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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11765/2024 del 02/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio, applicando il metodo induttivo puro ex art. 39, comma 2, D.P.R. n. 600 del 1973, aveva rideterminato in aumento il reddito d'impresa di una contribuente per l'anno 2007, con riflessi su IRPEF, IRAP e IVA. La Commissione tributaria regionale, in riforma della decisione di primo grado, aveva respinto il ricorso della contribuente. In cassazione la contribuente ha proposto tre motivi: (1) violazione dell'art. 12 L. n. 212 del 2000 e omesso esame di un fatto decisivo; (2) violazione dell'art. 33 D.P.R. n. 600 del 1973 e omesso esame di un fatto decisivo; (3) violazione dell'art. 39, comma 2, D.P.R. n. 600 del 1973 e omesso esame di un fatto decisivo. Nelle more, la ricorrente ha depositato memoria chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere, deducendo di avere aderito alla definizione agevolata ex art. 6 D.L. n. 193 del 2016, conv. in L. n. 225 del 2016, e di avere integralmente versato quanto dovuto per la rottamazione dei carichi pendenti.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio e cessata la materia del contendere, rilevando che la contribuente aveva documentato sia la presentazione della domanda di definizione agevolata dei carichi tributari pendenti, con impegno a rinunciare ai giudizi relativi, sia l'integrale pagamento delle somme dovute secondo la comunicazione dell'agente della riscossione. La Corte ha inoltre precisato che non vi era luogo a statuire sulle spese, poiché l'Agenzia delle Entrate si era limitata a un mero atto di costituzione senza svolgere difese, e ha escluso l'applicazione dell'attestazione del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, richiamandone il carattere eccezionale e non estensibile.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 2, D.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato come base normativa dell'accertamento fiscale originario; la Corte non entra nel merito della sua corretta applicazione perché il giudizio si estingue per definizione agevolata.

  • art. 12 L. n. 212 del 2000

    norma invocata nel primo motivo di ricorso per denunciare violazioni procedimentali, ma non esaminata nel merito per sopravvenuta estinzione del processo.

  • art. 33 D.P.R. n. 600 del 1973

    norma invocata nel secondo motivo di ricorso, senza decisione nel merito per intervenuta cessazione della materia del contendere.

  • art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.

    richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indica il rito camerale con cui il ricorso è stato trattato.

  • art. 6 D.L. n. 193 del 2016

    norma sulla definizione agevolata dei carichi tributari pendenti (cd. rottamazione); l'adesione e il pagamento integrale hanno determinato la cessazione della materia del contendere.

  • L. n. 225 del 2016

    legge di conversione del D.L. n. 193 del 2016, richiamata per la definizione agevolata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte esclude la debenza dell'attestazione/ulteriore contributo unificato perché la disposizione opera solo nei casi tipizzati di rigetto, improcedibilità o inammissibilità e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

Massime di principio

  • L'adesione alla definizione agevolata dei carichi tributari pendenti, accompagnata dal pagamento integrale delle somme dovute e dalla documentazione dell'impegno a rinunciare ai giudizi relativi, determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • Quando il giudizio si estingue per sopravvenuta definizione agevolata, la Corte non decide sui motivi di ricorso attinenti al merito dell'accertamento fiscale.
  • L'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 ha natura eccezionale e sanzionatoria e non può essere applicato oltre i casi espressamente previsti.
  • Se la parte resistente si limita a una mera costituzione senza svolgere attività difensiva in cassazione, non vi è luogo a statuire sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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