Ordinanza n. 207/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento, codice pratica Prot. -OMISSIS-, emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Bari, in data 04.02.2026, mai notificato al lavoratore (doc. n. 1); nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o consequenziale con i provvedimenti di cui innanzi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto dell'istanza di conversione del permesso di lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero e prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il lavoratore ha impugnato il provvedimento dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Bari, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Nel giudizio, la difesa erariale ha depositato il decreto di rigetto dell'istanza di conversione del permesso di lavoro stagionale in lavoro subordinato. Il provvedimento è stato contestato, ma l'ordinanza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti dal ricorrente. Il giudice ha rilevato che il decreto indicava compiutamente e coerentemente con la normativa di settore le ragioni del diniego: mancanza di 39 giornate lavorative nel periodo di tre mesi, corrispondenti a una media di 13 giornate mensili, insufficiente capacità economica del datore di lavoro e irregolarità del relativo DURC. È stato inoltre rilevato che il lavoratore aveva conosciuto tali ragioni attraverso il preavviso di diniego, al quale aveva presentato osservazioni.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare ritenendo manifestamente infondato il ricorso e ravvisando quindi il difetto del fumus boni iuris. La valutazione si fonda sulla completezza della motivazione del decreto di rigetto, sulla coerenza delle ragioni indicate con la normativa di settore e sulla conoscenza effettiva delle ragioni ostative già acquisita dal lavoratore mediante il preavviso di diniego. Il periculum in mora non è stato esaminato autonomamente, risultando assorbito dal difetto di fumus. Le spese sono state rinviate alla fase di merito.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, con particolare riferimento al fumus boni iuris; l'istanza è stata respinta per la manifesta infondatezza del ricorso.
Massime di principio
- In sede cautelare, la manifesta infondatezza delle censure e il conseguente difetto del fumus boni iuris sono sufficienti a respingere la domanda cautelare, senza necessità di una distinta valutazione del periculum in mora.
- Un diniego di conversione del permesso di lavoro stagionale in lavoro subordinato risulta adeguatamente motivato quando espone in modo compiuto le ragioni ostative relative alla prestazione lavorativa, alla capacità economica del datore di lavoro e alla regolarità contributiva di quest'ultimo, purché tali ragioni siano coerenti con la normativa di settore.
- La conoscenza delle ragioni ostative acquisita dal destinatario attraverso il preavviso di diniego, al quale egli abbia replicato, esclude che possa utilmente lamentare, sotto il profilo considerato, la mancata conoscenza della motivazione del successivo provvedimento di rigetto.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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