Sentenza n. 2352/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sezione staccata di Salerno (Sezione Terza) n. 2806/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania - Salerno che aveva respinto il ricorso contro il diniego comunale di rilascio del permesso di costruire per un edificio residenziale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR con quattro motivi. Con il primo ha dedotto violazione e falsa applicazione della disciplina urbanistico-edilizia comunale e del principio tempus regit actum, sostenendo che il fabbricato realizzato nel 1987 su una particella originaria non avrebbe consumato capacità edificatoria, poiché il Piano di Ricostruzione allora vigente non prevedeva indici di densità edilizia, ma soltanto limiti di altezza e di numero dei piani. Ha inoltre sostenuto che i successivi frazionamenti catastali e gli espropri avrebbero attribuito autonoma consistenza edificatoria alla particella n. 2180, interessata dal nuovo progetto. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell’art. 14 d.lgs. n. 102/2014 e dell’art. 7 RUEC, nonché difetto di istruttoria, difetto di motivazione e mancanza dei presupposti, contestando il computo della volumetria progettata: in particolare, ha sostenuto l’esclusione dal calcolo di vani scala, androni, corridoi e loggiati, oltre al computo dello spessore dei solai. Con il terzo motivo ha censurato la qualificazione come tardiva o irrilevante della produzione del certificato di destinazione urbanistica del 2 ottobre 2023, deducendo difficoltà tecniche nell’acquisizione e chiedendone l’ammissione. Con il quarto motivo ha dedotto violazione degli artt. 21 e seguenti della l. n. 241/1990 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, illogicità, sviamento e contraddittorietà, sostenendo che il secondo diniego del 23 settembre 2019 fosse fondato su ragioni diverse da quelle del precedente diniego del 29 gennaio 2019, annullato in autotutela, e che ciò rivelasse un intento persecutorio dell’amministrazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la decisione di primo grado. Quanto al primo motivo, ha ritenuto legittimo il diniego fondato sull’insufficienza della capacità edificatoria residua. La particella n. 2180, pur costituita mediante successivi frazionamenti, proveniva da un lotto urbanisticamente unitario nel quale era già stato realizzato un fabbricato. Ai fini dell’applicazione degli indici di fabbricabilità fondiaria introdotti dal PUC nel 2013, occorre quindi computare anche la volumetria preesistente, indipendentemente dal fatto che l’edificio fosse stato realizzato nel 1987, in epoca nella quale il Piano di Ricostruzione non prevedeva limiti di densità edilizia, e indipendentemente dai successivi frazionamenti catastali. Diversamente, il frazionamento consentirebbe di eludere gli indici urbanistici e di creare artificiosamente nuova capacità edificatoria. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha ritenuto che, anche ammettendo l’esclusione dei vani scala condominiali o comuni in base all’art. 7, comma 7, RUEC, non fosse giustificata l’esclusione dal calcolo di androni e corridoi di disimpegno, non qualificabili come volumi tecnici. Inoltre, secondo la relazione tecnica comunale, i quattro loggiati non rispettavano i parametri previsti dal RUEC per l’esclusione dal computo. Le contestazioni sui solai sono state ritenute superate e comunque non decisive. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e difetto di interesse, perché l’appellante non aveva indicato quale incidenza concreta il certificato di destinazione urbanistica avrebbe avuto sulla decisione; la circostanza che nel 1987 non esistessero indici di fabbricabilità non mutava la necessità di computare l’edificato originario ai fini degli indici introdotti dal PUC nel 2013. Il quarto motivo è stato respinto: il precedente diniego era estremamente sintetico e il nuovo provvedimento aveva semplicemente esplicitato le ragioni della non assentibilità del progetto. Inoltre, il nuovo diniego era stato preceduto da un dettagliato preavviso di rigetto, rispetto al quale l’interessato aveva potuto presentare controdeduzioni. Escluso quindi l’intento persecutorio e ogni vizio di istruttoria o motivazione. Le spese del grado sono state poste a carico dell’appellante e liquidate in euro 5.000, oltre accessori, in favore del Comune.
Norme richiamate
art. 7 R.U.E.C. del Comune di Grottaminarda
“i vani scala di uso condominiale o comune” non debbano essere computati ai fini del calcolo della S.L.P. e della volumetria
La disposizione consente, nei limiti previsti dal regolamento, di escludere dal computo i vani scala condominiali o comuni, ma non giustifica l’esclusione di androni e corridoi di disimpegno, né di loggiati privi dei requisiti regolamentari.
art. 14 d.lgs. n. 102/2014
La questione relativa allo spessore dei solai è stata ritenuta non decisiva, anche perché il Comune non contestava sostanzialmente il superamento di altezza o volume derivante dai solai.
artt. 21 e seguenti l. n. 241/1990
Il nuovo provvedimento non è illegittimo per il solo fatto di esplicitare ragioni più dettagliate rispetto a un precedente diniego sintetico, soprattutto quando sia stato preceduto da un preavviso di rigetto e il privato abbia potuto controdedurre.
art. 54 c.p.a.
La censura relativa alla produzione tardiva di un documento è inammissibile per difetto di interesse e genericità se il deducente non dimostra l’incidenza concreta del documento sulla decisione.
art. 17 l. n. 765/1967
È richiamato quale fondamento dell’art. 41-quinquies l. n. 1150/1942 e dell’introduzione dei limiti inderogabili di densità edilizia.
d.m. n. 1444/1968
È richiamato quale fonte dell’introduzione nell’ordinamento dei limiti inderogabili di densità edilizia e della configurabilità dell’asservimento tecnico.
Massime di principio
- Quando un lotto urbanisticamente unitario è stato interessato da uno o più interventi edilizi, la volumetria residua deve essere calcolata considerando l’intera area originaria e sottraendo la volumetria già realizzata, anche se l’edificio preesistente è stato costruito in epoca anteriore all’introduzione degli indici di densità edilizia applicabili al nuovo intervento.
- I successivi frazionamenti catastali o le alienazioni parziali non alterano la capacità edificatoria complessiva del lotto originario e non possono essere utilizzati per creare artificiosamente nuova volumetria o eludere gli indici di fabbricabilità fondiaria.
- Quando una disciplina urbanistica successiva introduce indici di fabbricabilità fondiaria, la verifica della capacità edificatoria della porzione rimasta libera deve tenere conto dell’edificato preesistente sull’originario lotto unitario, mediante una valutazione per sottrazione della volumetria già realizzata.
- L’esclusione dal computo della volumetria prevista dal regolamento edilizio per vani scala o altri elementi costruttivi opera nei limiti e alle condizioni espressamente stabiliti dalla disciplina comunale e non si estende automaticamente ad androni, corridoi o loggiati privi dei requisiti regolamentari.
- È inammissibile per genericità e difetto di interesse la censura relativa alla mancata ammissione o alla tardività di un documento quando il ricorrente non dimostri quale concreta incidenza tale documento avrebbe avuto sulla decisione.
- La sostituzione o integrazione di un precedente diniego, particolarmente sintetico, con un nuovo provvedimento più dettagliatamente motivato non implica di per sé sviamento o intento persecutorio, soprattutto se il nuovo atto è preceduto dal preavviso di rigetto e dalla possibilità di presentare osservazioni.
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