Cassazione Penale, Sentenza n. 32129/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del 22/12/2022 con cui la Corte d'Appello aveva rigettato le loro istanze di restituzione di immobili e autovetture precedentemente ordinate con provvedimento esecutivo del 27/10/2020. I motivi principali erano: (i) che la Corte si sarebbe attivata "ex officio" invece di decidere su istanza, e (ii) che l'ordinanza del 27/10/2020 sarebbe stata irrevocabile e dunque non revocabile in sede esecutiva, posto che, secondo i ricorrenti, la confisca era stata già revocata in sede di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi e condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. La Corte ha ritenuto che: (a) il procedimento era nato da specifica istanza dei ricorrenti (quindi non vi è stata attività d'ufficio impropria); (b) la restituzione disposta il 27/10/2020 era basata su un equivoco di fatto: la confisca dei beni personali non era stata revocata nelle sentenze di merito; (c) secondo consolidata giurisprudenza la confisca disposta con sentenza definitiva (anche ai sensi dell'art.12-sexies d.l. 8/6/1992, n.306) non può essere revocata dal giudice dell'esecuzione, e le statuizioni di merito che hanno stabilito la confisca fanno stato nei confronti delle parti che hanno partecipato al processo di cognizione. Per tali ragioni la revoca della precedente ordinanza di restituzione da parte della Corte territoriale è stata ritenuta corretta.
Norme richiamate
art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (conv. in legge 7 agosto 1992, n. 356)
La confisca disposta ai sensi di questa norma con sentenza definitiva non può essere revocata dal giudice dell'esecuzione; la statuizione di confisca fa stato nei confronti delle parti che hanno partecipato al giudizio di merito.
art. 676 cod. proc. pen.
Non attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di revocare una confisca definitiva disposta in sede di merito; dunque la disciplina della revoca delle misure di prevenzione non è applicabile qui.
art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Norma richiamata nella ricostituzione processuale: il ricorso è stato qualificato come opposizione ex art.667, comma 4, con trasmissione degli atti alla Corte territoriale per il prosieguo.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 28525 del 24/09/2018 (Marongiu)
Conferma il principio che la confisca definitiva non può essere revocata in sede esecutiva dal giudice dell'esecuzione.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 4096 del 24/10/2018 (Lacatus)
Stabilisce che la statuizione di confisca irrevocabile fa stato rispetto alle parti che hanno partecipato al processo di cognizione; solo i terzi non parti possono richiederne la revoca in sede esecutiva.
Massime di principio
- La confisca disposta con sentenza irrevocabile non può essere messa in discussione dal giudice dell'esecuzione: le questioni relative alla validità della confisca devono essere sollevate nella sede di cognizione, salvo che chi agisca sia un terzo estraneo al processo originario.
- Una ordinanza esecutiva che disponga restituzioni fondata su un errore di fatto (ad es. ritenuta inesistente di una confisca) può essere revocata se emerge che non aveva contenuto decisorio autonomo ma si fondava su un presupposto errato rispetto alle statuizioni di merito.
- L'attivazione d'ufficio del giudice dell'esecuzione è censurabile se il procedimento non era iniziato da istanza; occorre verificare sempre l'origine del procedimento per valutare la legittimità dell'intervento del giudice.
- Chi ha partecipato al processo di merito come parte è precluso dal rimettere in discussione in sede esecutiva le statuizioni di merito sulla confisca; solo i terzi possono chiedere la revoca esecutiva della confisca.
- Se un provvedimento interlocutorio o esecutivo manca di contenuto decisorio autonomo rispetto alle sentenze di merito, esso non può prevalere sulle statuizioni di merito e può essere oggetto di revoca o riconsiderazione.
- In presenza di contrasto tra provvedimenti esecutivi successivi, è essenziale ricostruire l'iter processuale e il contenuto delle sentenze di merito per stabilire quale atto abbia efficacia vincolante.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32086/2023 del 25/07/2023
- Sentenza penale · 25 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32087/2023 del 25/07/2023
- Sentenza penale · 25 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32088/2023 del 25/07/2023
- Sentenza penale · 25 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32089/2023 del 25/07/2023
- Sentenza penale · 25 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32090/2023 del 25/07/2023
- Sentenza penale · 25 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32091/2023 del 25/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →