Parere n. 192/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dai signori Antonino Asaro, Felice Antonio Meo, Cristina Renna, Geraldina Grilli e Luca Cannizzaro contro il Ministero della salute per l’annullamento dei decreti n. 47804 quanto al signor Antonino Asaro; n. 47801 quanto al signor Felice Meo; 47800 quanto alla signora Cristina Renna; n. 47797, quanto alla signora Geraldina Grilli, tutti del 12 settembre 2022 e decreto n. 0045464 del 29 agosto 2022, quanto al signor Luca Cannizzaro, recante la sospensione dell’efficacia del riconoscimento del titolo di igienista, subordinandola al superamento di una misura compensativa e limitatamente alla proporzionalità della misura compensativa;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dei decreti del Ministero della salute che hanno sospeso l’efficacia del riconoscimento del titolo estero di igienista dentale, subordinandolo al superamento di una misura compensativa.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento dei decreti con cui il Ministero della salute, nell’ambito della procedura di riconoscimento in Italia del titolo spagnolo di “Técnico Superior en Higiene Bucodental”, ha subordinato il riconoscimento al superamento di una misura compensativa, consistente alternativamente in una prova attitudinale relativa a 14 discipline oppure in un tirocinio di adattamento. Sono stati dedotti la violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 206/2007, con particolare riferimento agli artt. 4, 6, 16, 19, 20, 21, 22 e 23, l’eccesso di potere per manifesta illogicità, abuso di potere, carenza di istruttoria e di motivazione, la violazione dei principi di libera circolazione, concorrenza, iniziativa economica, buon andamento e non discriminazione, nonché l’illegittimità e sproporzione della misura compensativa. I ricorrenti hanno sostenuto che il percorso formativo spagnolo sarebbe sostanzialmente sovrapponibile a quello italiano e che il riconoscimento avrebbe dovuto essere automatico o comunque subordinato a una misura meno gravosa. Il Ministero ha sostenuto di aver rinnovato l’istruttoria in esecuzione di precedenti pronunce del giudice amministrativo, procedendo a una dettagliata comparazione dei percorsi formativi e rideterminando la misura compensativa in una prova attitudinale o in un tirocinio di adattamento di 24 mesi.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ne ha disposto il rigetto. È stato rilevato che il Ministero ha svolto una compiuta e documentata analisi comparativa tra il percorso spagnolo e quello italiano, evidenziando rilevanti divergenze qualitative e contenutistiche. Il titolo spagnolo era stato conseguito presso un centro di formazione non universitario, attraverso un percorso biennale di 2.000 ore, mentre la formazione italiana, di livello universitario, prevedeva 4.500 ore articolate in tre anni. La documentazione ministeriale aveva inoltre evidenziato l’assenza o l’insufficienza di numerose discipline di base, caratterizzanti e professionalizzanti, nonché l’assenza di un tirocinio idoneo a soddisfare i requisiti minimi italiani. Tali differenze giustificavano, ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. n. 206/2007, la subordinazione del riconoscimento a un tirocinio di adattamento o a una prova attitudinale, rimessa alla scelta del richiedente. La Sezione ha ritenuto superati i vizi riscontrati nelle precedenti determinazioni, concernenti soprattutto l’insufficiente valutazione della proporzionalità della misura compensativa. Le censure dei ricorrenti sono state qualificate come mere asserzioni, prive di adeguato supporto probatorio e dirette a sostituire le valutazioni tecniche dell’amministrazione con valutazioni di parte. In assenza di manifesta abnormità, irragionevolezza, illogicità, sviamento o straripamento, l’eventuale opinabilità delle valutazioni tecniche ministeriali non integra un vizio di legittimità.
Osservazioni
Violazione del d.lgs. n. 206/2007 e sproporzione della misura compensativa
La censura è infondata. L’art. 22 del d.lgs. n. 206/2007 consente di subordinare il riconoscimento del titolo a un tirocinio di adattamento o a una prova attitudinale, a scelta del richiedente, quando la formazione ricevuta riguardi materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo richiesto in Italia. La documentazione acquisita dimostra rilevanti differenze tra i due percorsi formativi.
Difetto di istruttoria e di motivazione
La censura è infondata. L’amministrazione ha svolto una valutazione comparativa approfondita, documentata nella tabella allegata alla Conferenza di servizi del 18 luglio 2022 e nella relazione ministeriale, indicando le divergenze relative al livello dell’istituzione formativa, alla durata, alle discipline di base e professionalizzanti, ai crediti e al tirocinio.
Violazione dei principi di libera circolazione, non discriminazione e buon andamento
La censura è infondata. La normativa europea e nazionale non impone il riconoscimento automatico dei titoli appartenenti al regime generale quando sussistano differenze sostanziali nella formazione. La misura compensativa è stata adottata sulla base di una concreta comparazione dei percorsi e non risulta manifestamente sproporzionata o discriminatoria.
Eccesso di potere, abuso, illogicità e sviamento
Non emergono abnormità, irragionevolezza, illogicità manifesta, straripamento o finalità afflittive. Le doglianze si risolvono in un dissenso rispetto alle valutazioni tecniche dell’amministrazione, che non può essere sostituita da valutazioni di parte in assenza di errori macroscopici.
