Sentenza n. 4418/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza n. 479/2025 del 31 gennaio 2025, emessa dalla Corte di Appello di Napoli, Quinta Sezione Civile, nei confronti del Comune di San Tammaro in tema di spese processuali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Comune di San Tammaro, della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 479/2025, relativa al pagamento delle spese processuali
Esito
Favorevole al ricorrente (società creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 479/2025, che aveva condannato il Comune di San Tammaro al pagamento di € 3.200,00, oltre rimborso forfettario del 15%, spese vive di € 406,50 ed eventuali accessori, per il giudizio di primo grado, nonché di € 3.340,17 per le spese del secondo grado, oltre eventuali accessori. La ricorrente ha chiesto anche il pagamento degli interessi legali fino all’effettivo soddisfo e, in caso di ulteriore inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta. Il Comune non si è costituito e non ha dimostrato di avere adempiuto. Il giudicato risultava comprovato dalla certificazione in atti ed era decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo sussistenti la legittimazione passiva del Comune, il passaggio in giudicato della sentenza azionata, il decorso del termine di 120 giorni per l’adempimento e l’assenza di prova dell’avvenuto pagamento. Ha dichiarato l’obbligo del Comune di eseguire la sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, mediante il pagamento delle somme liquidate per le spese dei due gradi di giudizio, degli accessori quali IVA e CPA e degli interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c., decorrenti dal passaggio in giudicato fino al soddisfo. Ha nominato sin d’ora il Prefetto di Caserta quale commissario ad acta, con facoltà di delega, affinché provveda al pagamento entro i successivi 60 giorni in caso di ulteriore inottemperanza, anche mediante gli eventuali atti di modifica del bilancio. Il compenso del commissario, pari a € 1.000,00, è posto a carico dell’amministrazione inadempiente. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 1.500,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza nel quale il TAR ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato e ha nominato un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inottemperanza.
art. 112, comma 3, c.p.a.
È richiamato quale fondamento della corresponsione, in sede di ottemperanza, degli interessi legali sulle somme dovute in base al titolo giudiziale.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza è considerato presupposto per procedere all’esecuzione forzata nei confronti dell’amministrazione.
art. 1284, comma 1, c.c.
Gli interessi legali sulle somme dovute decorrono dalla data del passaggio in giudicato del titolo giudiziale fino all’effettivo pagamento.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’interessato può ottenere la dichiarazione dell’obbligo dell’amministrazione di eseguire una sentenza passata in giudicato quando sia decorso il termine previsto per l’adempimento e l’amministrazione non dimostri di avere adempiuto.
- In presenza di un giudicato che condanna un’amministrazione al pagamento di somme, l’esecuzione comprende anche gli accessori dovuti in base al titolo e gli interessi legali decorrenti dal passaggio in giudicato fino all’effettivo soddisfo.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione per adempiere.
- Il commissario ad acta, nell’eseguire una condanna pecuniaria a carico di un ente locale, può essere incaricato di compiere tutti gli atti necessari al pagamento, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
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