi commerciali sia territorialmente rilevante ai fini IVA.

Posizione dell’istante

Secondo la tesi prospettata dal contribuente, la concessione dei diritti di utilizzazione dei marchi non dovrebbe essere soggetta a IVA in base all’articolo 7, quarto comma, lettera f), del DPR n. 633 del 1972, perché resa a un soggetto extracomunitario e perché l’utilizzo dei diritti non sarebbe realizzato in Italia. Non viene invece proposta una soluzione per le prestazioni rese da ALFA in cambio della concessione dei diritti.

Qualificazione del contratto come operazione permutativa

L’Agenzia rileva che il contratto prevede prestazioni reciproche a contenuto economico: da un lato il CONI trasferisce l’uso esclusivo dei marchi, ricevendo parte del corrispettivo in denaro e parte in beni e servizi; dall’altro ALFA esegue varie controprestazioni.

Il rapporto viene quindi qualificato come operazione permutativa, ai sensi dell’articolo 11 del DPR n. 633 del 1972. Ne consegue che le prestazioni devono essere considerate autonome e indipendenti agli effetti IVA e che, per ciascuna, va verificato il requisito della territorialità.

Territorialità della concessione dei marchi

La concessione dei diritti di sfruttamento dei marchi aziendali costituisce prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 3, secondo comma, n. 2, del DPR n. 633 del 1972. Poiché è resa nei confronti di un soggetto extracomunitario, rientra nella previsione dell’articolo 7, quarto comma, lettera f), secondo cui la prestazione si considera effettuata nel territorio dello Stato quando è ivi utilizzata.

Per stabilire se la prestazione sia imponibile in Italia occorre quindi individuare il luogo in cui avviene l’effettivo uso e sfruttamento dei diritti acquisiti da ALFA. L’Agenzia osserva che, nel caso concreto, lo sfruttamento economico si realizza mediante sub-licenze concesse ad operatori di tutto il mondo, che possono utilizzare i marchi e le immagini degli atleti per fini commerciali, pubblicitari e promozionali.

Criterio del luogo di utilizzo e conseguenze IVA

La risoluzione afferma che la determinazione del luogo di utilizzo delle prestazioni e dei diritti di sfruttamento economico va valutata caso per caso sulla base dei fatti concreti, non pienamente accertabili in sede di interpello.

In via generale:

  • se la prestazione resa da un operatore nazionale a un soggetto extracomunitario non è utilizzata in Italia, non rientra nell’ambito IVA per mancanza del presupposto territoriale;
  • negli altri casi, l’operazione è soggetta a imposta ai sensi dell’articolo 7, quarto comma, lettera f);
  • se la prestazione è complessa e non scindibile ed è utilizzata sia in Italia sia all’estero, l’intero corrispettivo deve essere assoggettato a IVA, non essendo possibile separare la quota parte utilizzata in Italia.

In tale ipotesi, il committente extracomunitario può recuperare l’IVA assolta mediante nomina di un rappresentante fiscale ai sensi dell’articolo 17, secondo comma, del DPR n. 633 del 1972.

Trattamento dei servizi resi da ALFA al CONI

Per le prestazioni rese da ALFA al CONI in base all’articolo 2 del contratto, la Direzione chiarisce che occorre valutarle singolarmente per stabilire se si tratti di:

  • prestazioni generiche, disciplinate dalla regola generale dell’articolo 7, terzo comma, del DPR n. 633 del 1972;
  • prestazioni specifiche rientranti nel quarto comma dell’articolo 7, in particolare pubblicitarie o di consulenza.

Se le prestazioni sono generiche, rese da un soggetto non residente senza stabile organizzazione in Italia, non si considerano effettuate nel territorio dello Stato.

Se invece rientrano tra le prestazioni specifiche elencate dal quarto comma, esse si considerano effettuate in Italia quando rese a soggetti residenti che non hanno stabilito il domicilio all’estero, salvo che siano utilizzate fuori dalla Comunità economica europea.

Prestazioni intellettuali, pubblicitarie e diritti immateriali

La risoluzione osserva che, in base alla fattispecie prospettata, i servizi di ALFA appaiono riconducibili a prestazioni a contenuto intellettuale e professionale, quali:

  • prestazioni pubblicitarie,
  • consulenza,
  • cessione, concessione e licenze di diritti immateriali.

Tali prestazioni rientrano nell’articolo 7, quarto comma, lettera d), del DPR n. 633 del 1972 e sono quindi imponibili in Italia, salvo che non siano utilizzate fuori dalla Comunità economica europea.

Obblighi del CONI / Coni Servizi

Se le prestazioni rese da ALFA risultano territorialmente rilevanti in Italia, Coni Servizi deve emettere autofattura ai sensi dell’articolo 17, terzo comma, del DPR n. 633 del 1972.

Per la base imponibile delle prestazioni di natura permutativa, l’importo deve essere determinato secondo il valore normale ai sensi dell’articolo 13, secondo comma, lettera d), del DPR n. 633 del 1972. Nella determinazione del valore normale devono essere considerati anche i corrispettivi in denaro che ALFA si impegna a versare a Coni Servizi in base al contratto.

Conclusione operativa

La risoluzione non fornisce una risposta univoca e astratta di esenzione o imponibilità per l’intero contratto, ma stabilisce che:

  • la concessione dei marchi e i servizi di ALFA vanno trattati come prestazioni autonome in un rapporto permutativo;
  • la territorialità IVA dipende dal luogo di effettivo utilizzo e dalla concreta qualificazione dei servizi;
  • in presenza di utilizzo in Italia, le prestazioni sono imponibili e richiedono autofattura;
  • in presenza di utilizzo esclusivamente extra-UE o fuori Italia, può mancare il presupposto territoriale.

Le Direzioni Regionali sono invitate a vigilare affinché i principi espressi vengano applicati in modo uniforme.

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