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Sentenza

Sentenza n. 2218/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Prima) n. 1402/2023, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202405618

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza breve del TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, che aveva annullato la delibera del Consiglio comunale di Taranto di non approvazione di un profilo regolatore per un intervento di edilizia assistenziale e parcheggio pubblico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la delibera consiliare di non approvazione di un profilo regolatore presentato dalla proprietaria di un’area sita in località Vizzarro, destinata dal piano regolatore a zona speciale vincolata. Il Comune ha proposto appello contro la sentenza del TAR, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 24 dello Statuto comunale e dell’art. 38 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, nonché contraddittorietà e travisamento dei fatti e dei documenti. L’appellante ha sostenuto che il verbale consentisse di individuare correttamente 16 votanti, poiché un consigliere risultava presente ma non votante, e che la seduta si fosse validamente svolta in seconda convocazione, con il quorum strutturale previsto dal regolamento. Ha inoltre chiesto che fossero esaminati, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., i motivi riproposti dall’appellata e non esaminati dal TAR. La proprietaria ha riproposto le censure relative alla violazione dell’art. 97 Cost., degli artt. 1 e 3 l. 241/1990, dell’art. 49 TUEL, dello Statuto comunale e del regolamento consiliare, lamentando l’assenza di un’adeguata motivazione per il mancato recepimento dei pareri favorevoli degli organi tecnici e l’asserita mancanza del quorum funzionale. Ha inoltre dedotto eccesso di potere per incoerenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, sostenendo che la non approvazione fosse in contrasto con le premesse della delibera, con l’istruttoria e con i pareri favorevoli espressi dagli organi tecnici, dal dirigente all’urbanistica e dalla commissione edilizia.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato l’annullamento della delibera disposto dal TAR. Il Collegio ha esaminato il contenuto formale della delibera e della scheda di votazione, rilevando che l’atto indicava 16 presenti, 15 voti favorevoli e un’astensione, ma riportava contestualmente la precisazione secondo cui un consigliere, pur risultando presente nella votazione elettronica, era “presente non votante”. Nonostante la registrazione di 15 voti favorevoli e un’astensione, il verbale concludeva per la non approvazione della proposta. La contraddizione risultava ulteriormente confermata dal resoconto stenografico, che riferiva invece di 15 voti contrari, un’astensione e un presente non votante. Secondo il giudice, la verbalizzazione non consentiva quindi di ricostruire con certezza l’esito della votazione e richiedeva una complessa attività interpretativa dagli esiti non sicuri. Tale vizio non è stato ritenuto meramente formale o superabile, poiché incide sulla certezza e sulla trasparenza dell’atto pubblico e sulla possibilità di individuare immediatamente quanto effettivamente deliberato. Sono rimasti assorbiti gli ulteriori motivi ed eccezioni. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 5.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 10 del Regolamento Edilizio

    Disciplina la presentazione del profilo regolatore quale parere preventivo propedeutico al rilascio del permesso di costruire.

  • art. 15 delle n.t.a. del piano regolatore

    Disciplina la zona speciale vincolata nella quale ricade l’area interessata dall’intervento.

  • art. 24 dello Statuto comunale

    Richiamato dal Comune quale parametro della disciplina della votazione consiliare.

  • art. 38 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale

    Richiamato con riguardo al quorum strutturale e deliberativo della seduta consiliare, in particolare in seconda convocazione.

  • art. 49 d.lgs. 267/2000

    Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

    La parte privata ha invocato l’obbligo di motivare il mancato adeguamento ai pareri degli organi tecnici; la questione è rimasta assorbita.

  • art. 63 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale

    Richiamato dalla parte privata quale disposizione che avrebbe imposto il rinvio della votazione in caso di mancanza del quorum funzionale; la questione è rimasta assorbita.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    Invocato dal Comune per ottenere l’esame dei motivi riproposti e non esaminati in primo grado; tali motivi sono rimasti assorbiti dopo il rigetto dell’appello.

Massime di principio

  • La deliberazione di un organo collegiale deve rappresentare in modo univoco, coerente e immediatamente comprensibile il numero dei presenti, dei votanti, degli astenuti e dei voti favorevoli e contrari, nonché l’esito della votazione.
  • Sussiste un vizio invalidante quando il testo della deliberazione e il dispositivo riportano dati di votazione tra loro contraddittori, tali da non consentire di ricostruire con certezza quanto effettivamente deliberato senza un’attività interpretativa complessa e dagli esiti non univoci.
  • La verbalizzazione dell’attività di un organo collegiale, in quanto atto pubblico, deve assicurare certezza e trasparenza dell’esito deliberativo; non è sufficiente che l’esito possa essere ricostruito mediante il confronto con documenti esterni o mediante interpretazioni non certe.
  • Il giudice può definire la controversia sulla base del vizio formale della verbalizzazione quando tale vizio incide sulla certezza dell’esistenza e del contenuto della deliberazione, senza dover esaminare gli ulteriori motivi relativi alla motivazione sostanziale dell’atto.

Come è indicizzato

MaterieOrgani degli enti localiRegolamenti e atti amministrativi generaliMotivazione del provvedimento
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneTrasparenza e pubblicitàEccesso di potere

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