Cassazione Civile, Ordinanza n. 30607/2023 del 03/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla società ricorrente, regolarmente sottoscritta e accettata dalle controparti con i rispettivi difensori. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., senza pronunciare sulle spese di lite ai sensi dell'art. 391 c.p.c., comma 4. Non è stata quindi esaminata nel merito la censura contro la sentenza d'appello.
Esito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia originava dall'impugnazione di un licenziamento disciplinare per giusta causa intimato a un dirigente. La corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado, accogliendo l'impugnazione del lavoratore, ritenendo viziato il procedimento disciplinare perché il datore di lavoro non aveva convocato il dirigente, il quale nella memoria difensiva aveva richiesto espressamente di essere sentito. La decisione di merito aveva quindi applicato la clausola penale prevista nel contratto di lavoro per l'ipotesi di ingiustificato recesso datoriale, rigettando la richiesta della società di riduzione equitativa della penale e di detrazione dell'aliunde perceptum e percipiendum, nonché la domanda del dirigente per danno all'immagine e alla reputazione. In cassazione la società proponeva ricorso articolato in tre motivi, ma prima della decisione depositava rinuncia al ricorso accettata dalle controparti.
Norme richiamate
art. 7 L. 300/1970
La corte territoriale ha ritenuto che le garanzie procedimentali previste dalla norma si applichino anche al rapporto dirigenziale, imponendo la convocazione del lavoratore che ne abbia fatto richiesta nelle giustificazioni disciplinari.
art. 1384 c.c.
Richiamato in relazione alla domanda di riduzione equitativa della clausola penale prevista nel contratto di lavoro per l'ingiustificato recesso datoriale.
art. 378 c.p.c.
È stata depositata memoria con rinuncia al ricorso in prossimità della decisione.
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del processo quando sia ritualmente sottoscritta e accettata dalle controparti.
art. 391 c.p.c.
In caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso non si pronuncia sulle spese, secondo quanto affermato dalla Corte.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se rituale e accettata da tutte le controparti, comporta l'estinzione del giudizio senza necessità di esaminare i motivi di impugnazione.
- Quando il processo si estingue per rinuncia al ricorso, la Corte non provvede sulle spese, se ricorrono le condizioni indicate dall'art. 391 c.p.c.
- Le garanzie procedurali dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori possono essere ritenute applicabili anche al dirigente, ove la controversia riguardi un licenziamento disciplinare e il dirigente abbia chiesto di essere sentito nelle proprie giustificazioni.
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