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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6593/2024 del 14/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che confermava le condanne per tentata estorsione, lamentando: errata valutazione e travisamento della prova circa l'idoneità e l'univocità degli atti a integrare il reato di estorsione; mancanza di qualsiasi richiesta di denaro nelle intercettazioni e nelle conversazioni; dimenticanza dell'intercettazione del 22/01/2016 che dimostrerebbe la volontà di non incontrare la persona offesa; eccessiva rilevanza data alle sole dichiarazioni della persona offesa (Anesa) e al taglio degli pneumatici, prove insufficienti secondo la difesa; errata ricostruzione storico-giuridica dei capi (si doveva trattare di un unico fatto e non di due reati autonomi); mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale su circostanze economiche della persona offesa (viaggio negli USA e spese per maternità surrogata); mancata motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e mancanza di analisi della personalità e del ruolo differenziato degli imputati nella quantificazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse esaminato lo stesso materiale probatorio del primo grado e fornito motivazione congrua e non contraddittoria sulla credibilità della persona offesa, riscontrata con altri elementi (messaggio della Bertocchi, intercettazioni, visite documentate, mail inviate dall'offeso, dichiarazioni del teste). La Cassazione ha richiamato il principio della "doppia conforme" che limita il sindacato di merito in sede di legittimità salvo casi particolari, ha escluso vizi motivazionali o travisamento della prova, ha ritenuto legittimo il rigetto della rinnovazione dibattimentale in presenza di motivazione e ha confermato che l'onere di allegare e motivare l'esistenza delle attenuanti generiche grava sulla parte che le invoca. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., sono stati condannati al versamento alla Cassa delle ammende di Euro 3.000,00 per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.

    La Corte ricorda che le regole di valutazione previste dall'art. 192, comma terzo, non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa; tali dichiarazioni possono da sole fondare la condanna se il giudice fornisce adeguata motivazione sulla credibilità soggettiva e sull'attendibilità intrinseca del racconto

  • art. 609, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato per affermare il principio per cui in cassazione non possono essere sollevate questioni non devolute alla cognizione del giudice d'appello, salvo eccezioni tassative

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle attenuanti comuni: la Corte osserva che la parte che invoca le attenuanti deve provare e motivare la meritevolezza dell'attenuazione; l'assenza di tale allegazione nell'atto di appello esclude l'onere motivazionale della Corte d'appello

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato in relazione ai criteri di determinazione della pena: la Corte ricorda che non è necessaria una motivazione dettagliata sui criteri soggettivi e oggettivi se la pena irrogata non è pari o superiore al trattamento medio edittale

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede che in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso le parti private siano condannate a pagare le spese e, se ricorrono profili di colpa, anche una somma a favore della Cassa delle ammende; la Corte applica tale disposizione e dispone il pagamento di Euro 3.000,00

Massime di principio

  • In presenza di una "doppia conforme" (conferma della sentenza di primo grado da parte della Corte d'appello), la Cassazione opera un sindacato molto limitato sui fatti e sulla prova e non può rinnovare il giudizio di merito se non quando il giudice d'appello abbia valorizzato elementi probatori nuovi o abbia fornito motivazioni manifestamente contraddittorie
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono, se adeguatamente motivate, costituire elemento esclusivo di condanna: il giudice di merito deve valutare e motivare la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca del racconto; in cassazione tale valutazione è sindacabile solo per manifeste contraddizioni
  • Le questioni non dedotte in sede di appello non possono essere sollevate per la prima volta in cassazione salvo casi tassativi previsti dalla legge (art. 609 c.p.p. e giurisprudenza consolidata)
  • Il rigetto di una richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale da parte del giudice d'appello deve essere motivato indicando perché gli elementi proposti non sarebbero decisivi o non influirebbero sulle risultanze; se ciò è fatto, la decisione è legittima
  • La parte che chiede attenuanti generiche deve allegare e motivare gli elementi che giustificano la diminuzione; l'assenza di tale allegazione sottrae la questione a un obbligo motivazionale della corte
  • In caso di ricorso per cassazione dichiarato inammissibile, si può essere condannati al pagamento delle spese e a una somma alla Cassa delle ammende se sussistono profili di colpa nella proposizione del ricorso

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