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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10106/2024 del 15/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla cessione di un ramo d'azienda tra la società ricorrente e altra società, poi dichiarata nulla/illegittima con precedente sentenza passata in giudicato nel senso indicato dal testo. Il lavoratore, reintegrato presso la cedente, aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento di somme qualificate come retribuzioni per il periodo da dicembre 2017 ad aprile 2018, comprensive di tredicesima e accessori. La corte territoriale aveva confermato il rigetto dell'opposizione della società, ritenendo che, poiché il rapporto con la cedente doveva considerarsi ripristinato dall'origine e il lavoratore aveva offerto la prestazione e costituito in mora la società sin dalla notifica del ricorso introduttivo, spettassero le retribuzioni senza detrazione di quanto percepito dalla cessionaria nel periodo intermedio. Nel ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1206, 1207 e 1223 c.c., sostenendo che le somme richieste per il periodo anteriore alla declaratoria giudiziale di illegittimità della cessione non avevano natura retributiva ma risarcitoria, con conseguente necessità di verificare la mora del datore di lavoro e di detrarre l'aliunde perceptum.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, nel caso di lavoratore passato a un cessionario a seguito di cessione di ramo d'azienda poi dichiarata illegittima, le somme relative al periodo compreso tra la cessione e la pronuncia giudiziale non sono retribuzioni ma danno risarcibile, perché in quel lasso temporale il rapporto resta quiescente e manca l'attualità del sinallagma. Il diritto al risarcimento sorge solo se il lavoratore abbia costituito in mora il datore di lavoro cedente ex art. 1217 c.c.; in tal caso va anche considerato l'eventuale aliunde perceptum. Poiché la corte d'appello aveva qualificato quelle somme come retributive e aveva escluso la detrazione di quanto percepito altrove, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, che dovrà applicare tali principi, verificare la ritualità e fondatezza dell'eccezione di aliunde perceptum e provvedere sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 1206 c.c.

    Richiamato insieme agli artt. 1207 e 1223 c.c. quale base normativa della censura; la Corte chiarisce che, per il periodo anteriore alla declaratoria giudiziale di illegittimità della cessione, l'eventuale pretesa del lavoratore ha natura risarcitoria e presuppone la mora del datore di lavoro cedente.

  • art. 1207 c.c.

    La costituzione in mora del datore di lavoro cedente è condizione per il sorgere del diritto al risarcimento del danno relativo al periodo precedente la pronuncia giudiziale.

  • art. 1223 c.c.

    Le somme eventualmente dovute per il periodo anteriore alla sentenza sono ricondotte al risarcimento del danno e quindi al criterio del danno-conseguenza, con detrazione dell'eventuale aliunde perceptum.

  • art. 1217 c.c.

    La Corte individua nella costituzione in mora del datore di lavoro cedente il presupposto per rendere ingiustificato il rifiuto di ricevere la prestazione e per far sorgere il diritto al risarcimento.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge è il parametro processuale utilizzato per proporre il motivo di ricorso accolto.

Massime di principio

  • Quando la cessione di ramo d'azienda è dichiarata illegittima, il periodo anteriore alla pronuncia non dà luogo automaticamente a retribuzione, ma, al più, a un credito risarcitorio da mancata utilizzazione della prestazione.
  • Nel periodo precedente alla declaratoria giudiziale di illegittimità della cessione il rapporto di lavoro resta quiescente e non opera ancora il sinallagma retributivo; la retribuzione non è dovuta in assenza di effettiva prestazione salvo specifiche deroghe di legge o contratto.
  • Il risarcimento del danno per mancata ricezione della prestazione presuppone che il lavoratore abbia messo in mora il datore di lavoro cedente offrendo la prestazione o intimandone la ricezione.
  • Nel liquidare il danno da mancata prestazione lavorativa deve essere valutato e detratto l'eventuale aliunde perceptum percepito dal lavoratore nel medesimo periodo.
  • Dopo la declaratoria giudiziale di illegittimità della cessione e l'ordine di ripristino del rapporto, il datore di lavoro è tenuto a riammettere il lavoratore e a corrispondergli la retribuzione anche se la riammissione effettiva non avviene.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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