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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00178/2026 del 05/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato era stato condannato per truffa (art. 640 c.p.) per aver, dopo la conclusione di un contratto di fornitura di pannelli solari mai eseguito, consegnato alla parte offesa due cambiali con firme apocrife simulando l'intervento di un garante, al fine di assicurarsi indebitamente la somma di 47.000 euro. In cassazione il difensore ha dedotto: 1) che la falsificazione delle cambiali, avvenuta dopo il pagamento, non avrebbe determinato la disposizione patrimoniale (quindi non sarebbe truffa contrattuale) e che la querela sarebbe intempestiva; 2) che la condotta andrebbe riqualificata in insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.); 3) che avrebbe dovuto applicarsi la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e non operare l'aggravante del danno patrimoniale rilevante; 4) che dovevano essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche in ragione dell'assenza di precedenti e della natura occasionale del fatto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché formulato con motivi generici e manifestamente infondati, confermando la qualificazione del fatto come truffa contrattuale. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello secondo cui la consegna delle cambiali apocrife costituiva un artifizio posto in essere durante l'esecuzione contrattuale, con nesso causale rispetto al danno e all'ingiusto profitto, e che il dies a quo della querela decorreva dalla data di consegna delle cambiali. Ha escluso la riqualificazione in insolvenza fraudolenta, ha giudicato corretta la negazione della particolare tenuità del fatto sulla base della significativa entità del danno (47.000 euro) e ha ritenuto legittima la mancata concessione delle attenuanti generiche per l'assenza di segni di resipiscenza o di riparazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese per la parte civile liquidate in euro 3.686,00, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen. (truffa)

    La norma è stata applicata per qualificare come truffa la condotta consistente nell'uso di artifizi e raggiri (le cambiali apocrife) posti anche successivamente alla stipula contrattuale e idonei a generare errore, danno e ingiusto profitto.

  • art. 61, primo comma, n. 7, cod. pen. (circostanza aggravante: danno patrimoniale di rilevante gravità)

    L'aggravante è stata ritenuta sussistente in ragione della rilevante entità della somma sottratta (47.000 euro).

  • art. 641 cod. pen. (insolvenza fraudolenta)

    La Corte ha escluso la ricorrenza della fattispecie perché l'insolvenza fraudolenta richiede la dissimulazione dello stato di insolvenza e non l'induzione in errore del creditore; i fatti concreti sono stati ritenuti più compatibili con la truffa.

  • art. 131-bis cod. pen. (causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto)

    La Corte ha ritenuto corretta l'esclusione della particolare tenuità basandosi sulla non esiguità del danno; è sufficiente che il giudice indichi i presupposti ritenuti decisivi, anche se non tutti gli indici vengono approfonditi.

  • art. 133 cod. pen. (criteri di determinazione della pena)

    Richiamato in relazione al giudizio sulla gravità dell'offesa e sulla valutazione degli elementi per la tenuità del fatto.

  • art. 62-bis cod. pen. (circostanze attenuanti generiche)

    La Corte ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche operato dalla Corte territoriale in ragione dell'assenza di elementi di segno positivo quali resipiscenza o attività riparatorie.

  • art. 616 cod. proc. pen. (spese per ricorso inammissibile e Cassa delle ammende)

    Applicato per condannare il ricorrente al versamento di una somma alla Cassa delle ammende e al pagamento delle spese processuali in ragione della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La truffa contrattuale può configurarsi anche quando l'artifizio o il raggiro intervengono dopo la conclusione del contratto, purché vi sia nesso causale tra il comportamento ingannevole e il danno o l'ingiusto profitto.
  • Il dies a quo per proporre querela decorre dalla conoscenza certa del fatto di reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva; se l'artifizio si realizza con un atto materiale (es. consegna di cambiali apocrife), il termine decorre da tale evento.
  • La fattispecie di insolvenza fraudolenta è distinta dalla truffa: la prima richiede la dissimulazione dello stato di insolvenza, la seconda l'induzione in errore che dà luogo a una disposizione patrimoniale.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa anche sulla base di un solo elemento decisivo (es. non esiguità del danno); la valutazione del giudice su questo punto non richiede l'analisi esaustiva di tutti gli indici.
  • La valutazione delle attenuanti generiche e degli elementi di carattere personale/fattuale è di regola questione di merito non sindacabile in Cassazione a meno che la motivazione sia mancante, contraddittoria o manifestamente illogica.
  • In cassazione sono inammissibili i motivi che si limitano a reiterare le doglianze già respinte in grado di appello senza fornire censure specifiche e argomentate.

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