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Ordinanza

Ordinanza n. 189/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell’ordinanza del Comune di Forlì n. 515 del 28.05.2026, prot. n. 65832/2026, in pari data notificata, emessa dal Dirigente del Servizio Sviluppo Economico e Valorizzazione del Patrimonio, recante il divieto di prosecuzione attività di vendita diretta di prodotti agricoli in locali ubicati sul fondo sito a Forlì - in Via dei Sabbioni - su area identificata al catasto terreni del Comune di Forlì al Foglio n. 163, Mappale n. 61, da parte della ditta Pian del Sol Società Agricola s.s.; - dei verbali di sopralluogo e di accertamento eseguiti dalla Polizia Locale di Forlì nelle date 13.01.2026 (PG. n. 4690/2026) e 15.10.2025 (PG n. 125833/2025); - della comunicazione del Comune di Forlì, comunicazione PG. n. 52334 del 30.04.2026 Servizio Sviluppo Economico e Valorizzazione del Patrimonio, a firma della Dirigente Dott.ssa Maria Pia Pagliarusco, recante comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all’emissione di ordinanza inibitoria della prosecuzione dell’attività di vendita diretta di prodotti agricoli in locali ubicati sul fondo sito a Forlì - in Via dei Sabbioni, su area identificata al Catasto Terreni del Comune di Forlì al foglio n. 163, mappale n. 61; - della nota del Comune di Forlì, SUAP Prot. n. 0064481/2026 inoltrata a mezzo PEC in data 26.05.2026, recante convocazione in audizione richiesta con memorie acquisite al PG 56645 del 11/05/2026 - riscontro; nonché, per quanto occorrer possa degli atti già gravati dinnanzi al suintestato TAR con precedente ricorso NRG 484/2025-Sez. II, atti che l’ordinanza impugnata richiama espressamente quale motivazione ob relationem, assumendoli a presupposto del nuovo provvedimento e precisamente: - dell’ordinanza del Comune di Forlì n. 112 del 11.02.2025, P.G. n. 17078 del 12.02.2025 emessa dal Dirigente del Servizio Edilizia e Sviluppo Economico, con la quale si intima la demolizione delle opere asseritamente eseguite in assenza del prescritto permesso di costruire, ivi indicate, entro il termine di 90 giorni; - della comunicazione del Comune di Forlì, prot. n. 0119737/2024 del 01.10.2024 Servizio Edilizia e Sviluppo Economico, recante presunti lavori edili in assenza di titolo in Via dei Sabbioni; - della nota del Comune di Forlì, prot. n. 0138059/2024 del 11.11.2024, recante riscontro a nota prot. gen. n. 129407/2024; - del verbale di sopralluogo eseguito congiuntamente da personale del Servizio Edilizia e Sviluppo Economico del Comune di Forlì e dalla Polizia Locale in data 02.04.2024 (rapporto PL 161029/22); - della determina di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 2272/2016 del 21.12.2016 recante atto di indirizzo recante l’individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e delle varianti in corso d’opera, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale, ai sensi dell’articolo 9, comma 4, della l.r. n. 19 del 2008, se ed in quanto interpretata in senso ostativo alla regolarità edilizia dei manufatti indicati nell’ordinanza di demolizione di cui ai punti precedenti; - di ogni altro atto collegato, connesso o presupposto e/o comunque consequenziale che sia lesivo in relazione ai motivi di impugnazione, anche allo stato non conosciuto.

Giustizia amministrativa202600778

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale inibitoria della prosecuzione della vendita diretta di prodotti agricoli all’interno di locali ritenuti abusivi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società agricola ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, l’ordinanza comunale che vietava la prosecuzione dell’attività di vendita diretta di prodotti agricoli in locali ubicati su una particella sita nel Comune di Forlì. Sono stati impugnati anche i verbali di sopralluogo e accertamento, gli atti di avvio del procedimento e la convocazione in audizione, nonché, per quanto occorrente, gli atti edilizi presupposti richiamati per relationem dall’ordinanza, tra cui l’ordinanza di demolizione delle opere asseritamente realizzate senza permesso di costruire. Dal testo non risultano specificati i singoli motivi di legittimità dedotti dalla ricorrente; emerge tuttavia che la controversia cautelare riguardava la possibilità di svolgere la vendita diretta all’interno dei locali qualificati dall’amministrazione come abusivi.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per insussistenza del fumus boni iuris, ritenendo non probabile un esito favorevole del ricorso, poiché l’attività di vendita diretta di prodotti agricoli non può essere svolta all’interno di locali abusivi. Ha inoltre escluso la sussistenza del periculum in mora, rilevando che l’ordinanza non vieta la vendita dei prodotti sull’intera particella catastale, purché l’attività non venga esercitata all’interno dei locali abusivi. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto il TAR ha valutato il fumus boni iuris e il danno grave e irreparabile, respingendo la domanda cautelare.

  • d.P.R. 380/2001

    È richiamato nel contesto dell’ordinanza comunale di demolizione delle opere asseritamente realizzate in assenza di permesso di costruire; il TAR ha ritenuto ostativa l’abusività dei locali allo svolgimento dell’attività di vendita al loro interno.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l’attività di vendita diretta di prodotti agricoli non può essere autorizzata o proseguita all’interno di locali abusivi, poiché l’abusività edilizia dei locali impedisce lo svolgimento dell’attività commerciale al loro interno.
  • Il periculum in mora non sussiste quando il provvedimento inibitorio vieta l’attività soltanto nei locali abusivi, ma consente la vendita sul restante fondo o particella, ove ciò sia possibile nel rispetto della disciplina applicabile.
  • La domanda cautelare deve essere respinta quando manchi sia una ragionevole probabilità di accoglimento del ricorso sia un danno grave e irreparabile derivante dall’esecuzione dell’atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniPubblici esercizi e somministrazioneTutela cautelare
RamiEdiliziaCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietàProporzionalità e ragionevolezza

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