Ordinanza n. 286/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca della proposta di aggiudicazione e conseguente esclusione dalla gara per debito tributario definitivamente accertato superiore a 5.000 euro, nonché riapertura della gara e proposta di aggiudicazione a favore di altra impresa
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento del 27 marzo 2026 con cui la stazione appaltante ha ritirato la proposta di aggiudicazione originariamente formulata in suo favore ed escluso l’impresa dalla procedura relativa a lavori di manutenzione straordinaria di un distaccamento dei Vigili del fuoco. L’esclusione è stata motivata dalla presenza di un debito tributario definitivamente accertato, superiore a 5.000 euro, ai sensi dell’art. 94, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023. Sono stati inoltre impugnati il verbale di riapertura delle operazioni di gara e la successiva proposta di aggiudicazione a favore della controinteressata. La ricorrente ha chiesto anche la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e la tutela in forma specifica o, in subordine, il risarcimento per equivalente. In sede cautelare ha dedotto l’illegittimità degli atti, valorizzando lo sgravio della cartella tributaria intervenuto, secondo quanto affermato, il 10 aprile 2026 e contestando gli accertamenti fiscali e la pretermissione del contraddittorio procedimentale.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per assenza di una prognosi favorevole sull’esito del ricorso. Al momento dell’adozione del provvedimento impugnato, il 27 marzo 2026, risultava a carico della ricorrente una cartella di pagamento notificata il 17 novembre 2025, non impugnata in sede giurisdizionale, di importo pari a 42.076,88 euro; il debito risultava quindi definitivamente accertato e superiore alla soglia di 5.000 euro rilevante ai fini dell’esclusione prevista dall’art. 94, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023. Lo sgravio, collocato successivamente all’atto impugnato, è stato ritenuto irrilevante in applicazione del principio tempus regit actum. Il giudice ha inoltre affermato che le certificazioni fiscali rilasciate alle stazioni appaltanti hanno natura di dichiarazioni di scienza e di atti di certificazione o attestazione, facenti prova sino a querela di falso, e vincolano l’amministrazione senza necessità di ulteriori accertamenti; per tale ragione è stata ritenuta irrilevante anche la dedotta omissione del contraddittorio procedimentale. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il merito è stato fissato per l’udienza pubblica del 21 luglio 2026.
Norme richiamate
art. 94, comma 6, d.lgs. n. 36/2023
debito tributario definitivamente accertato superiore a euro 5.000,00
La presenza, al momento dell’adozione dell’atto, di un debito tributario definitivamente accertato superiore alla soglia prevista costituisce presupposto per l’esclusione dalla procedura di gara.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale, sulla quale il TAR ha provveduto respingendo l’istanza.
art. 121 c.p.a.
Richiamato dalla ricorrente quale base della domanda subordinata di subentro nel contratto, senza che tale domanda sia stata definita nella presente fase cautelare.
Massime di principio
- Ai fini della verifica della legittimità di un provvedimento di esclusione da una gara, la sussistenza del requisito o della causa di esclusione deve essere valutata con riferimento alla situazione esistente al momento dell’adozione dell’atto, in applicazione del principio tempus regit actum; uno sgravio intervenuto successivamente non incide, di per sé, sulla legittimità originaria dell’esclusione.
- La presenza, al momento dell’adozione del provvedimento, di un debito tributario definitivamente accertato superiore alla soglia prevista dall’art. 94, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023 legittima l’esclusione dell’operatore economico dalla procedura di gara.
- Le certificazioni fiscali rilasciate dalle autorità competenti alle stazioni appaltanti hanno natura di dichiarazioni di scienza e di atti di certificazione o attestazione, fanno prova sino a querela di falso e, in quanto tali, esonerano la stazione appaltante dall’effettuare ulteriori accertamenti sul relativo contenuto.
- Quando l’amministrazione fonda l’esclusione dalla gara su una certificazione fiscale vincolante proveniente dall’autorità competente, l’eventuale omissione del contraddittorio procedimentale non assume rilievo decisivo ai fini della legittimità dell’atto.
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