Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 9726/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l'accertamento dell'obbligo di provvedere e della declaratoria dell'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione comunale: - in relazione all'invito-diffida del 16.7.2025, trasmesso via pec al Comune di Ardea a mezzo del legale della LUNA S.r.l. avente ad oggetto “Integrazione Permesso di costruire prot. 2024.54342”, con il quale la stessa società, facendo seguito all’istanza di rilascio del permesso di costruire, allegava la bozza di convenzione/atto d'obbligo per la realizzazione dell'intervento edilizio per il recupero di aree disagiate ricadenti in zona di cui alla l. n. 167/1962, in Località Tor San Lorenzo, e invitava/diffidava l'amministrazione comunale a dare riscontro e a rilasciare il permesso di costruire, dando corso alla stipula della convezione urbanistica; - in relazione all'istanza di permesso di costruire prot. 2024.54342 del 15.07.2024; - ad ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non cognito. E per la condanna dell'amministrazione comunale al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla società ricorrente;

Giustizia amministrativa202511855

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di permesso di costruire e sulla successiva proposta di convenzione urbanistica per un intervento edilizio in area PEEP

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva presentato il 15 luglio 2024 un’istanza di permesso di costruire per la realizzazione di due edifici a destinazione mista residenziale, commerciale e direzionale su un’area ricadente in un Piano di zona per l’edilizia economica e popolare ai sensi della l. n. 167/1962. Dopo un sollecito, il 16 luglio 2025 aveva trasmesso una bozza di convenzione o atto d’obbligo, diffidando il Comune a stipulare la convenzione e a rilasciare il titolo edilizio. La ricorrente ha dedotto la violazione dell’obbligo di provvedere, degli artt. 2 l. n. 241/1990, 20 e 35 l. n. 865/1971, dell’art. 18 d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 97 Cost., nonché dei principi di buon andamento, efficienza, celerità, ragionevolezza, correttezza e leale collaborazione. Ha inoltre chiesto il risarcimento del danno da ritardo ai sensi dell’art. 2-bis l. n. 241/1990. Il Comune, pur non costituendosi formalmente, ha depositato una nota rappresentando di avere richiesto integrazioni documentali, chiarimenti e modifiche progettuali, evidenziando l’incongruenza tra la destinazione mista proposta e la disciplina dell’edilizia economica e popolare. La società ha poi depositato le integrazioni e modifiche progettuali trasmesse nel novembre 2025 e nel marzo 2026, sostenendo che il procedimento fosse comunque rimasto senza definizione.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente estromesso dal giudizio la persona fisica cui il ricorso era stato notificato, poiché dagli atti non risultava la sua qualità di controinteressata o cointeressata. Nel merito ha riconosciuto che, anche quando il rilascio del titolo edilizio presupponga la stipula di una convenzione urbanistica o di un accordo di diritto pubblico, può sussistere un obbligo dell’amministrazione di pronunciarsi espressamente sulla proposta privata, poiché l’esercizio consensuale del potere pubblico non esclude la doverosità dell’azione amministrativa. Tuttavia, ha ritenuto non integrata la seconda condizione dell’azione avverso il silenzio: il decorso del termine procedimentale. L’obbligo di pronunciarsi sulla specifica proposta convenzionale è sorto soltanto con la presentazione della bozza di convenzione del 16 luglio 2025, necessaria nell’ambito della disciplina PEEP. Inoltre, il Comune non era rimasto completamente inerte, avendo richiesto integrazioni, chiarimenti e modifiche progettuali il 3 novembre 2025 e, successivamente, nel corso della riunione del 19 marzo 2026. Il deposito del progetto modificato il 30 marzo 2026 imponeva all’amministrazione nuove valutazioni e le riconosceva un congruo spatium deliberandi. Nonostante il divieto di procrastinare indefinitamente la conclusione del procedimento, allo stato non era configurabile un silenzio-inadempimento. L’azione ex artt. 31 e 117 c.p.a. è stata quindi respinta. È stata altresì respinta la domanda risarcitoria, perché mancava l’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, presupposto del danno da ritardo. Il rito non è stato convertito in rito ordinario, essendo la domanda risarcitoria manifestamente infondata. Nulla sulle spese per la mancata costituzione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    Fondamento dell’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.

  • art. 2-bis l. 241/1990

    Il danno da ritardo presuppone l’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento; tale presupposto è stato escluso nel caso concreto.

  • art. 20 d.P.R. 380/2001

    Disciplina il procedimento per il rilascio del permesso di costruire, applicabile alla domanda edilizia nel quadro della disciplina speciale PEEP.

  • art. 18 d.P.R. 380/2001

    Richiamato dalla ricorrente con riguardo alla convenzione urbanistica e agli obblighi connessi all’intervento edilizio.

  • art. 35 l. 865/1971

    Richiamato dalla ricorrente quale base dell’obbligo di stipulare la convenzione per interventi in aree PEEP; la sentenza non accerta in concreto l’obbligo di stipula, ma riconosce l’obbligo dell’amministrazione di pronunciarsi.

  • art. 31 c.p.a.

    Decorsi i termini per la conclusione del procedimento e negli altri casi previsti dalla legge, chi ha interesse può chiedere l'accertamento dell'obbligo di provvedere

    L’azione avverso il silenzio richiede sia l’obbligo di provvedere sia la scadenza del termine procedimentale con conseguente inerzia illegittima; nel caso concreto il secondo presupposto mancava.

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il rito avverso il silenzio e consente al giudice di convertire il rito per la trattazione della domanda risarcitoria; tale facoltà non è stata esercitata perché la domanda era manifestamente infondata.

  • art. 30, comma 4, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della pretesa risarcitoria collegata all’inosservanza dolosa o colposa del termine procedimentale.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato quale fondamento generale del risarcimento del danno ingiusto; non applicabile in assenza di ritardo illegittimo imputabile all’amministrazione.

  • l. 167/1962

    La destinazione PEEP dell’area comporta l’applicazione della disciplina speciale dell’edilizia economica e popolare e la necessità di una previa convenzione o atto d’obbligo prima del rilascio del titolo edilizio.

Massime di principio

  • Anche quando il procedimento amministrativo comprende la stipula di una convenzione o di un accordo di diritto pubblico, l’amministrazione può essere tenuta a pronunciarsi espressamente sulla proposta del privato, poiché la natura bilaterale dell’accordo non esclude la doverosità dell’esercizio del potere pubblico.
  • L’azione avverso il silenzio presuppone cumulativamente l’obbligo giuridico dell’amministrazione di provvedere e la scadenza del termine procedimentale; il riconoscimento del primo presupposto non basta se il termine non è ancora maturato.
  • Quando, nel corso del procedimento edilizio, l’amministrazione richieda integrazioni documentali, chiarimenti o modifiche progettuali sostanziali, il termine per provvedere non può considerarsi definitivamente decorso sino a quando l’amministrazione disponga di un congruo spatium deliberandi sul progetto integrato o modificato.
  • La richiesta di integrazioni o modifiche non legittima l’amministrazione a procrastinare indefinitamente la decisione: anche in procedimenti complessi essa deve concludere entro un termine congruo, nel rispetto dei principi di correttezza, buona fede e leale collaborazione.
  • Il risarcimento del danno da ritardo richiede l’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento; se il termine non è scaduto o non è configurabile un silenzio-inadempimento, la domanda risarcitoria deve essere respinta.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziPiani attuativi e lottizzazioniTermini del procedimento e silenzio
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoBuona fede e correttezza della PALegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.