Sentenza n. 380/2026 - Bari, Sezione U
per l'annullamento: - della nota prot. n. 0070890 del 6 novembre 2020 con la quale il Responsabile Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti Approvvigionamento Idrico dell'Acquedotto Pugliese s.p.a. ha rigettato la richiesta di revisione periodica dei prezzi formulata dalla Faver s.p.a. in data 3.8.2020 in relazione al contratto di appalto n. 2000014228 del 5 giugno 2018 avente ad oggetto il “Servizio di sorveglianza tecnica, pronto intervento e lavori di manutenzione per gli acquedotti di adduzione primaria dell'Ofanto, Locone, Casamassima-Canosa, Andria-Bari, Nuovo Locone- Barletta, Caposele-Padula, stacco by-pass S. Andrea, by-pass Sele Ofanto e Sele Calore, comprese opere ed acquedotti collegati – Lotto Centro Sud. CIG: n. 60217422B3”; - di ogni altro atto, ancorché non conosciuto, al predetto comunque connesso, presupposto e/o conseguenziale; ove occorra, per la declaratoria di nullità e/o la disapplicazione - dell'art. 10, comma 1, del contratto di appalto n. 2000014228 del 5 giugno 2018, nella parte in cui stabilisce per l'espletamento del servizio di sorveglianza tecnica degli Acquedotti di adduzione primaria inclusi nel lotto Centro Sud un compenso fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto e prevede il diritto alla revisione solo ove “si verifichi un aumento dei costi dei materiali e della manodopera, tale da determinare un aumento o una diminuzione superiore a un decimo del prezzo complessivo convenuto”, limitandone il riconoscimento alla sola parte eccedente la soglia del 10% del prezzo; - dell'articolo 2 del contatto di appalto nella parte in cui, nell'indicare l'ammontare complessivo del contratto, è statuito che “per la parte relativa ai servizi di cui ai punti 1A) e 1B) del precedente articolo 1, prevista <<a corpo>>, gli importi restano fissi ed invariabili, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti - contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti servizi”; - dell'art. 67, comma 4, del Capitolato Speciale d'Appalto (allegato al bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. n. 138 del 1° dicembre 2014), nella parte in cui prevede che “il compenso dovuto all'appaltatore per l'espletamento dei servizi di cui all'Art. 1 resta fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto, a meno che, durante tale periodo, sulla base dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) e comma 5 del d. lgs 163/2006 non si verifichi un aumento o una diminuzione del costo dei materiali e della mano d'opera, tale da determinare un aumento o una diminuzione superiore al decimo del prezzo complessivo convenuto. In tal caso a decorrere dal secondo anno di validità del contratto, l'Appaltatore e la Stazione Appaltante possono richiedere una revisione del prezzo medesimo. Detta revisione ai sensi dell'art. 1664 del Codice Civile può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo” per la condanna dell'Amministrazione resistente all'attivazione – nel rispetto di quanto previsto dall'art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 – di apposita istruttoria, condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi, volta all'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto della società ricorrente alla revisione periodica del corrispettivo dovuto per la gestione del servizio di sorveglianza tecnica degli Acquedotti di adduzione primaria inclusi nel lotto Centro Sud e alla quantificazione del relativo importo, con conseguente adeguamento del prezzo e corresponsione degli arretrati dovuti a partire dalla conclusione del primo anno di servizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della richiesta di revisione periodica dei prezzi relativa a un contratto di appalto per servizi di sorveglianza tecnica, pronto intervento e manutenzione degli acquedotti
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa appaltatrice ha impugnato il diniego con cui la stazione appaltante aveva respinto la richiesta di revisione dei prezzi, rilevando l'assenza di uno scostamento superiore al 10% nei costi dei materiali e della manodopera. Ha dedotto la violazione dell'art. 115 del d.lgs. 163/2006, eccesso di potere, travisamento dei presupposti, erronea motivazione, difetto di istruttoria, irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà manifesta. La ricorrente ha sostenuto che le clausole dell'art. 67, comma 4, del capitolato speciale, dell'art. 10 e dell'art. 2 del contratto, nella parte in cui prevedevano la fissità del corrispettivo e subordinavano la revisione al superamento della soglia del 10%, fossero nulle per contrasto con norme imperative e non potessero impedire l'applicazione del meccanismo legale di revisione. Ha inoltre lamentato un comportamento contraddittorio della stazione appaltante, che in precedenti contratti aventi a oggetto i medesimi servizi avrebbe accolto richieste analoghe. La resistente ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la disciplina contrattuale regolasse in modo compiuto sia l'an sia il quantum della revisione, e ha chiesto il rigetto nel merito.