Diritti acquisiti e status dei richiedenti
La censura non è fondata. Il riconoscimento del titolo estero è stato correttamente subordinato alla compensazione delle sostanziali differenze formative riscontrate, secondo il regime generale previsto dal d.lgs. n. 206/2007.
Norme richiamate
d.lgs. n. 206/2007, art. 16
Disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite in altri Stati membri e consente l’applicazione di criteri già stabiliti per titoli identici o analoghi.
d.lgs. n. 206/2007, art. 19
È richiamato nell’ambito della disciplina dei livelli e dei contenuti della formazione professionale rilevanti per il riconoscimento.
d.lgs. n. 206/2007, art. 20
È invocato dai ricorrenti per sostenere l’assimilazione del titolo estero a un titolo di formazione italiano; la Sezione, tuttavia, ritiene determinante la concreta comparazione dei percorsi formativi.
d.lgs. n. 206/2007, art. 21
Rileva per la valutazione delle differenze tra i percorsi formativi, comprese quelle relative alla formazione pratica; la Sezione richiama l’esigenza di valutare soprattutto le divergenze contenutistiche.
d.lgs. n. 206/2007, art. 22, comma 1, lettere b) e c)
Il riconoscimento del titolo di formazione può essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento o di una prova attitudinale, a scelta del richiedente, se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia.
La disposizione legittima l’imposizione di una misura compensativa quando le differenze formative riguardino materie essenziali all’esercizio della professione e siano molto rilevanti per durata o contenuto.
d.lgs. n. 206/2007, art. 22, comma 5
Per materie sostanzialmente diverse si intendono materie la cui conoscenza è essenziale all’esercizio della professione regolamentata e che, in termini di durata o contenuto, sono molto diverse rispetto alla formazione ricevuta dal migrante.
Definisce il presupposto sostanziale per subordinare il riconoscimento a una prova attitudinale o a un tirocinio di adattamento.
d.lgs. n. 206/2007, art. 22, comma 8-bis
Individua i contenuti che deve avere il provvedimento con cui vengono assegnate le misure compensative; il Consiglio di Stato valorizza il rispetto di tali esigenze motivazionali.
d.lgs. n. 206/2007, art. 23
È richiamato dai ricorrenti in relazione ai diritti acquisiti e allo status dei richiedenti, ma non conduce all’annullamento dei decreti.
direttiva 2005/36/CE, art. 11, lettera c)
È richiamata per qualificare il livello del percorso formativo spagnolo e distinguerlo dal percorso universitario italiano.
direttiva 2005/36/CE, art. 50, comma 2
In caso di dubbio fondato, lo Stato membro ospitante può richiedere alle autorità competenti di uno Stato membro una conferma dell’autenticità degli attestati e dei titoli di formazione rilasciati in questo altro Stato membro nonché, eventualmente, la conferma del fatto che il beneficiario soddisfa, per le professioni di cui al capo III del presente titolo, le condizioni minime di formazione.
È richiamata nel precedente giurisprudenziale citato per delimitare la verifica dello Stato ospitante e il rapporto con l’autorità dello Stato di origine.
art. 97 Cost.
Richiamato dai ricorrenti in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità; non risulta violato secondo la Sezione.
TFUE, artt. 49-58
Richiamati dai ricorrenti in relazione alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione; non impediscono l’imposizione di misure compensative proporzionate in presenza di differenze formative sostanziali.
l. n. 241/1990, art. 3
Richiamato in relazione all’obbligo di motivazione e al principio di non discriminazione; la motivazione dei decreti è ritenuta adeguata.
d.P.R. n. 1199/1971
Disciplina il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nell’ambito del quale è stato reso il parere vincolante della Sezione.
Massime di principio
- Nel regime generale di riconoscimento delle qualifiche professionali, l’amministrazione dello Stato ospitante può subordinare il riconoscimento a un tirocinio di adattamento o a una prova attitudinale quando la formazione ricevuta riguardi materie essenziali all’esercizio della professione e sostanzialmente diverse, per durata o contenuto, da quelle previste nello Stato ospitante.
- La legittimità della misura compensativa richiede una concreta e documentata comparazione tra il percorso formativo estero e quello nazionale, con indicazione delle differenze relative al livello dell’istituzione formativa, alla durata, ai contenuti disciplinari, ai crediti e alla formazione pratica.
- La valutazione ministeriale sull’idoneità e sull’equivalenza sostanziale di un titolo professionale estero costituisce esercizio di discrezionalità tecnica e non è sindacabile per il solo fatto di essere opinabile, salvo che risulti affetta da manifesta abnormità, irragionevolezza, illogicità, carenza istruttoria o sviamento.
- La scelta tra prova attitudinale e tirocinio di adattamento può essere rimessa al richiedente quando ciò sia previsto dal regime normativo applicabile e la misura compensativa sia giustificata dalle differenze sostanziali riscontrate nella formazione.
