Cassazione Penale, Sentenza n. 9045/2023 del 02/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Salerno del 04/02/2022 che, riformando la sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Fiorentino per difetto di querela rispetto al reato ex art. 646 cod. pen.; i ricorrenti hanno dedotto che la querela era comunque versata in atti e utilizzabile con consenso delle parti, che il reato sarebbe stato perseguibile d'ufficio per la sussistenza dell'aggravante ex art. 61, comma 1, n. 11 cod. pen. (violazione dell'obbligo di custodia connesso al rapporto locativo), e che Graziella Proto era legittimata a proporre querela in quanto sociologicamente e fattualmente riconducibile al ruolo di socio accomandatario della s.a.s.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili per motivi manifestamente infondati. Ha ritenuto legittimo l'interesse ad impugnare delle parti civili ma ha respinto tutti i motivi: 1) l'inserimento della querela nel fascicolo e l'accordo delle parti sulla sua utilizzazione non sanano eventuali vizi di validita o tempestivita, dovendo il giudice accertare d'ufficio la sussistenza della causa di procedibilita (art. 129 c.p.p.); 2) la disciplina transitoria relativa ai reati divenuti perseguibili a querela non era applicabile perché il reato ex art. 646 era gia' procedibile a querela all'epoca del fatto e l'aggravante invocata non era stata applicata dai giudici di merito; 3) la responsabilita' verso i terzi derivante dall'uso del nome sociale o da atti di gestione del socio accomandante non equivale a legale rappresentanza della societa' e non legittima automaticamente la presentazione della querela in nome della societa'. Per tali ragioni la pronuncia impugnata e' confermata e i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento in favore della cassa delle ammende di euro 3.000 ciascuno.
Norme richiamate
art. 646 cod. pen.
Norma delittuosa contestata (appropriazione indebita): la Corte ha ritenuto che tale reato fosse procedibile a querela all'epoca dei fatti, quindi l'assenza di querela valida comporta improcedibilita' dell'azione penale.
art. 61, comma 1, n. 11 cod. pen.
Aggravante invocata dai ricorrenti (violazione dell'obbligo di custodia per rapporto locativo). La Corte ha osservato che tale aggravante non era stata applicata dai giudici di merito e non poteva essere assunta a fondamento per escludere la necessita' di querela senza che fosse stata contestata e valorizzata in fatto.
artt. 2314 e 2318 cod. civ.
Norme sul rapporto sociale nella s.a.s.; i ricorrenti sostenevano che la querelante fosse socio accomandatario. La Corte ha ricordato che tali disposizioni possono riguardare responsabilita' verso terzi ma non sostituiscono l'accertamento della legale rappresentanza necessaria per proporre querela in nome della societa'.
art. 129, comma 1, cod. proc. pen.
Principio secondo cui il giudice e' tenuto, anche d'ufficio, a dichiarare l'improcedibilita' dell'azione penale per mancanza di condizione di procedibilita'. La Corte ha richiamato questo obbligo come motivo per non ritenere sanata la querela inserita in atti.
art. 12, comma 2, d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36
Norma della disciplina transitoria sui reati divenuti perseguibili a querela; la Corte ha spiegato che tale disciplina ha rilevanza quando il reato e' divenuto a querela successivamente, ma non era pertinente qui poiche' l'art. 646 era gia' procedibile a querela.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che regola le conseguenze economiche per impugnazioni inammissibili; applicata per condannare i ricorrenti alle spese e al pagamento in favore della cassa delle ammende di 3.000 euro ciascuno.
Massime di principio
- L'inserimento di una querela nel fascicolo e l'accordo tra le parti sulla sua utilizzazione non sanano automaticamente vizi di validita' o tempestivita': il giudice deve comunque accertare d'ufficio la sussistenza della condizione di procedibilita'.
- Se un reato era gia' procedibile a querela all'epoca del fatto, la disciplina transitoria che consente l'avviso alla persona offesa non rileva per sanare querela tardive o irregolari riferite a momenti in cui la querela era gia' richiesta.
- L'esistenza di un'aggravante rilevante per la procedibilita' deve essere effettivamente contestata e applicata dai giudici di merito: non puo' essere assunta a fondamento in sede di impugnazione senza che sia stata valutata nei fatti processuali.
- La qualifica sociale o il compimento di atti di gestione da parte di un socio accomandante possono estendere la responsabilita' verso i terzi, ma non determinano automaticamente la legale rappresentanza della societa' né la legittimazione a presentare querela in nome della societa' senza specifica previsione o atto di rappresentanza.
- Le parti civili possono avere interesse ad impugnare una sentenza di merito che abbia riformato una condanna in proscioglimento per improcedibilita', quando in primo grado vi sia stato un accertamento di colpa e la possibilita' che una riforma favorevole all'imputato incida sui loro diritti civili.
- Impugnazioni manifestamente infondate possono comportare condanne per spese e sanzioni alla cassa delle ammende ai sensi dell'ordinamento processuale penale.
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