Cassazione Civile, Ordinanza n. 09688/2023 del 12/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione di un avviso di accertamento catastale con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rettificato la rendita proposta dalla società per un'unità immobiliare censita come parco eolico nel Comune di Foiano Val Fortore, aumentando la rendita da quella dichiarata dalla contribuente e includendo nel calcolo anche il valore del palo/torre di sostegno degli aerogeneratori. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello della società, ritenendo che la torre di sostegno, pur essendo parte strumentale dell'impianto, non rientrasse nell'esclusione prevista per i macchinari e gli impianti funzionali al processo produttivo. Con un unico motivo di ricorso per cassazione, la società ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 21, della L. 208/2015, in combinato con l'art. 4 del R.D.L. 652/1939 e l'art. 2 del D.M. 28/1998, sostenendo che la nuova disciplina catastale esclude dalla stima diretta tutti i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo, a prescindere dall'ancoraggio fisico al suolo; ha quindi affermato che la torre eolica è componente strutturale ed essenziale dell'unicum impiantistico e non svolge autonoma funzione produttiva, sicché non può concorrere alla rendita.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, richiamando il proprio orientamento ormai consolidato in materia di accatastamento degli impianti eolici alla luce della disciplina introdotta dalla L. 208/2015. Ha affermato che la rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare deve essere determinata tenendo conto del suolo, delle costruzioni e degli elementi strutturalmente connessi che ne accrescono qualità e utilità, ma escludendo macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo. Poiché la torre di sostegno dell'aerogeneratore è parte inscindibile dell'impianto eolico e funzionale alla produzione di energia, essa va esclusa dal computo della rendita se la richiesta di variazione è successiva all'entrata in vigore della disciplina del 2015. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, che dovrà rideterminare la rendita senza considerare il valore della torre eolica e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1, comma 21, L. 28 dicembre 2015, n. 208
A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo
La disposizione è norma sottrattiva: individua gli elementi da includere nella stima diretta e, per esclusione, sottrae dalla rendita i beni impiantistici funzionali al processo produttivo, a prescindere dal loro ancoraggio stabile al suolo. Ciò che rileva è la strumentalità al processo produttivo, non la mera consistenza fisica o infissione del manufatto.
art. 4 R.D.L. n. 652/1939
Richiamato come norma coordinata alla disciplina catastale per la determinazione della rendita.
art. 2 D.M. 2 gennaio 1998, n. 28
Richiamato dalla ricorrente in combinazione con la disciplina catastale per sostenere i criteri di inclusione/esclusione nella stima.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Dedotto come vizio di violazione e falsa applicazione di legge.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato per giustificare una motivazione per relationem sintetica, mediante richiamo a precedenti consolidati.
art. 27, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020 n. 137
Indicato solo per la trattazione in camera di consiglio non partecipata da remoto.
art. 16, comma 3, D.L. 30 dicembre 2021 n. 228
Richiamato per la proroga delle modalità di trattazione da remoto.
Legge 18 dicembre 2020 n. 176
Richiamata come norma di conversione del D.L. n. 137/2020.
Legge 25 febbraio 2022 n. 15
Richiamata come norma di conversione del D.L. n. 228/2021.
Massime di principio
- In materia di rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, dopo la riforma del 2015 la stima diretta deve includere suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi, ma deve escludere i macchinari e gli impianti che siano funzionali allo specifico processo produttivo.
- Ai fini dell'esclusione dalla rendita catastale non è निर्णisivo il grado di infissione o stabilità materiale del bene, bensì la sua funzione rispetto al processo produttivo: ciò che è meramente strumentale alla produzione è irrilevante catastalmente.
- Un elemento costitutivo e inscindibile di un impianto produttivo, se privo di autonoma utilità al di fuori del processo produttivo, non può essere valorizzato nella rendita quando la disciplina applicabile prevede l'esclusione degli impianti funzionali alla produzione.
- Quando la variazione catastale è successiva all'entrata in vigore della disciplina che esclude i beni funzionali al processo produttivo, il giudice di merito deve applicare tale criterio e non può includere nel calcolo componenti impiantistiche escluse dalla legge.
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