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Sentenza

Sentenza n. 624/2026 - Catania, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Caltagirone, sezione lavoro, n. 410 del 2025.

Giustizia amministrativa202502680

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Caltagirone, sezione lavoro, n. 410 del 2025, relativa alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Caltagirone, sezione lavoro, n. 410 del 2025, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto alla fruizione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati nella sentenza. Il titolo giudiziale era stato notificato via PEC al Ministero in forma esecutiva. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione, evidenziando il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti della Pubblica Amministrazione. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua rituale notificazione all'Amministrazione debitrice in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, come modificato dalle disposizioni richiamate in sentenza. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo giudiziale entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Direzione competente in materia di ordinamenti scolastici, formazione del personale scolastico e valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, incaricandolo di provvedere in via sostitutiva, su richiesta della ricorrente, entro ulteriori sessanta giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario, tenuto conto del carattere seriale della controversia e della sua assimilabilità alle procedure esecutive mobiliari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    Costituisce la base normativa del diritto alla fruizione della Carta elettronica riconosciuto dal titolo giudiziale posto in esecuzione.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione

    Il decorso del termine dilatorio, unitamente alla notifica della sentenza in forma esecutiva, consente di procedere all'esecuzione del titolo nei confronti dell'Amministrazione inadempiente.

  • art. 147, comma 1, lett. a), l. n. 388/2000

    Richiamato quale disposizione modificativa dell'art. 14 del d.l. n. 669/1996.

  • art. 44, comma 3, lett. a), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003

    Richiamato quale ulteriore disposizione modificativa della disciplina del termine dilatorio per l'esecuzione nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Massime di principio

  • In sede di ottemperanza, l'accertamento del passaggio in giudicato del titolo, della sua rituale notificazione all'Amministrazione debitrice in forma esecutiva e del decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del titolo nei confronti della pubblica amministrazione inadempiente.
  • Quando l'Amministrazione non esegue spontaneamente il titolo giudiziale, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta incaricato dell'intervento sostitutivo in caso di ulteriore inerzia, anche con facoltà di delega.
  • La mancata costituzione dell'Amministrazione ritualmente intimata non impedisce la decisione del ricorso per ottemperanza, quando dagli atti risultano il titolo giudiziale, la sua irrevocabilità, la notificazione e l'inadempimento dell'Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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