Sentenza n. 7956/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento 1) della graduatoria dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia - codice 02, per come pubblicata sul Portale InPA in data 18.02.2026, ove di interesse, e della graduatoria degli idonei non vincitori, per come scaricabile nell’area personale del Portale InPA, nelle parti di interesse; 2) dei verbali di valutazione dei titoli e delle riserve, sebbene allo stato non riconosciuti; 3) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) l’esito della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. 2.600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria – Cod. 02 per come pubblicato il 29.10.2025, nelle parti ritenute lesive; b)l’avviso di pubblicazione degli esiti delle prove scritte del 29.10.2025 e del relativo allegato, nelle parti lesive per parte ricorrente; c) la prova stessa nella parte in cui si prevedono i quesiti indicati in narrativa; d)i verbali di formulazione e di approvazione dei quiz di cui in narrativa; e) i verbali di correzione della prova scritta di parte ricorrente; f) la graduatoria di riferimento ove pubblicata nelle more del giudizio; g) i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del presente giudizio; h) gli avvisi di assegnazione sede e di immissione in servizio pubblicati nelle more del giudizio; i) la lex specialis della procedura concorsuale tutta, ivi compresi eventuali ed ulteriori verbali inerenti ai criteri di valutazione delle prove scritte, laddove dovessero essere interpretati nel senso di importare l’inidoneità e, per l’effetto, l’esclusione dal concorso del ricorrente; l) l’avviso recante “Aggiornamento del 29.10.2025: Esiti prova scritta Pubblicati in data 22 ottobre 2025 gli esiti della prova scritta del profilo Funzionari codice 01 e in data 28 ottobre 2025 gli esiti della prova scritta del profilo Assistenti codice 02” limitatamente al risultato del ricorrente; m) le FAQ pubblicate il 04/08/2025, ove necessario; n) la Delibera di nomina della commissione giudicatrice, pubblica il 03.10.2025, ove ritenuto opportuno; o) la Nomina dei comitati di vigilanza pubblicata il 20.10.2025, ove ritenuto opportuno; p) l’avviso inerente le modalità della prova asincrona e i relativi risultati, nelle parti eventualmente lesive; r) le istruzioni per svolgimento della prova scritta pubblicate il 03.10.2025, ove ritenuto opportuno e ove eventualmente lesive; s) l’avviso di aggiornamento pubblicato sul Portale InPA in data 07.01.2026 relativamente alla parte in cui ha previsto la rettifica dei punteggi delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia - codice 02, se opportuno; per l’accertamento del diritto del ricorrente al riesame del punteggio conseguito e ad essere conseguentemente ricollocato nella relativa graduatoria; con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni resistenti, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare la posizione di parte ricorrente per i motivi esposti in narrativa, e, in generale, ad adottare ogni provvedimento opportuno e necessario per la tutela dei diritti del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria dei vincitori e graduatoria degli idonei non vincitori del concorso per il reclutamento di personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia, nonché valutazione della prova scritta e dei quesiti contestati
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, risultato idoneo alla prova scritta con il punteggio di 22,25/30, ha impugnato la graduatoria e gli atti della procedura concorsuale, contestando la valutazione di tre quesiti ai quali aveva risposto e la formulazione di un quarto quesito al quale non aveva risposto. In particolare, ha sostenuto che per il quesito n. 19 fosse corretta la risposta relativa alla determinazione delle spese da parte del giudice e degli onorari da parte della parte con il proprio difensore; che per il quesito n. 12 fosse corretta la risposta secondo cui, se Sara propone all'amica di vedersi, Alberta non è uscita con il fidanzato; che per il quesito n. 27 fosse corretta la proporzione tra "espresso" e "La Repubblica" e tra "dispari" e "accelerato"; e che il quesito n. 15, relativo al codice di comportamento interno delle pubbliche amministrazioni, fosse erroneamente formulato o comunque non univocamente risolvibile. Le amministrazioni hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia e la tardività delle censure.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. In via preliminare, ha riconosciuto la legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, poiché, pur non avendo adottato direttamente gli atti della procedura, è destinatario dei loro effetti e risulta inciso dall'attività amministrativa. Ha inoltre escluso la tardività, ritenendo che la lesione sia divenuta attuale con la pubblicazione della graduatoria, momento in cui il candidato ha conosciuto la propria collocazione. Nel merito, ha ritenuto infondata la censura sul quesito n. 19 richiamando l'art. 91 c.p.c., secondo cui il giudice condanna la parte soccombente al rimborso delle spese e ne liquida l'ammontare insieme agli onorari di difesa. Quanto al quesito n. 12, ha ritenuto corretta la risposta indicata dall'amministrazione, qualificando come univoco il nesso logico tra la proposizione principale e la risposta prescelta dalla commissione. Quanto al quesito n. 27, ha considerato corretta la risposta che poneva in rapporto di sinonimia "espresso" con "manifesto" e "dispari" con "differente", escludendo le altre opzioni per assenza di una relazione omogenea tra i termini. Infine, con riferimento al quesito n. 15, ha ritenuto univoca la risposta secondo cui il codice di comportamento interno è obbligatorio presso ogni amministrazione, sulla base dell'art. 54, comma 5, d.lgs. 165/2001, che impone a ciascuna pubblica amministrazione di definire un proprio codice integrativo. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.000 oltre accessori, in favore delle amministrazioni resistenti, in solido.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata, essendo completo il contraddittorio e risultando sufficienti gli elementi documentali.
art. 91 c.p.c.
Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa
La disposizione è stata utilizzata per ritenere corretta la risposta al quesito n. 19, attribuendo al giudice la liquidazione delle spese e degli onorari di difesa.
art. 54, comma 5, d.lgs. 165/2001
ciascuna pubblica amministrazione definisce un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento definito dal Governo per tutti i pubblici dipendenti
La norma impone a ogni pubblica amministrazione, e non soltanto alle amministrazioni statali, di adottare un codice di comportamento interno.
Massime di principio
- Il Ministero destinatario degli effetti di una procedura concorsuale è legittimato passivamente a prescindere dalla circostanza che gli atti della procedura siano stati adottati da altri organi o soggetti amministrativi.
- Nelle controversie relative alla collocazione in una graduatoria concorsuale, la lesione diviene attuale, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, con la pubblicazione della graduatoria quando il candidato può conoscere la propria posizione.
- La correttezza di un quesito concorsuale di logica deve essere verificata sulla base dell'univocità della relazione tra le coppie di termini o proposizioni; sono inidonee le risposte che non esprimono una relazione omogenea o lasciano aperte possibilità incompatibili con la soluzione richiesta.
- Ai sensi dell'art. 54, comma 5, d.lgs. 165/2001, ogni pubblica amministrazione deve definire un proprio codice di comportamento interno, integrativo e specificativo del codice generale adottato dal Governo.
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