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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42064/2022 del 08/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di tentata usura aggravata dall'uso del metodo mafioso e dalla finalità di agevolare la cosca La Rosa. Il ricorrente deduceva: 1) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla sussistenza dei gravi indizi per l'usura tentata, sostenendo che il Tribunale aveva valorizzato quasi esclusivamente le dichiarazioni della persona offesa (deceduta) senza confutare la rappresentazione alternativa della difesa; 2) vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso, contestando che il Tribunale si fosse fondato soltanto sulla precedente condanna per 416-bis (2008-2013), circostanza non sufficiente a provare l'uso del metodo mafioso e la finalità agevolativa; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari e sulla proporzionalità della misura, lamentando l'assenza di valutazione del significativo intervallo temporale e degli elementi difensivi sul presunto distacco dell'indagato dall'organizzazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il motivo relativo alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, ritenendo legittimo che tali dichiarazioni possano, se adeguatamente valutate quanto a credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca, fondare i gravi indizi; pertanto quel profilo del provvedimento è stato confermato. Ha invece accolto il motivo relativo all'aggravante del metodo mafioso, rilevando che l'aggravante ha natura soggettiva e richiede la prova sia della condotta obiettivamente idonea ad agevolare l'associazione mafiosa sia della consapevolezza dell'agente circa la finalità agevolatrice; la sola annotazione della precedente condanna per 416-bis nel periodo 2008-2013 è stata ritenuta motivazione insufficiente. Di conseguenza la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1, cod. pen., e ha rinviato per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro; ha rigettato il ricorso nel resto. Sono stati disposti gli adempimenti di cancelleria previsti.

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente in relazione ai gravi indizi di colpevolezza; la Corte non ha ritenuto sussistente censura sul punto quando il giudice del merito ha compiuto una valutazione penetrante della credibilità della persona offesa

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    La Corte chiarisce che le regole di cui all'art. 192, comma 3, non si applicano alle dichiarazioni della vittima; le dichiarazioni della persona offesa possono da sole fondare la responsabilità se il giudice motiva adeguatamente sulla loro credibilità e attendibilità

  • art. 416-bis, comma 1, cod. pen.

    L'aggravante del metodo mafioso ha natura soggettiva: occorre dimostrare sia una condotta oggettivamente idonea ad agevolare l'associazione mafiosa, sia la consapevolezza dell'agente della finalità agevolatrice; la sola pregressa condanna per 416-bis non è di per sé sufficiente a provare l'aggravante

  • art. 628, comma 3, cod. pen.

    Richiamato nel ragionamento difensivo/giudiziale come norma connessa all'usura; la Corte segnala che una precedente condanna può al più integrare circostanze aggravanti specifiche ma non sostituire la dimostrazione dell'uso del metodo mafioso

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in tema di motivazione sulle esigenze cautelari e proporzionalità; la Corte ha ritenuto assorbito il motivo sul punto dopo aver accolto la censura sull'aggravante mafiosa

  • art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

    Norma di devoluzione della competenza: applicata per il rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio sul profilo annullato

  • art. 94, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    Disposto l'invio alla cancelleria per gli adempimenti formali conseguenti all'annullamento e al rinvio

Massime di principio

  • Le dichiarazioni della persona offesa possono, se ritenute credibili e adeguatamente motivate dal giudice, fondare da sole i gravi indizi richiesti per una misura cautelare; tale valutazione è rimessa al giudice di merito e non è facilmente sindacabile in Cassazione se non per manifeste contraddizioni
  • L'aggravante di cui all'art. 416-bis (uso del metodo mafioso e finalità agevolativa) ha natura soggettiva: per riconoscerla occorre dimostrare sia l'idoneità oggettiva della condotta ad agevolare l'associazione mafiosa sia la consapevolezza dell'agente circa tale finalità; la sola precedente condanna per reati di mafia non basta a provarla
  • Nel giudizio cautelare il Tribunale deve motivare in maniera specifica e sufficiente sull'esistenza delle esigenze cautelari e sulla proporzionalità della misura, tenendo conto anche del tempo trascorso rispetto ai fatti e di eventuali elementi difensivi relativi al distacco dall'organizzazione
  • Se la motivazione sull'aggravante mafiosa è insufficiente la Corte di legittimità può annullare l'ordinanza limitatamente a tale profilo e disporre il rinvio per nuovo esame, senza necessariamente revocare l'intera misura
  • In casi analoghi la difesa utilemente deve richiamare e documentare alternative interpretative dei fatti, provare elementi di distacco o di mancanza di consapevolezza rispetto alla finalità di agevolazione mafiosa, e contestare la insufficienza logico-motivazionale degli elementi posti a base della misura cautelare

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