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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8083/2020 del 23/04/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato il preavviso di fermo amministrativo relativo a IRPEF dell’anno 2000, deducendo che mancava un valido titolo esecutivo: una delle due cartelle sottese al fermo era stata annullata dalla Commissione tributaria provinciale con sentenza n. 491/62/10 e l’altra non gli era mai stata notificata. La CTP di Roma aveva accolto il ricorso e liquidato € 500,00 per spese. La concessionaria aveva appellato, sostenendo la legittimità del preavviso e la propria carenza di legittimazione passiva, nonché la necessità di integrare il contraddittorio con l’ente impositore. Il contribuente aveva contestato l’appello e proposto appello incidentale per ottenere una maggiore liquidazione delle spese di primo grado, in considerazione della nota spese, e la condanna della concessionaria per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c. La CTR del Lazio, con sentenza n. 138/2013 depositata il 10 giugno 2013, aveva respinto l’appello principale, ma aveva riformato in motivazione la statuizione sulle spese di primo grado, ravvisando ragioni per la compensazione in parte nell’assenza di comunicazione dell’esito favorevole della lite da parte dell’ente impositore; aveva inoltre compensato le spese del secondo grado richiamando la natura “controversa e farraginosa” della controversia e respinto la domanda di responsabilità aggravata. Con sei motivi di ricorso per cassazione, il contribuente ha contestato: 1) la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e della disciplina del contenzioso tributario, perché la CTR aveva modificato le spese di primo grado pur avendo respinto l’appello e aveva confuso i presupposti della condanna con quelli della compensazione; 2) la violazione dell’art. 336 c.p.c., sostenendo che il rigetto dell’appello non consentiva di incidere sulle spese di primo grado in assenza di riforma del merito; 3) la decisione su eccezioni nuove e l’ultrapetizione, poiché la carenza di legittimazione passiva era stata dedotta per la prima volta in appello e la CTR aveva riformato le spese sulla base di ragioni diverse da quelle prospettate; 4) l’omessa pronuncia sull’appello incidentale relativo alla congruità delle spese liquidate in primo grado, avendo la CTR esaminato invece la domanda ex art. 96 c.p.c.; 5) l’insufficiente motivazione sulla liquidazione di diritti e onorari in misura inferiore alla nota spese, nell’ipotesi di rigetto implicito dell’appello incidentale; 6) l’illegittima compensazione delle spese del secondo grado sulla base di una motivazione generica e non riconducibile alle gravi ed eccezionali ragioni richieste dalla legge.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo e il sesto motivo, ha respinto il secondo e ha dichiarato assorbiti gli altri. Ha ribadito che, quando l’appello è respinto, il giudice di secondo grado non può modificare d’ufficio la statuizione sulle spese del primo grado senza uno specifico motivo di impugnazione. Ha inoltre rilevato che la CTR aveva invertito i presupposti degli artt. 91 e 92 c.p.c.: le gravi ed eccezionali ragioni sono richieste per la compensazione, non per la condanna alle spese secondo soccombenza. L’assenza di comunicazione dell’esito della lite da parte dell’ente impositore era irrilevante, poiché, in caso di contestazione della mancata notificazione degli atti presupposti, il contribuente può agire indifferentemente contro l’ente impositore o contro l’agente della riscossione, al quale spetta la facoltà di chiamare in causa l’ente. Anche la compensazione delle spese del secondo grado era illegittima: il richiamo alla controversia “controversa e farraginosa” costituiva motivazione generica, non controllabile e incoerente con il rigetto dell’appello della concessionaria fondato sulla mancanza di un valido titolo per il fermo e sull’omessa notifica di una cartella; una simile statuizione determina inoltre una non consentita limitazione del diritto di agire in giudizio. La Corte ha cassato la sentenza limitatamente alla compensazione delle spese dei due gradi e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità, affinché esamini la censura sulla congruità delle spese di primo grado tenendo conto del valore della controversia e della nota spese. La domanda ex art. 96 c.p.c. non è stata decisa nel merito dalla Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    In conformità dell’indirizzo giurisprudenziale di legittimità consolidato, in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d’appello, nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, mentre, ciò è consentito in presenza di uno specifico motivo di gravame.

    La statuizione sulle spese del primo grado non è modificabile d’ufficio dal giudice d’appello quando il gravame è respinto; occorre uno specifico motivo di impugnazione. La condanna alle spese segue il principio della soccombenza e non richiede le gravi ed eccezionali ragioni previste per la compensazione.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Detta norma, com’è noto, prevede che, “se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”.