- Il giudice amministrativo non può sostituire le proprie valutazioni tecniche, né quelle del ricorrente, a quelle dell’amministrazione competente in materia di riconoscimento dei titoli professionali, se non emergono errori macroscopici o violazioni dei criteri normativi.
Riconoscimento del titolo estero di igienista dentale e misura compensativa
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da titolari di un titolo professionale conseguito in Spagna contro il Ministero della salute. I ricorrenti hanno impugnato i decreti che hanno sospeso l’efficacia del riconoscimento del titolo di “Técnico Superior en Higiene Bucodental”, subordinandolo al superamento di una misura compensativa.
Premesse e richiesta
I ricorrenti avevano chiesto il riconoscimento in Italia del titolo spagnolo ai fini dell’esercizio della professione sanitaria di igienista dentale. Il Ministero aveva riconosciuto la sussistenza dei presupposti per l’applicazione del regime generale di riconoscimento, ma aveva subordinato il riconoscimento a una prova attitudinale articolata in 14 discipline oppure a un tirocinio di adattamento.
La controversia si inserisce in una vicenda nella quale precedenti provvedimenti ministeriali, relativi a titoli analoghi, erano stati censurati dal giudice amministrativo per insufficiente valutazione della proporzionalità della misura compensativa. In esecuzione delle precedenti pronunce, il Ministero ha rinnovato l’istruttoria e ha adottato nuovi decreti, prevedendo una prova attitudinale oppure un tirocinio di adattamento di 24 mesi.
Motivi del ricorso
I ricorrenti hanno dedotto:
- violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 206/2007;
- eccesso di potere per manifesta illogicità, abuso e sviamento;
- difetto di istruttoria e di motivazione;
- violazione dei principi di libera circolazione, libera concorrenza, iniziativa economica, buon andamento e non discriminazione;
- sproporzione e impossibilità della misura compensativa;
- violazione della disciplina sui diritti acquisiti e sullo status dei richiedenti.
Secondo i ricorrenti, il percorso formativo spagnolo sarebbe sostanzialmente sovrapponibile a quello italiano e avrebbe dovuto condurre a un riconoscimento automatico o, comunque, a una misura compensativa meno gravosa.
Istruttoria ministeriale
Il Ministero ha riferito di aver dato esecuzione alle precedenti decisioni giurisdizionali attraverso una nuova valutazione comparativa, formalizzata anche nella Conferenza di servizi del 18 luglio 2022. La comparazione ha evidenziato che il percorso spagnolo:
- si svolge presso un centro di formazione non universitario;
- ha durata biennale e un monte ore complessivo di 2.000 ore;
- comprende 165 ore non professionalizzanti e 416 ore di formazione presso centri di lavoro;
- presenta convalide di alcuni moduli e una formazione in modalità mista;
- non comprende numerose discipline di base, caratterizzanti e professionalizzanti richieste per la formazione italiana;
- non offre un’attività di tirocinio ritenuta idonea a soddisfare i requisiti minimi italiani.
Il percorso italiano, invece, è di livello universitario, dura tre anni e prevede complessivamente 4.500 ore. La tabella allegata alla Conferenza di servizi ha documentato le divergenze tra i due percorsi, rilevando, tra l’altro, l’assenza di materie come Biochimica e Biologia nel modulo spagnolo e la parziale o mancata corrispondenza di altre discipline.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto garantito il contraddittorio, poiché la relazione ministeriale è stata trasmessa ai ricorrenti, i quali non hanno presentato osservazioni o controdeduzioni.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto infondato. La Sezione ha considerato adeguata la nuova istruttoria ministeriale e ha ritenuto che essa abbia superato le carenze riscontrate nelle precedenti determinazioni. L’amministrazione ha indicato in modo concreto le differenze tra il titolo estero e il percorso formativo richiesto in Italia e ha spiegato perché fosse necessario integrare la formazione mediante una prova attitudinale o un tirocinio di adattamento.
Ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. n. 206/2007, la misura compensativa è legittima quando la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo richiesto nello Stato ospitante. Per materie sostanzialmente diverse devono intendersi quelle essenziali all’esercizio della professione e molto diverse, per durata o contenuto, rispetto alla formazione ricevuta.
Discrezionalità tecnica e sindacato
La valutazione dell’idoneità del titolo estero e del grado di corrispondenza tra i percorsi formativi rientra nella discrezionalità tecnica del Ministero della salute. Il sindacato non può trasformarsi nella sostituzione delle valutazioni dell’amministrazione con quelle del ricorrente o del giudice.
Nel caso esaminato non sono emersi errori macroscopici, manifesta abnormità, irragionevolezza, illogicità, straripamento o sviamento. Le doglianze sono state ritenute mere asserzioni, non sostenute da elementi probatori o indiziari sufficienti. La sola opinabilità delle valutazioni amministrative non costituisce, di per sé, un vizio di legittimità.
Conclusioni
La Sezione ha ritenuto legittimi i decreti impugnati, in quanto adottati all’esito di una compiuta comparazione tra la formazione spagnola e quella italiana e conformi alla disciplina del d.lgs. n. 206/2007. Il parere è stato pertanto espresso nel senso del rigetto del ricorso straordinario.
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