Cassazione Civile, Ordinanza n. 05080/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
La lite nasce da contrapposte domande tra proprietari di fondi limitrofi. I vicini degli odierni ricorrenti avevano chiesto la demolizione di manufatti ritenuti illegittimi per violazione delle distanze tra costruzioni e delle distanze dal confine; i convenuti avevano a loro volta proposto domande riconvenzionali per la chiusura di vedute, la demolizione di un gazebo e la rimozione di un impianto fognario. In primo grado le domande erano state accolte solo parzialmente e, in particolare, era stata rigettata la domanda di demolizione di un edificio indicato in CTU come "edificio 4". La Corte d'appello, invece, ha accolto l'appello incidentale dei proprietari confinanti e ha ordinato la demolizione dell'edificio 4, ritenendo non applicabile il principio di prevenzione in presenza di una distanza minima di cinque metri dal confine prevista dal regolamento locale. I ricorrenti hanno proposto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 325 c.p.c. per asserita tardività dell'appello incidentale autonomo; 2) violazione dell'art. 342 c.p.c. per difetto di specificità dell'appello incidentale; 3) violazione degli artt. 873 ss. c.c. e 2697 c.c. per l'esclusione del principio di prevenzione e per l'erronea lettura delle risultanze istruttorie e della CTU circa lo stato del manufatto; 4) violazione dell'art. 872, comma 2, c.c. per avere la Corte territoriale disposto la demolizione totale invece del solo arretramento del fabbricato a distanza di legge.
La decisione
La Cassazione ha rigettato i primi tre motivi: ha ritenuto ammissibile l'appello incidentale tardivo, anche se autonomo e proposto dalla parte che aveva notificato la sentenza di primo grado, e ha giudicato specifica l'impugnazione incidentale perché individuava i capi censurati e le ragioni della riforma richiesta. Sul terzo motivo ha corretto la motivazione della Corte d'appello, chiarendo che il principio di prevenzione non è escluso in assoluto quando il regolamento locale consenta costruzioni in aderenza o in appoggio, ma ha comunque confermato il risultato decisorio perché il manufatto risultava comunque troppo vicino al confine rispetto alla distanza regolamentare di cinque metri. Ha invece accolto il quarto motivo, affermando che la tutela delle distanze legali deve essere commisurata al principio di proporzionalità e che, se sufficiente a reintegrare l'interesse leso, deve disporsi l'arretramento e non la demolizione integrale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello, in diversa composizione, per rideterminare il rimedio e regolare anche le spese.
Norme richiamate
art. 325 c.p.c.
termine breve per l'impugnazione
la notificazione della sentenza fa decorrere il termine breve per proporre impugnazione, ma ciò non esclude la possibilità di impugnazione incidentale tardiva ai sensi dell'art. 334 c.p.c. quando l'altra parte abbia già proposto impugnazione
art. 343 c.p.c.
l'appello incidentale deve essere proposto con la comparsa di costituzione e risposta
l'appello incidentale può essere proposto nella comparsa di costituzione e risposta dell'appellato e, se tardivo, è comunque ammissibile nei limiti elaborati dalla giurisprudenza di legittimità
art. 342 c.p.c.
specificità dei motivi di appello
è sufficiente che l'impugnazione indichi, anche sinteticamente, i capi censurati e le ragioni di fatto e di diritto della richiesta di riforma, senza formalismi eccessivi
art. 873 c.c.
distanza non minore di tre metri
i regolamenti locali possono imporre distanze maggiori; il principio di prevenzione opera o meno a seconda che la disciplina locale imponga soltanto distanze tra fabbricati oppure anche distanze dal confine
art. 875 c.c.
facoltà del vicino di chiedere la comunione forzosa del muro o costruire in aderenza
richiamato per chiarire che, nei sistemi che consentono aderenza o appoggio, il primo costruttore non può costruire a distanza inferiore dal confine rispetto al vincolo regolamentare, ma mantiene la scelta tra le opzioni previste dalla legge
art. 877 c.c.
nel sistema ricostruito dalla Corte, la possibilità di costruire in aderenza incide sull'operatività della prevenzione, ma non legittima una costruzione a distanza inferiore dal confine quando il regolamento imponga una distanza minima dal confine
art. 872, secondo comma, c.c.
tutela per la violazione delle distanze legali
la tutela va calibrata in modo proporzionato: se l'interesse leso può essere reintegrato con l'arretramento del manufatto, non va disposta la demolizione totale
art. 384 c.p.c.
la motivazione della sentenza d'appello può essere corretta in diritto, mantenendo fermo l'esito decisorio quando il dispositivo risulti conforme a diritto
Massime di principio
- L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando riguardi un capo autonomo della sentenza e anche se proposta dalla parte che aveva già notificato la sentenza di primo grado, purché sia introdotta con la comparsa di costituzione o con l'atto previsto dal rito e la controparte abbia proposto impugnazione principale.
- Il requisito di specificità dei motivi di appello non esige formule sacramentali: è sufficiente che l'atto individui i capi della decisione censurati e contenga, sia pure in forma sintetica, le ragioni di fatto e di diritto della richiesta di riforma.
- In materia di distanze legali tra costruzioni e dai confini, il principio di prevenzione opera solo nei limiti consentiti dalla disciplina urbanistica locale; quando il regolamento imponga una distanza minima dal confine, l'obbligo di distacco ha carattere assoluto, salvo che la stessa disciplina consenta espressamente l'aderenza o l'appoggio.
- Quando il regolamento locale consente costruzioni in aderenza o in appoggio, il primo costruttore conserva la scelta tra le opzioni consentite dalla legge, ma non può invocare la prevenzione per edificare a distanza inferiore dal confine rispetto a quella regolamentare.
- La tutela giudiziale della violazione delle distanze legali deve rispettare un criterio di proporzionalità: se la protezione piena dell'interesse leso può essere assicurata con il solo arretramento, la demolizione totale del manufatto è eccessiva.
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