    La compensazione delle spese è consentita in caso di soccombenza reciproca o quando ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere esplicitamente motivate. Le ragioni indicate non possono essere illogiche, erronee o meramente generiche, e devono essere coerenti con l’esito e il contenuto della controversia.

  • art. 15, comma 1, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Ciò posto, in tema di contenzioso tributario, secondo la testuale previsione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 1, la commissione tributaria può dichiarare compensate le spese processuali in tutto o in parte a norma dell’art. 92 c.p.c., comma 2, norma quest’ultima emendata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, applicabile alla fattispecie per essere il giudizio di primo grado iniziato dopo il 4/07/2009.

    Nel contenzioso tributario la compensazione delle spese è ammessa nei presupposti e alle condizioni dell’art. 92, comma 2, c.p.c.; la disciplina applicabile ratione temporis era quella vigente per i giudizi iniziati dopo il 4 luglio 2009.

  • art. 39 D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112

    Circostanza del tutto irrilevante se si considera che, ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. cit., il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dall’agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell’ente impositore o dell’agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l’omessa notifica dell’atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto successivo ed essendo rimessa all’agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l’ente impositore.

    Quando si impugna una cartella deducendo la mancata notificazione degli atti impositivi presupposti, il contribuente può convenire alternativamente l’ente impositore o l’agente della riscossione; non sussiste litisconsorzio necessario e l’agente può chiamare in giudizio l’ente.

  • art. 24 Cost.

    Siffatte ragioni risultano illogiche ed erronee anche rispetto al contenuto delle specifiche censure del contribuente, che aveva eccepito l’omessa notifica di una cartella e l’annullamento dell’altra, così risolvendosi la decisione sul punto in una non consentita limitazione del diritto del cittadino di ricorrere in giudizio, con conseguente violazione dell’art. 24 Cost.

    La compensazione delle spese sorretta da ragioni illogiche o incongruenti con le specifiche contestazioni e con l’esito della lite può tradursi in una non consentita limitazione del diritto di agire in giudizio.

  • art. 336 c.p.c.

    In primo luogo, occorre premettere che il principio dettato dall’art. 336 c.p.c., per il quale la riforma o la cassazione parziale della sentenza ha effetto anche sui capi della stessa dipendenti dalla parte riformata o cassata, trova applicazione rispetto ai capi di sentenza non impugnati autonomamente, ma necessariamente collegati ad altro capo che sia stato impugnato.

    L’effetto espansivo interno della riforma o della cassazione parziale riguarda i capi non autonomamente impugnati che siano necessariamente dipendenti dal capo riformato o cassato.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte accoglie il primo e l’ultimo motivo di ricorso, respinto il secondo e assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata relativa alla statuizione in punto di compensazione delle spese del doppio grado e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione.

    La sentenza non formula una regola sostanziale sull’art. 96 c.p.c.; la questione della responsabilità aggravata era stata respinta dalla CTR e non è stata decisa nel merito dalla Cassazione.

Massime di principio

  • Il giudice d’appello che rigetti il gravame non può modificare la statuizione sulle spese del primo grado in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione relativo a tale capo.
  • Nel processo tributario, la compensazione delle spese è ammessa nei casi e alle condizioni dell’art. 92, comma 2, c.p.c.; le gravi ed eccezionali ragioni devono essere esplicitate e devono risultare logiche, pertinenti e coerenti con gli elementi concreti della controversia e con il suo esito.
  • In caso di impugnazione di una cartella per omessa notificazione degli atti impositivi presupposti, il contribuente può agire indifferentemente contro l’ente impositore o contro l’agente della riscossione, senza litisconsorzio necessario; l’agente della riscossione può chiamare in giudizio l’ente impositore.
  • L’omessa comunicazione, da parte dell’ente impositore, dell’esito favorevole al contribuente di una precedente controversia non giustifica, di per sé, la compensazione delle spese a favore dell’agente della riscossione convenuto.
  • Una motivazione stereotipata o meramente generica, non collegata alle specifiche circostanze della lite, non è sufficiente a giustificare la compensazione delle spese; se incoerente con le ragioni per cui il gravame è stato respinto, la statuizione viola gli artt. 91 e 92 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
IstitutiLitisconsorzio necessario

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