Sentenza n. 160/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell’ordinanza dell’ANAS n. 81/2024, recante la chiusura della circolazione ad alcune categorie di veicoli, ed in particolare ai trattori agricoli sulla SS 652 "Fondovalle Sangro" dal km 0 al km 13+300; - del provvedimento del 18.03.2025 prot. n. 238989 dell’ANAS, recante conferma dell’ordinanza n. 81/2024, comunicato dalla Prefettura di Isernia alla Coldiretti il 15.04.2025 con nota prot. n. 15263; - del silenzio inadempimento serbato sull’istanza di annullamento in autotutela dell’ordinanza n. 81/2024, presentata ai sensi dell’articolo 6 comma 8 del C.d.S. dalla Coldiretti del Molise e dalla Federazione Provinciale Coldiretti di Isernia in data 20.05.2025; - di ogni ulteriore atto presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza ANAS n. 81/2024, divieto di circolazione dei trattori agricoli sulla SS 652, nota ANAS del 18 marzo 2025 e silenzio sull’istanza di autotutela
Esito
Favorevole al resistente (ente proprietario della strada)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza ANAS n. 81/2024, con cui era stata vietata la circolazione a determinate categorie di veicoli, in particolare ai trattori agricoli, su un tratto della SS 652 “Fondovalle Sangro”, nonché la successiva nota ANAS del 18 marzo 2025 e il silenzio serbato sull’istanza di annullamento o modifica in autotutela presentata il 20 maggio 2025. Hanno dedotto eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione del principio di proporzionalità, violazione della libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost., violazione degli artt. 5 e 6 del Codice della strada, mancata adozione di misure meno restrittive e mancata consultazione preventiva delle associazioni agricole, oltre alla violazione degli artt. 3 e 10 l. 241/1990. In particolare, i ricorrenti hanno sostenuto che il divieto assoluto e definitivo non avrebbe adeguatamente ponderato le esigenze di sicurezza stradale con l’impatto sull’attività agricola e non avrebbe valutato soluzioni alternative, quali fasce orarie stagionali o altri percorsi e modalità di transito. ANAS ha eccepito la tardività dell’impugnazione dell’ordinanza, richiamando la sua trasmissione agli enti interessati, l’affissione all’Albo compartimentale, l’installazione della segnaletica e la piena conoscenza acquisita dalla Coldiretti almeno il 3 febbraio 2025.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato in parte irricevibile e in parte inammissibile. L’impugnazione dell’ordinanza ANAS n. 81/2024 è stata ritenuta tardiva: il giudice ha considerato provata la conoscenza dell’atto attraverso la trasmissione via PEC agli enti indicati, l’affissione all’Albo compartimentale, l’installazione della segnaletica verticale nel settembre 2024 e, soprattutto, la nota del 3 febbraio 2025 con cui la Coldiretti aveva chiesto alla Prefettura di intervenire presso ANAS, allegando l’ordinanza e lamentandone gli effetti. Poiché il ricorso era stato notificato il 16 giugno 2025, l’impugnazione dell’ordinanza è stata dichiarata irricevibile per tardività. La nota ANAS del 18 marzo 2025 è stata qualificata come atto meramente confermativo, privo di autonoma lesività e quindi non impugnabile: non costituiva l’esito di una nuova istruttoria o di una rinnovata ponderazione degli interessi, non era stata adottata in risposta a un’istanza di autotutela rivolta ad ANAS e si limitava a esplicitare alla Prefettura le ragioni dell’ordinanza originaria. La relativa impugnazione è stata pertanto dichiarata inammissibile per carenza originaria di interesse, non potendo la sua rimozione procurare alcuna utilità in presenza della perdurante efficacia dell’ordinanza ormai non più impugnabile. È stata inoltre dichiarata inammissibile la domanda concernente il silenzio sull’istanza di autotutela: l’amministrazione non ha un obbligo giuridico di pronunciarsi su un’istanza volta a sollecitare l’annullamento d’ufficio di un provvedimento definitivo, poiché l’autotutela è rimessa alla discrezionalità amministrativa e l’istanza ha natura meramente sollecitatoria. Il ricorso avverso il silenzio non può essere utilizzato per eludere il termine decadenziale di impugnazione dell’atto originario. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 5 Codice della strada
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla disciplina dei provvedimenti sulla circolazione stradale; il giudice non ha esaminato nel merito la censura per la definizione in rito.
art. 6 Codice della strada
Richiamato dai ricorrenti quale base dell’istanza rivolta ad ANAS e della richiesta di revisione del divieto; il giudice ha escluso che tale istanza imponesse all’amministrazione un obbligo di provvedere in autotutela.
art. 6, comma 8, Codice della strada
Invocato dai ricorrenti per sollecitare l’annullamento o la modifica dell’ordinanza; non è stato ritenuto idoneo a trasformare l’istanza in una domanda capace di imporre l’esercizio dell’autotutela.
art. 3 l. 241/1990
Richiamato dai ricorrenti per contestare il difetto di motivazione; la censura non è stata esaminata nel merito per la tardività o inammissibilità delle impugnazioni.
art. 10 l. 241/1990
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla partecipazione procedimentale; la relativa censura non è stata esaminata nel merito.
art. 21-nonies l. 241/1990
L’annullamento d’ufficio costituisce espressione di potere discrezionale dell’amministrazione; l’istanza di parte ha natura meramente sollecitatoria e non determina un obbligo giuridico di provvedere, sicché non è esperibile l’azione contro il silenzio.
art. 41 Costituzione
Richiamato dai ricorrenti a tutela della libertà di iniziativa economica; la relativa censura non è stata esaminata nel merito.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Il TAR aveva fissato la trattazione accelerata del merito dopo avere respinto la domanda cautelare; tale fase non incide sull’esito finale in rito.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il giudice ha utilizzato la disposizione per avvisare le parti della possibile parziale inammissibilità del ricorso per carenza di lesività della nota ANAS e per l’impugnazione del silenzio sull’istanza di autotutela.
Massime di principio
- L’impugnazione di un provvedimento amministrativo è tardiva quando l’amministrazione dimostri la piena conoscenza dell’atto da parte dell’interessato, anche mediante elementi convergenti quali la pubblicità istituzionale, l’affissione, l’installazione della segnaletica attuativa e atti dai quali risulti che il destinatario abbia contestato specificamente il contenuto del provvedimento.
- Un atto successivo è meramente confermativo e non autonomamente impugnabile quando si limita a ribadire o illustrare le ragioni dell’atto precedente senza una nuova istruttoria, una nuova valutazione degli elementi di fatto e di diritto o una rinnovata ponderazione degli interessi coinvolti.
- L’impugnazione di un atto meramente confermativo è inammissibile per carenza di interesse quando l’eventuale annullamento dell’atto successivo non procurerebbe al ricorrente alcuna utilità, poiché resterebbe efficace il provvedimento originario non tempestivamente impugnato.
- L’amministrazione non è obbligata a pronunciarsi su un’istanza di annullamento d’ufficio di un provvedimento definitivo, poiché l’autotutela decisoria costituisce esercizio di potere discrezionale e l’istanza del privato ha natura meramente sollecitatoria.
- L’azione avverso il silenzio non può essere utilizzata per ottenere indirettamente il riesame o l’eliminazione di un provvedimento ormai consolidato, eludendo il termine decadenziale previsto per la sua impugnazione.
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