Cassazione Civile, Ordinanza n. 27156/2021 del 06/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di locazione di un immobile detenuto dal ricorrente, rispetto al quale era stato intimato sfratto per morosità e il successivo giudizio di opposizione era stato rigettato; tale esito era stato confermato in appello e, poi, la Corte d'appello aveva rigettato anche il ricorso per revocazione della propria precedente sentenza. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolandolo in tre motivi. Con il primo e il secondo ha denunciato, in modo estremamente eterogeneo e con una lunga elencazione di norme processuali, costituzionali, civili e speciali, la violazione di numerose disposizioni e la nullità della sentenza e del processo, lamentando in particolare che il dispositivo della decisione non sarebbe stato letto in udienza nel rito locatizio e che la sentenza sarebbe stata sottoscritta dal solo presidente del collegio. Con il terzo motivo ha dedotto omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, richiamando anche la pretesa mancata registrazione del contratto di locazione e ulteriori norme in tema di imposta di registro e locazioni. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi privi di specificità e di autosufficienza, non correlati alla motivazione della sentenza impugnata e formulati in modo assertivo e generico.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il primo motivo era un mero elenco di norme senza spiegazione delle asserite violazioni, nonché privo dell'indicazione del pregiudizio concretamente subito; ha inoltre osservato che la doglianza sulla mancata lettura del dispositivo era smentita dal verbale richiamato nel provvedimento e che la sottoscrizione del solo presidente era conforme all'art. 134 c.p.c. per il caso di dispositivo allegato al verbale. Il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente inammissibile per assoluta mancanza di specificità e di correlazione con la sentenza impugnata. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile sia perché formulato ancora secondo il vecchio testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c., sia perché privo dell'indicazione specifica del vizio motivazionale denunciato e delle circostanze processuali rilevanti ai sensi dell'art. 366, n. 6, c.p.c. Non sono state liquidate spese per mancata attività difensiva degli intimati; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/04/2021
indica la trattazione camerale del ricorso secondo il rito accelerato in Cassazione.
art. 134 c.p.c.
bene è stato sottoscritto solo dal presidente
quando il dispositivo è allegato al verbale e viene letto in udienza, la sottoscrizione del solo presidente è ritenuta sufficiente nel caso concreto.
art. 360 c.p.c.
vizio ai sensi del n. 4 dell'art. 360 c.p.c. ... ex art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c.
i motivi che denunciano nullità o vizio motivazionale devono essere specifici, intelligibili e riferiti al corretto paradigma normativo; il vecchio n. 5 non è più utilizzabile nel modo prospettato dal ricorrente.
art. 360-bis n. 2 c.p.c.
ulteriormente inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 2 c.p.c.
il motivo è inammissibile quando non indica quale concreto pregiudizio processuale sia derivato dalla dedotta nullità.
art. 366 n. 6 c.p.c.
si omette di fornire l'indicazione specifica prescritta dall'art. 366 n. 6 c.p.c.
il ricorso per cassazione deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui la censura si fonda, pena l'inammissibilità.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
in caso di inammissibilità del ricorso va dato atto del presupposto per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 4 L. 431/1998
art. 4 L. 431/98 e successive modifiche
richiamata dal ricorrente in tema di locazione abitativa e registrazione del contratto, senza però che la censura fosse sviluppata in modo specifico.
D.P.R. 131/1986
art. 3, co. 1 ... art. 5 c. 1 Tariffa Parte Prima Allegata ... art. 17, co. 1
norme richiamate dal ricorrente in relazione alla registrazione del contratto di locazione e all'imposta di registro, ma senza specifica correlazione con la decisione impugnata.
Massime di principio
- In cassazione il ricorso è inammissibile quando le censure si risolvono in un elenco indifferenziato di norme senza una puntuale illustrazione di come e perché la decisione impugnata le abbia violate.
- La specificità del motivo richiede la chiara correlazione tra singola doglianza e passaggio motivazionale della sentenza impugnata; l'assenza di tale correlazione comporta inammissibilità.
- Chi deduce la nullità di un atto o della sentenza deve indicare il concreto pregiudizio processuale derivato dal vizio prospettato; la mera denuncia formale non basta.
- Le doglianze relative a verbali, lettura del dispositivo e sottoscrizione della decisione devono essere supportate da puntuale indicazione e riproduzione degli atti rilevanti, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- Il motivo di ricorso per vizio di motivazione deve essere formulato secondo il corretto paradigma dell'art. 360 c.p.c. vigente e deve individuare con precisione il fatto decisivo e la motivazione effettivamente censurata.
- La mancata indicazione specifica degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda determina inammissibilità ai sensi dell'art. 366, n. 6, c.p.c.
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