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Sentenza

Sentenza n. 216/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’annullamento del diniego di accesso agli atti emesso dalla Questura di Perugia con nota del -OMISSIS-, e per la condanna dell’Amministrazione a consentire l’accesso mediante visione ed estrazione di copie dei provvedimenti richiesti; nonché per l’annullamento del provvedimento avente ad oggetto l’allontanamento dal Comune di Corciano con il divieto di farvi ritorno per la durata di anni quattro emesso dalla Questura di Perugia in data -OMISSIS-, e di ogni altro atto e/o provvedimento comunque annesso connesso e/o presupposto.

Giustizia amministrativa202500274

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: foglio di via obbligatorio disposto dal Questore di Perugia, con allontanamento dal Comune di Corciano e divieto di ritorno per quattro anni

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato sia il diniego di accesso agli atti della Questura, sia il provvedimento di allontanamento dal Comune di Corciano con divieto di ritorno per quattro anni. La domanda di accesso era stata già dichiarata irricevibile con sentenza non definitiva per tardività della notificazione e del deposito, con conseguente conversione del rito per la decisione sulla domanda di annullamento del foglio di via. I primi due motivi, relativi alla violazione degli artt. 22 e seguenti e 3 della l. n. 241/1990, all’art. 97 Cost., all’art. 111 Cost., all’eccesso di potere, al difetto di motivazione e alla manifesta illogicità, riguardavano esclusivamente la domanda di accesso. Il terzo motivo contestava il provvedimento di prevenzione per mancata partecipazione procedimentale, carenza dei presupposti, erronea applicazione della normativa e manifesta illogicità. Il ricorrente sosteneva che la misura avrebbe richiesto una denuncia o querela ai sensi della l. n. 401/1989, gravi indizi di pericolosità sociale e precedenti penali, lamentando inoltre l’assenza di condanne penali definitive. L’Amministrazione aveva depositato memoria e documenti oltre il termine processuale, ma il Collegio ne ha dichiarato l’inutilizzabilità.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente dichiarato inutilizzabili la memoria e i documenti depositati dall’Amministrazione il 24 aprile 2026, perché tardivi ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a., e ha escluso i presupposti per rinviare la trattazione ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. La domanda di accesso non rientrava più nell’oggetto della decisione, essendo stata dichiarata irricevibile per tardività con precedente sentenza non definitiva. Nel merito della domanda di annullamento, il Collegio ha qualificato l’atto come foglio di via obbligatorio adottato dal Questore ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 159/2011, distinto dal divieto di accesso ai luoghi di manifestazioni sportive disciplinato dalla l. n. 401/1989. La mancata comunicazione di avvio del procedimento non è stata ritenuta illegittima, poiché la misura ha natura cautelare ed è caratterizzata da urgenza in re ipsa; inoltre, il provvedimento aveva esplicitato le esigenze di urgenza connesse alla condotta e al pericolo di reiterazione. Sono state respinte anche le censure sui presupposti della misura. Il foglio di via è diretto a prevenire reati e richiede un giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica fondato su comportamenti attuali dai quali emerga un’oggettiva e apprezzabile probabilità di commissione di reati, senza necessità di una condanna penale definitiva. Nel caso concreto, il ricorso non negava i fatti relativi alla diffusione di volantini dal contenuto offensivo, diffamatorio e minaccioso nei confronti di appartenenti alla magistratura perugina; il provvedimento richiamava inoltre una pluralità di pregiudizi di polizia non contestati quanto alla loro esistenza. Il sindacato giurisdizionale, limitato ai profili di abnormità, macroscopica illogicità o travisamento, non ha evidenziato vizi macroscopici. È stata altresì valorizzata l’assenza di iscrizione anagrafica e di interessi lavorativi del ricorrente nel Comune di Corciano, nonché la mancata allegazione di ragioni per recarvisi. Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione delle spese per l’assenza di difesa dell’Amministrazione nel merito.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 159/2011

    «Qualora le persone indicate nell’articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino in un comune diverso dai luoghi di residenza o di dimora abituale, il questore, con provvedimento motivato, può ordinare loro di lasciare il territorio del medesimo comune entro un termine non superiore a quarantotto ore, inibendo di farvi ritorno, senza preventiva autorizzazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni.»

    La disposizione attribuisce al Questore il potere di adottare il foglio di via obbligatorio nei confronti di soggetti pericolosi per la sicurezza pubblica che si trovino fuori dal Comune di residenza o dimora abituale, prevedendo l’allontanamento e il divieto di ritorno per un periodo determinato.

  • art. 1 d.lgs. n. 159/2011

    «a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi; b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all’articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica».

    Individua le categorie soggettive cui possono applicarsi le misure di prevenzione personali, sulla base di elementi di fatto e di una valutazione di pericolosità.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    I termini per il deposito di memorie e documenti sono perentori; il deposito tardivo dell’Amministrazione è stato dichiarato inutilizzabile.

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    Il Collegio ha escluso che ricorressero i presupposti per rinviare la trattazione al fine di procedere alla riunione con altro giudizio.

  • art. 116, comma 1, c.p.a.

    La domanda giudiziale in materia di accesso è stata dichiarata irricevibile per tardività della notificazione e del deposito.

  • l. n. 401/1989

    La legge disciplina il distinto divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive e non costituisce la base normativa del foglio di via obbligatorio impugnato.

Massime di principio

  • Il foglio di via obbligatorio adottato ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 159/2011 è una misura preventiva diretta a evitare la commissione di reati e presuppone un giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica fondato su comportamenti attuali dai quali emerga un’oggettiva e apprezzabile probabilità di commissione di reati.
  • Per l’adozione del foglio di via obbligatorio non è necessaria l’esistenza di una condanna penale definitiva, essendo sufficiente una valutazione amministrativa di pericolosità basata su elementi di fatto, inclusi pregiudizi di polizia e condotte attuali non contestate.
  • Il provvedimento di foglio di via obbligatorio, in quanto misura cautelare connotata da urgenza in re ipsa, non richiede di regola la comunicazione di avvio del procedimento; l’Amministrazione deve tuttavia esplicitare nel provvedimento le ragioni concrete dell’urgenza e del pericolo di reiterazione.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sulla valutazione di pericolosità sottesa al foglio di via obbligatorio è limitato alla verifica di abnormità dell’iter logico, macroscopica illogicità o travisamento della realtà fattuale, senza sostituire la valutazione giudiziale a quella discrezionale dell’autorità di pubblica sicurezza.
  • Il deposito tardivo di memorie e documenti rispetto ai termini perentori dell’art. 73, comma 1, c.p.a. comporta l’inutilizzabilità degli atti processuali tardivamente prodotti.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaPericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaDecisione e riti speciali
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaDecadenza e tardività

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