La decisione
Il TAR ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo, poiché la clausola contrattuale, pur disciplinando il quantum della revisione, lasciava alla stazione appaltante un margine di valutazione circa la sussistenza dei presupposti per attivarla. Nel merito ha rigettato il ricorso. Il contratto rientrava nei settori speciali e, in forza dell'art. 206 del d.lgs. 163/2006, l'art. 115 dello stesso decreto non era applicabile. La disciplina legislativa non imponeva quindi la revisione periodica dei prezzi per tale tipologia di appalto, né la sua esclusione o limitazione risultava contraria al diritto dell'Unione europea, secondo i principi affermati dalla Corte di giustizia nella sentenza del 19 aprile 2018, causa C-152/17. Le parti potevano pertanto escludere o limitare contrattualmente la revisione; le clausole sottoscritte, che prevedevano la revisione soltanto per la parte eccedente la variazione del 10%, erano valide e vincolanti. Il diniego era corretto perché non risultava provato il superamento della soglia contrattuale. Il giudice ha inoltre ritenuto ragionevole e proporzionata la soglia, in quanto destinata a mantenere a carico dell'appaltatore l'alea ordinaria del contratto senza trasformare la revisione in un meccanismo automatico di indicizzazione. La censura sul precedente comportamento della stazione appaltante è stata respinta perché l'identità dei presupposti delle precedenti vicende contrattuali era stata soltanto allegata e non dimostrata. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 115 d.lgs. 163/2006
La disposizione sulla revisione periodica dei prezzi non si applica agli appalti rientranti nei settori speciali, in forza del rinvio contenuto nell'art. 206 del medesimo decreto.
art. 206 d.lgs. 163/2006
Esclude l'applicazione dell'art. 115 agli appalti dei settori speciali disciplinati dal decreto.
art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a.
Attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative alle clausole di revisione dei prezzi e ai relativi provvedimenti applicativi nei contratti a esecuzione continuata o periodica, nell'ipotesi prevista dall'art. 115 del d.lgs. 163/2006.
art. 67, comma 4, Capitolato speciale d'appalto
il compenso dovuto all'appaltatore per l'espletamento dei servizi di cui all'Art. 1 resta fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto, a meno che, durante tale periodo, sulla base dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) e comma 5 del d. lgs 163/2006 non si verifichi un aumento o una diminuzione del costo dei materiali e della mano d'opera, tale da determinare un aumento o una diminuzione superiore al decimo del prezzo complessivo convenuto. In tal caso a decorrere dal secondo anno di validità del contratto, l'Appaltatore e la Stazione Appaltante possono richiedere una revisione del prezzo medesimo. Detta revisione ai sensi dell'art. 1664 del Codice Civile può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo
La clausola è valida e consente la revisione soltanto al superamento della soglia del 10%, limitandola alla differenza eccedente tale soglia.
art. 1664 c.c.
È richiamato dalla clausola contrattuale quale fondamento della revisione limitata alla differenza eccedente il decimo.
art. 3, comma 3, TUE
Richiamato nel giudizio europeo sui limiti alla revisione dei prezzi nei settori speciali.
artt. 26, 56, 57, 58 e 101 TFUE
Richiamati nel giudizio europeo; non ostano a una disciplina nazionale che non imponga la revisione periodica dei prezzi nei contratti dei settori speciali.
art. 10 direttiva 2004/17/CE
I principi di parità di trattamento e trasparenza non impongono la revisione periodica dei prezzi e possono, al contrario, essere tutelati dall'assenza di automatismi successivi all'aggiudicazione.
Massime di principio
- Nelle controversie sulla revisione dei prezzi nei contratti pubblici, la giurisdizione amministrativa sussiste nella fase anteriore all'eventuale riconoscimento quando la clausola contrattuale attribuisce alla stazione appaltante un margine discrezionale nella valutazione dei presupposti della revisione; se invece il contratto disciplina una prestazione vincolata e puntualmente quantificata, la controversia attiene a un diritto soggettivo e spetta al giudice ordinario.
- Per gli appalti rientranti nei settori speciali disciplinati dal d.lgs. 163/2006, l'art. 115 dello stesso decreto non trova applicazione; la revisione periodica dei prezzi non costituisce quindi un obbligo legislativo inderogabile.
- Nei settori speciali, in assenza di un obbligo legale inderogabile, le parti possono escludere o limitare contrattualmente la revisione dei prezzi; la clausola sottoscritta dall'appaltatore che subordina la revisione al superamento di una soglia percentuale e la limita alla sola eccedenza è valida e vincolante.
- Una clausola di revisione dei prezzi non deve trasformarsi in un meccanismo automatico di indicizzazione: è ragionevole mantenere a carico dell'appaltatore le variazioni contenute entro una soglia minima, quale componente dell'alea ordinaria e del rischio d'impresa.
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